Permesso di costruire, quali conseguenze se decade?

Cosa succede se non si iniziano i lavori o ultimano nei tempi prescritti? Serve un formale provvedimento che dichiari la perdita di efficacia del titolo edilizio, e poi? Leggi la rassegna sentenze della settimana

Mario Petrulli 26/05/20
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Nella rassegna sentenze di questa settimana parleremo di: decadenza del permesso di costruire, quali conseguenze? Come va eseguito il formale provvedimento dell’amministrazione che dichiara e accerta la decadenza del titolo edilizio? Abuso in area sottoposta a vincolo di rispetto stradale, è ammessa sanatoria?

E ancora: abusi edilizi, quando si può parlare di legittimo affidamento? Ordine di demolizione, quando è atto dovuto? Serve previo ordine di sospensione dei lavori? Vediamo in dettaglio tutti questi casi!

Permesso di costruire, quali conseguenze se decade?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 19 maggio 2020 n. 890

La decadenza del permesso di costruire deve essere dichiarata con apposito provvedimento

È illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l’intervenuta – ma non dichiaratadecadenza del titolo abilitativo edilizio (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 8.5.2018, n. 3065; T.A.R. Pescara, Sez. I, 14.11.2014, n. 449), tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2011, n. 2821).

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Abuso in area di vincolo rispetto stradale, è ammessa sanatoria?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 20 maggio 2020 n. 1893

Inammissibile la sanatoria nel caso di abuso realizzato in area sottoposta a vincolo di rispetto stradale

Secondo la giurisprudenza, “il vincolo delle fasce di rispetto comporta un divieto assoluto di costruire, in base al quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, operando tale vincolo direttamente e automaticamente, sicché, una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, l’Amministrazione può emettere solo un parere negativo sull’istanza di condono” (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20/09/2019, n.710).

La stessa giurisprudenza ha, altresì, evidenziato come “il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi (artt. 41 septies, l. 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall’art. 19, 6 agosto 1967, 765) e dai relativi regolamenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968)” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2020, n.1100) e che “il vincolo a fascia di rispetto stradale, qualora sia stato imposto prima della realizzazione di un abuso, non consente la sanatoria dello stesso ai sensi dell’art. 33 della L. n. 47/1985” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6614).

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Abusi edilizi, quando si può parlare di legittimo affidamento?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 20 maggio 2020 n. 1898

In materia di abusi edilizi non può parlarsi di legittimo affidamento laddove sia trascorso un lungo lasso di tempo fra la realizzazione del manufatto sine titulo e l’adozione dei provvedimenti repressivi

Il provvedimento con il quale l’amministrazione ordina, anche a distanza di tempo dal commesso illecito, la demolizione di un immobile abusivo ha natura vincolata, essendo ancorato solo al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto.

L’amministrazione, infatti, non è tenuta a compiere ulteriori indagini circa la sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito ed al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico (cfr. ex multis, TAR Ancona, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 116).

Ne deriva che il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione – non sottoposto ad alcun termine decadenziale ed adottabile anche a notevole distanza di tempo dall’abuso edilizio – non comporta l’insorgenza di uno stato di affidamento dell’interessato, né innesta in capo all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione (cfr. TAR Napoli, sez. II, 21 gennaio 2020, n. 277).

In materia di abusi edilizi, infatti, non può parlarsi di legittimo affidamento, questo perché, anche laddove fosse trascorso un lungo lasso di tempo fra la realizzazione del manufatto sine titulo e l’adozione dei provvedimenti repressivi, ciò non elide né attenua l’esercizio del potere dell’amministrazione di contrastare gli abusi edilizi né impone una più stringente motivazione circa il permanere del carattere di attualità dell’interesse pubblico a demolire (Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1124; Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223).

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Ordine di demolizione, quando è atto dovuto?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 maggio 2020 n. 5226

L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res

Per giurisprudenza costante, l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 5203).

In conformità al principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 8 e 9 del 2017, si evidenzia, altresì, che poiché l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non può ascriversi al genus dell’autotutela decisoria, si deve escludere che l’ordinanza di demolizione di opere abusive debba essere motivata con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ciò in quanto giammai il decorso del tempo può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione. Allo stesso modo, il decorso del tempo non può radicare, di per sé considerato, un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso.

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E serve previo ordine di sospensione dei lavori?

TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 19 maggio 2020 n. 5279

Il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei lavori ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest’ultimo

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 47 del 1985 (ma analoga norma è contenuta nell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001), l’immediata sospensione dei lavori “ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”. L’ordine di sospensione dei lavori costituisce, quindi, un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico e destinato, come tale, a produrre i suoi effetti fino all’adozione dei provvedimenti definitivi; siffatto provvedimento “viene assorbito dal successivo provvedimento sanzionatorio definitivo ed è volto a permettere all’amministrazione di definire, con esattezza, la portata dell’abuso edilizio commesso, evitando, al contempo, che lo stesso assuma proporzioni maggiori” (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2005, n. 5810).

Sul punto deve rilevarsi come il termine previsto dall’art. 4 l. n. 47 del 1985, entro cui il Comune – dopo l’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi – deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine. Da ciò consegue che l’avvenuto decorso non rende illegittimo né l’ordine di sospensione dei lavori già emesso né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell’abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8285).

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E invero, il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei lavori (cfr., tra le altre, Cons Stato., Sez. IV, 9 novembre 2017, n. 5172) ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest’ultimo, senza, peraltro, che le indicate circostanze possano in alcun modo incidere negativamente sulla sua legittimità, attesa l’autonomia – anche funzionale – delle misure in trattazione e, comunque, rilevato che il termine in questione costituisce e, pertanto, va correttamente inteso quale mero termine di efficacia della sospensione dei lavori e non certo come un “termine perentorio” entro cui l’Amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione (cfr. ex multis, T.A.R Roma, Sez. II, sentenza n. 4791 del 2 maggio 2018; TAR Sicilia, Catania, 24 gennaio 2017, n. 173; T.A.R Marche, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 18).

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Mario Petrulli

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