Sottotetto praticabile, può essere volume tecnico?

Specie se include impianti tecnici ed è accessibile con botola… Lo scopriamo nella rassegna sentenze di oggi, dove parleremo anche di tettoie e porticati

Mario Petrulli 12/05/20
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Come di consueto il martedì è giorno di rassegna sentenze: un sottotetto praticabile, può essere volume tecnico? Serve permesso di costruire per un porticato? E per una tettoia di 20 mq?

Oltre ai precedenti saranno affrontati i seguenti temi: annullamento in autotutela del permesso di costruire, è obbligatorio comunicare l’avvio procedimento? Pergolato di rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?

Sottotetto praticabile, può essere volume tecnico?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807

Non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici

La nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2019, n. 8835, Cons. Stato, Sez. II, 25.10.2019, n. 7289).

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Come già affermato in passato dalla giurisprudenza, “il sottotetto non abitabile realizzato con la funzione di protezione termica ed acustica dell’edificio non può essere qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal computo dell’altezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito all’alloggiamento di impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è automaticamente un volume tecnico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 luglio 2015, n. 4156).

Conseguentemente, non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici.

Serve permesso di costruire per un porticato?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 6 maggio 2020, n. 338

Serve il permesso di costruire per il porticato

La giurisprudenza ha chiarito che il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).

Per contro, sempre secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un “pergolato” mediante una solida struttura in legno di dimensioni non trascurabili, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come un intervento di nuova costruzione, che necessita di permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. II, 26/11/2019, n. 5580; T.A.R. Napoli, sez. II, 07/09/2018, n. 5424).

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Conseguentemente, un manufatto di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munito di una copertura stabile non retrattile, non rilevando, ai fini edilizi, l’idoneità o meno di tale copertura ad assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici, non è qualificabile quale mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì come “porticato” costituito da una struttura pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata al suolo e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà e, come tale, necessitante di permesso di costruire in quanto qualificabile come “nuova costruzione” idonea ad alterare in modo permanente l’assetto del territorio.

Permesso di costruire, serve invece per una tettoia di 20 mq?

TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 maggio 2020 n. 1623

Una tettoia di 20 mq. è una nuova costruzione richiedente il permesso di costruire

Come di recente affermato dal Consiglio di Stato (Sentenza, della sez. VI, n.5781 del 09/10/2018), non è possibile «affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata», ma è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale «elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» ai sensi dell’art. 6 lett. e quinquies D.P.R. 380/2001 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b, n. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) o se, invece, essa sia una «nuova costruzione» ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.

Si è chiarito che la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127). La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 01193/2019).

In particolare, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico (v. Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2019, n.904; T.A.R. Napoli, sez. III, 19/02/2019, n.945; T.A.R. Napoli, sez. IV, n.6107/2018).

Conseguentemente, una tettoia di 20 mq. presenta ampia estensione e comporta una rilevante alterazione alla sagoma dell’edificio, di talché essa presenta i caratteri della nuova costruzione come poc’anzi descritti.

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Annullamento in autotutela del permesso di costruire, come funziona?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020 n. 805

L’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

Diversamente dall’ordine di demolizione, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e alla analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento. Come anche recentemente affermato dal Consiglio di Stato, infatti, “la legittimità di un provvedimento di autotutela è subordinata alla comunicazione di avvio del procedimento, oltre che a una adeguata motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie verificatesi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, la comparazione tra quest’ultimo e la contrapposta posizione consolidata e la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione” (Cons. Stato, Sez. V, 24.6.2019, n. 4327).

Pergolato di rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020 n. 1636

Un pergolato di rilevanti dimensioni è una nuova costruzione

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a una struttura edilizia principale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche a strutture che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto al fabbricato principale e non siano coessenziali allo stesso, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 24/2018; n. 694/2017).

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Un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio, che insiste sulla facciata della villetta a schiera di proprietà della ricorrente e del suo coniuge rappresenta una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel tempo.

Il pergolato in esame integra una nuova costruzione recante un proprio impatto volumetrico e aggravio del carico urbanistico.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:
  • Assemblee condominiali a distanza
  • Gestione della privacy e accesso agli estranei
  • Pagamento delle spese condominiali
  • Impugnazione delle delibere
  • Sanificazione delle parti comuni

LA GESTIONE DEL CONDOMINIO NELLA FASE 2 DEL COVID 19

Questa nuovissima guida operativa, aggiornata al d.P.C.M. 26 aprile 2020, fornisce all’amministratore di condominio tutte le indicazioni per la corretta gestione delle attività condominiali nella fase 2 di graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria Covid 19. L’opera affronta diversi argomenti da un punto di vista pratico e procedurale, in particolare:- L’assemblea di condominio a distanza (criticità, istruzioni per organizzarla, modalità di conduzione, ecc.)- Il pagamento delle spese di condominio in epoca Covid 19- Impugnazione delle delibere in epoca Covid 19- L’uso in sicurezza delle parti comuni da parte dei condomini e per le attività di manutenzione- La sanificazione delle parti comuni- La posizione dell’amministratore di condominio (istruzioni generali anti contagio, istruzioni per gli animali domestici, per la raccolta differenziata, istruzioni per i condomini “seconde case”, ecc.)- Regolazione dell’accesso degli estranei al condominio- Privacy e Covid 19 Completa il manuale una sintetica raccolta di moduli per la convocazione in assemblea.Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.Gianfranco Di RagoAvvocato in Milano, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, si occupa di diritto civile (www.studiolegaledirago.it). È altresì Giudice onorario del Tribunale Civile di Genova. È stato mediatore civile e formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia in base al D.M. 180/2010. È altresì formatore in materia di diritto condominiale ed è stato Responsabile Scientifico in numerosi corsi di formazione e aggiornamento per amministratori condominiali in base al D.M. 140/2014. Affianca all’attività professionale quella di ricerca ed editoriale. Da quasi 20 anni collabora con il quotidiano “ItaliaOggi”, per il quale cura la sezione immobiliare, e con numerose altre riviste giuridiche. È autore di numerosi volumi in materia di condominio e locazioni, nonché di articoli e note a sentenza.

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Mario Petrulli

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