Sicurezza INAIL: il Ministero chiarisce perché il contagio da Covid è infortunio sul lavoro

E come va configurata la responsabilità del datore di lavoro che opera nel rispetto delle regole, civile o penale?

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Lo scorso 6 maggio, il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, ha risposto a una interrogazione volta a sollecitare il Governo a fornire chiarimenti all’articolo 42, comma 2, del decreto legge Cura Italia. L’articolo specifica il principio secondo il quale le malattie infettive contratte in ambienti di lavoro, quindi anche il Covid-19, sono considerate infortuni sul lavoro (e dunque soggette a liquidazione dei benefici da parte dell’INAIL).

Il chiarimento su questo articolo è parziale, in quanto (testuali parole del sottosegretario), “la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo”.

Difatti, c’è un altro punto problematico: la configurazione della responsabilità civile o penale del datore di lavoro che opera nel rispetto delle regole. Vediamo quindi in dettaglio la risposta del sottosegretario all’interrogazione della Camera.

Sicurezza INAIL: il Ministero chiarisce perché il contagio da Covid è infortunio sul lavoro

Ripartiamo dal testo dell’art. 42, comma 2 del cd. Cura Italia. Questo conferma l’applicazione “per le infezioni da virus SARS-CoV-2 (noto anche come COVID-19) contratte in occasione di lavoro” del “principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerati infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria, con esclusivo riferimento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione”.

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Pertanto, come ha chiarito il sottosegretario, i contagi da Coronavirus non fanno eccezione alla regola e sono da ricondurre, a tutti gli effetti, nell’ambito degli infortuni sul lavoro. Inoltre, “la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus”.

>> Consulta queste note sulla circolare INAIL n. 13/2020, che chiariscono gli effetti del DL 18/2020 sulla sicurezza sul lavoro

Come verificare se l’infezione è avvenuta al lavoro?

“Per quanto riguarda la verifica che l’infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall’INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato”, ha risposto Di Piazza, precisando anche che “escludere i casi di contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro dall’ambito della tutela INAIL, significherebbe di fatto non garantire in una fattispecie di tale gravità l’ordinaria tutela prevista dall’ordinamento”.

Datore di lavoro, quale responsabilità ha?

Il sottosegretario ha concluso affermando che “per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

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Sull’esonero della responsabilità, peraltro, l’articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l’esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell’azienda.

In ogni caso assicuro comunque il massimo impegno dell’Amministrazione nel monitorare la questione anche con riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo.”

Si attendono dunque ulteriori chiarimenti.

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Carmine Moretti, Marco Ballardini | 2021 Maggioli Editore

89.00 €  84.55 €

Foto: iStock/TommL

Redazione Tecnica

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