Cantieri Fase 2, come aggiornare i costi della sicurezza

Alcuni suggerimenti per eseguire una stima che integri gli aspetti relativi al COVID-19

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Il tema sicurezza è già articolato di suo, date le molteplici imprese coinvolte, lavoratori autonomi, e ora di mezzo c’è pure il Coronavirus. In aiuto al professionista c’è di norma il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., documento che impone che l’organizzazione della sicurezza avvenga contestualmente alla progettazione dell’opera, pianificando i vari aspetti e assegnando compiti e funzioni in modo coordinato a tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell’opera stessa.

Cosa cambia in questa fase di riapertura dei cantieri? Per quanto riguarda la sicurezza luoghi di lavoro, c’è una pagina speciale che contiene tutte le informazioni che ti servono su Ingegneri.cc:
>> Coronavirus e luoghi di lavoro. Come gestire l’emergenza?

I Protocolli operativi sono essenziali in questa situazione di emergenza, e occorre ancor più chiarezza sul COME eseguire ogni fase lavorativa; sarà poi tornando davvero in cantiere che ci si potrà rendere conto di quanto regole e misure preparate sulla carta saranno (o meno) efficienti e utilizzabili.

Altri approfondimenti utili sul COME eseguire ogni fase lavorativa:
>> Come aggiornare il PSC di cantiere?
>> Come aggiornare il POS di cantiere?
>> La Check list del Datore di lavoro

Cantieri Fase 2, come aggiornare i costi della sicurezza

Riportiamo il punto 4 dell’allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che definisce le caratteristiche della stima dei costi della sicurezza del PSC. Abbiamo selezionato ed evidenziato quelli che potrebbero essere gli aspetti da integrare in relazione al rischio da contagio COVID-19.

Accanto a ogni punto evidenziato abbiamo indicato tra parentesi alcuni esempi di costi da prendere in considerazione.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del sopra citato decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavori del cantiere e nei previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC (es. creazione di un ulteriore accesso distinto per i fornitori, di un’eventuale baracca aggiuntiva, di ulteriori servizi igienici per gli autisti dei fornitori);
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (mascherine monouso FFP2, FFP3 o chirurgiche, guanti monouso in lattice, guanti protettivi per i prodotti chimici per la pulizia di superfici, attrezzature e mezzi);

Leggi anche: Fase 2 edilizia, ogni regione va da sé per la riapertura

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (nuova segnaletica COVID-19);
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (aggiornamento delle procedure aggiuntive del PSC);
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (rielaborazione del Cronoprogramma);
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (rielaborazione del PSC, layout di cantiere, termometro a infrarossi, fornitura di dispenser di soluzione idroalcolica per igienizzare le mani, costo igienizzazione almeno quotidiana di baraccamenti e servizi igienici, igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate come quadro, volante, portiera, pulsantiere, manici, ecc., sanificazione periodica di baracche e mezzi, informazione ai lavoratori sui contenuti dell’integrazione del PSC, ecc.).

In pratica, i costi AGGIUNTIVI da considerare sono:

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Fonte: La Gestione del rischio COVID-19 – Maggioli Editore

>>> Le informazioni sul “Come fare in cantiere” sono tratte da:

EBOOK: Coronavirus, come ripartire? Tutte le regole per le attività

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN SICUREZZA

L’e-book, aggiornato al DPCM 11 giugno 2020, , si propone come un vero e proprio vademecum completo per orientare il lettore nel nuovo contesto giuridico e normativo di riferimento.Esso si propone di illustrare, con esempi pratici ed estrema chiarezza, quali sono le procedure di sicurezza che ciascuna impresa deve porre in essere in relazione al proprio settore merceologico di riferimento.Vengono illustrate le modalità per procedere alla sanificazione dei locali e quelle per la semplice pulizia o disinfezione; vengono esaminate le regole di sicurezza negli appalti e per gli uffici, per le imprese commerciali e turistiche, per i pubblici esercizi e per gli stabilimenti balneari, per i trasporti e per le scuole.In dettaglio, nelle oltre 250 pagine di questo manuale, sono analizzate le procedure e le modalità di gestione in sicurezza delle seguenti attività:- Aziende- Uffici- Cantieri- Palestre e Piscine- Commercio al dettaglio (negozi, boutique, ecc.)- Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti)- Logistica, corrieri e trasporto pubblico- Turismo- Alberghi e strutture ricettive- Scuole- Ristoranti e attività di somministrazione di cibo e bevande- Attività ricreative di balneazione e in spiaggia- Strutture ricettive all’aria aperta- Rifugi alpini- Circoli culturali e ricreativi- Cinema e spettacoli- Strutture termali e centri benessere- Guide turistiche- Congressi e grandi eventi fieristici- Sale giochi e discotecheVengono poi trattati i temi della tutela infortunistica che l’Inail assicura per i casi di infezione da Covid-19 ed ancora quali sono le agevolazioni fiscali ed i crediti d’imposta previsti per la sanificazione dei locali e per l’acquisto dei vari dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.).Questa guida rappresenta l’ideale complemento ed integrazione dell’e-book di Moretti-Ballardini, sempre edito da Maggioli – indirizzato a chi vuole porre la propria azienda e la propria attività nelle condizioni di gestire in sicurezza la propria attività.Pierpaolo MasciocchiAvvocato, Direttore del Settore Sicurezza sul lavoro di Confcommercio e componente della Commissione consultiva del Ministero del Lavoro.

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Foto: iStock/undrey

Redazione Tecnica

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