Gazebo in legno, è edilizia libera e non richiede collaudo statico

Lo specifica la Cassazione, affermando che rientra fra i cosiddetti IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità)

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La costruzione di un gazebo in legno non richiede il collaudo statico e può essere ricondotta nell’ambito dell’edilizia libera, dato che ricade tra i cosiddetti IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità).

La precisazione è stata fatta dalla Cassazione penale (Sez. 3) nella sentenza n. 12851/2020 pubblicata il 24 aprile.

Gazebo in legno, è edilizia libera e non richiede collaudo statico

La Corte ha ricordato che “l’art. 67 del d.P.R. 380/2001 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1 dei d.P.R. Le strutture in legno, come quelle in esame, non rientrano tra quelle previste nell’art. 53 comma 1 d.P.R. 380/2001″

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La Cassazione ribadisce anche che ai fini del testo unico sopra citato, si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli

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Foto: iStock/krblokhin

Redazione Tecnica

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