CTU, in quale caso incorre la responsabilità penale?

Quali reati può commettere il professionista nell’adempimento del proprio incarico? Non sono pochi, dalla falsa perizia o interpretazione, alla frode processuale

Paolo Frediani 29/04/20
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La responsabilità del consulente tecnico è inquadrata dagli articoli 64 c.p.c., 314 e segg., 328, 366, 373 e segg. c.p. I reati in cui può incorrere il consulente nell’adempimento del proprio incarico sono inquadrati nei reati contro l’attività giudiziaria (Libro secondo, Titolo III, Capo I del codice penale).

Anzitutto occorre rilevare che il consulente tecnico, ai sensi dell’art. 357 c.p., riveste la qualifica di “pubblico ufficiale” con le fattispecie di reato di peculato, concussione, corruzione nelle diverse fattispecie e abuso d’ufficio.

Occorre analizzare tutto in dettaglio data l’importanza dell’argomento, e dato che in alcuni casi “criminosi” è prevista l’interdizione dall’esercizio della professione.

 CTU, in quale caso incorre la responsabilità penale?

Per quanto più connesso all’incarico possono concretizzarsi diverse fattispecie criminose che prevedono, come preannunciato, l’interdizione dall’esercizio della professione. Analizziamo le principali

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Rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p)

La norma presenta due titoli autonomi di reato. Il primo si realizza con l’ottenimento, con mezzi fraudolenti, da parte dei soggetti indicati nel primo comma (perito, interprete e custode di cose sottoposte a sequestro, nominati dall’Autorità giudiziaria), dell’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare l’ufficio; il secondo si realizza con il rifiuto, da parte dei predetti soggetti, di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

I casi possono essere il CTU che non si presenta all’udienza per assumere l’incarico oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito. La pena prevede la reclusione fino a sei mesi oppure multa da 30 a 516 euro.

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Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art.328 c.p.)

La norma prevede due titoli distinti di reato: l’uno connesso al rifiuto dell’atto che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità debba essere compiuto senza ritardo e che prevede la reclusione da sei mesi a due anni. Il secondo, riguarda l’omissione del compimento degli atti d’ufficio entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse ovvero non rispondendo sui motivi del ritardo incorre nella reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. È il caso Il CTU che si rifiuta di adempiere all’incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.

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Falsa perizia o interpretazione (Art.373 c.p.)

Con questa figura di reato, come con la falsa testimonianza, il legislatore vuole impedire che l’attività dell’organo giudiziario possa essere fuorviata per mezzo di dichiarazioni contrarie al vero o di altre condotte di falso. Pertanto il reato di falsa perizia, ex art. 373 c.p., è ipotizzabile nei confronti di un consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso di un procedimento civile (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5/2/2007, n. 14101) così come nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10/1/2003, n. 10651).

Il caso può essere Il CTU che fornisce un parere falso o afferma l’esistenza di fatti non veri, cosidetto reato di evento; occorre la consapevolezza del falso da parte del CTU. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

Frode Processuale (art.374 c.p.)

Il reato riguarda l’azione fraudolenta messa in atto in questo caso dal CTU tesa a mutare artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone oggetto d’indagine. Giova osservare come la norma si articoli in due distinti titoli di reato l’uno rivolto, all’ambito civile – amministrativo e l’altro a quello penale. È il caso del CTU che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vi sono poi le responsabilità penali dell’art.64 c.p.c. (Colpa grave) attraverso le quali il consulente può essere punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro, l’interdizione dall’esercizio della libera professione oltre al risarcimento dei danni causati alle parti. Sono i casi del CTU che compia operazioni viziate da irregolarità con consulenza poi annullata, una relazione palesemente incompleta che impone la rinnovazione ovvero viziata da grossolani errori materiali che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato o ancora che smarrisce documenti originali contenuti nei fascicoli di parte non più riproducibili.

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