Ecobonus, Entrate chiarisce sulla cessione diretta

Per il trasferimento del credito va individuato un collegamento nel rapporto che ha permesso la detrazione

Scarica PDF Stampa

Con la risposta n. 105/2020, Entrate risponde a una società che si occupa di piattaforme web la possibilità di acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese a sostegno di interventi di riqualificazione energetica eseguiti da un’altra società, dato che le due compagini sono all’interno della medesima Rete di imprese.

Ecobonus, Entrate chiarisce sulla cessione diretta

Con la circolare n. 17/2018, L’Agenzia aveva già avuto modo di precisare che “nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”.

Leggi lo speciale:Ecobonus 2020: TUTTO sulla detrazione 65% 

Il caso

Nel caso in esame, l’istante realizza piattaforme web, mentre l’altro soggetto all’interno della Rete di imprese svolge attività di servizi energetici integrati per l’edilizia: le due aziende sono collegate, pur svolgendo attività diverse.

In conclusione, il collegamento necessario per la cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione“, e ciò allo scopo di evitare che le agevolazioni in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

L’amministrazione, sempre su richiesta, indica all’istante il corretto comportamento fiscale da tenere a operazione concretizzata. Quindi, considerato che la società, nel momento di acquisizione del credito, verserà ai cedenti un corrispettivo pari al 60% del valore nominale dello stesso credito fiscale e realizzerà una sopravvenienza attiva per la differenza pari a 40, generata appunto dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato, tale posta attiva concorrerà alla formazione del reddito imponibile dell’istante nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

Per conoscere tutto sull’Ecobonus, scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme 2020, con quesiti risolti”

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Ricordiamo che sono stati attivati i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus
per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

Potrebbe interessarti: Accesso ai titoli edilizi del confinante, quando è legittimo?

Approfondisci i contenuti del Decreto Liquidità

Scarica l'analisi del decreto liquidità

Foto: iStock/deepblue4you

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento