Edilizia libera, la Liguria dà l’ok alle opere minori

Regione apripista? Dal 14 aprile tra le attività consentite le attività di edilizia libera (di cui all’art. 6 del DPR 380/2001) e le opere per le quali è sufficiente la CILA

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Il presidente della regione Giovanni Toto aveva preannunciato un alleggerimento del lockdown e una riapertura di alcune attività prima del 3 maggio: «È imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri seppur in sicurezza[…]».

Da ieri, 14 aprile, tra le attività consentite in questa emergenza sanitaria ci sono le attività di edilizia libera (di cui all’art. 6 del DPR 380/2001) e le opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del DPR 380/2001. Via libera dunque ai piccoli lavori di restauro nelle abitazioni, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

Edilizia libera, la Ligura dà l’ok alle opere minori

Tornano i piccoli lavori di edilizia, sia privata che pubblica, ovvero le opere minori di cui al d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia):
– attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
– opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.

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Un piccolo primo passo che però richiede ancora più responsabilità e attenzione da parte di tutti. Solo usando la testa e il buonsenso potremo piano piano tornare alla normalità”. Così il governatore Giovanni Toti, sul decreto n. 18/2020 di Regione Liguria che, inviato ai Prefetti, entrato in vigore il 14 aprile, in quanto collegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.

“Dal 14 aprile – conferma il governatore – inizieremo a lavorare insieme a Prefetture, Alisa, categorie economiche e sindacati per individuare regole e buone prassi che potranno essere adottate mano a mano che riapriranno anche le altre attività, per evitare il propagarsi del contagio e tutelare lavoratori e cittadini”.

Quali opere pubbliche sono consentite?

Viene confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alte seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:
– OG 3:STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI;
– OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO;
– OG 5: DIGHE;
– OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;
– OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;
– OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA;
– 0S21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI;
– 0S23: DEMOLIZIONE DI OPERE.

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Foto: iStock/skynesher

Redazione Tecnica

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