Coronavirus, cantieri chiusi fino al 13 aprile. E poi?

Conte ha firmato il nuovo decreto che mantiene fermo il comparto edile, salvo qualche eccezione. Gli studi professionali, disposizioni regionali a parte, possono restare operativi

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Aggiornamento del 14 aprile. I cantieri saranno fermi fino al 3 maggio: è stata prorogata la sospensione dei lavori di nuova costruzione, di completamento e di finitura degli edifici. Aperti i cantieri privati per installare impianti (leggi). Proseguono le opere di ingegneria civile e le attività degli studi professionali (salvo ordinanze regionali più restrittive). Clicca qui per leggere tutte le infrmazioni su Cantieri chiusi fino al 3 maggio

Il Dpcm firmato il 1° aprile da Conte non contiene nessuna nuova restrizione, semplicemente proroga la sospensione di tutte le attività non fondamentali fino al 13 aprile 2020. Poi (quando non si sa), si passerà a una fase 2, quella cosiddetta di “convivenza” col virus, durante la quale alcune attività potranno riprendere. Infine ci sarà una fase 3, quella in cui l’emergenza sarà conclusa.

Coronavirus, cantieri chiusi fino al 13 aprile. E poi?

Rimangono sospese tutte le attività già fermate dai precedenti decreti: le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.

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Anche le attività di completamento e finitura degli edifici, (tra cui intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture), rimarranno ferme, assieme alla costruzione di opere idrauliche, ai lavori di costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf escluse le piscine e la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.

Quali attività possono operare?

Le attività ATECO già identificate (>> leggi qui la lista aggiornata delle attività permesse in edilizia), e quelle che permettono la continuità delle filiere delle attività indicate dai decreti, previa comunicazione al Prefetto della provincia competente. Allo stesso modo, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

E gli studi professionali?

Salvo diversa disposizione regionale, possono restare operativi, così come stabilito dalla lista ATECO del vigente Dpcm:
– codice 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– codice 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– codice 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Valgono le ormai consuete raccomandazioni di svolgere le attività in modalità sicura e adottando tutte le misure necessarie per contenere il COVID-19.

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Ordinanze regionali per i cantieri

Alcune regioni (in particolare Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), hanno imposto ulteriori restrizioni:
regione Piemonte;
regione Emilia Romagna;
regione Lombardia.

>> Qui trovi la lista completa delle ordinanze regionali relative ai cantieri edili

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Foto: iStock/Kosamtu

Redazione Tecnica

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