Rinvio Durc, proroga e sospensione termini: il punto

Ecco come fare i conti con le scadenze e le prime azioni per il post Coronavirus

Lisa De Simone 10/04/20
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Sospensione per tutti i procedimenti amministrativi fino al 15 aprile.
Prorogata fino al 15 giugno la validità delle comunicazioni in scadenza. Valido fino alla stessa data anche il DURC. Per le comunicazioni termini sospesi ma non azzerati.

>> Sul tema: proroga contributi INPS

Ecco come fare i conti con le scadenze alla luce delle regole previste dal decreto Cura Italia.

Rinvio Durc, proroga e sospensione termini: il punto

Congelati i procedimenti amministrativi

L’art. 103 del decreto ha stabilito la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi presentati o in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile.

Sono interessati procedimenti quali:
– istruttorie,
– ordinanze di demolizione,
– pareri.

Nel periodo di sospensione non sono però azzerati i termini.

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I conteggi

Operativamente quindi si deve tener conto:
– del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione di avvio del procedimento a quello dell’intervenuta sospensione;
– del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione (nel caso di specie, dal 16 aprile 2020).

Su questa base, per esempio, nel caso di un intervento di ristrutturazione soggetto a CILA e con successiva variazione catastale, il termine dei 30 giorni per la comunicazione del fine lavori al Comune, nel caso in cui i lavori di siano conclusi il 10 marzo va calcolato in questo modo:
– 7 giorni dal 10 marzo al 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia);
– sospensione del termine fino al 15 aprile;
– 23 giorni residui a partire dal 16 aprile.

La nuova scadenza prevista per presentare la comunicazione è quindi posticipata al 9 maggio.

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Slittamento per il silenzio/assenso

Nel caso invece di una SCIA presentata in data 3 marzo, e quindi con termine originariamente previsto per la formazione del silenzio/assenso in data 3 giugno, si debbono considerare:
– 14 giorni per il periodo da 3 al 17 marzo, ossia alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia;
– sospensione del termine fino al 15 aprile;
– 46 giorni a partire dal 16 aprile, ossia dalla fine della sospensione.

Quindi il termine di scadenza passa dal 3 giugno al 17 luglio.

In ogni caso il testo prevede che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti. Per questi ultimi in particolare è prevista la possibilità degli interessati di presentare richieste di intervento, ovvero di conclusione del procedimento motivando la necessità dell’urgenza della conclusione della procedura.

Valide fino al 15 giugno tutte le comunicazioni

Non c’è fretta, invece, quando si è in possesso di atti per i quali originariamente era prevista una scadenza nel periodo di emergenza da Coronavirus. Lo stesso articolo 103, infatti, proroga espressamente la validità di:
– certificati;
– attestati;
– permessi;
– concessioni;
– autorizzazioni;
– atti abilitativi.

La proroga riguarda gli atti comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Questi conservano quindi automaticamente la loro validità fino al 15 giugno 2020.

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Le regole per il DURC

Questo nuovo termine si applica anche per quel che riguarda la validità del DURC. Come chiarito infatti dall’INPS con il messaggio 1374/2020, se  il “Durc online” è ancora disponibile sul portale INPS questo conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020. Se invece il documento non è più disponibile potrà essere richiesto e il sistema restituirà un esito di regolarità in automatico.

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