Incentivi conto energia: ora c’è il codice tributo per il versamento

Leggi le istruzioni per compilare il modello F24 e mantenere gli incentivi al fotovoltaico

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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, ha istituito il codice tributo per il versamento (tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”) delle somme dovute per la definizione da parte di coloro che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Questo, in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, e previa restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001.

Incentivi conto energia: come funziona il codice tributo per il versamento

Il comma 2 dell’articolo 36 del collegato fiscale della legge di Bilancio 2020 (Dl n. 214/2019), prevede che “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.

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Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce invece che per avvalersi della definizione citata bisogna presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stati stabiliti con il provvedimento dell’Agenzia del 6 marzo 2020 e la definizione si perfeziona con la presentazione del modello di comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020, come stabilito dal comma 5 sempre dell’articolo 36. Inoltre, ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione.

Istruzioni operative

Il codice tributo è “8200”, va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
– nella sezione “erario ed altro”,

– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.

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Redazione Tecnica

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