Detrazioni 55%, sanzioni per chi invia la pratica in ritardo

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Con il Decreto Crescita vengono modificate le regole e le aliquote delle detrazioni: si passa dalla detrazione del 36% alla detrazione del 55% per le ristrutturazioni, e dal 55% al 50% per gli interventi di riqualificazione energetica. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta del Decreto stesso (probabilmente oggi 26 giugno 2012) e fino al 31 dicembre 2012 saranno due i bonus possibili per interventi di risparmio energetico: il nuovo 50% relativo alle ristrutturazioni (dal momento che le nuove detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione comprenderà anche lavori per il risparmio energetico) e il vecchio 55%. Occorre chiarire quali saranno le regole per la coesistenza di queste detrazioni.

Se ti interessano le nuove regole fin’ora note del Decreto Crescita in merito alle detrazioni leggi Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50% e Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%.

Per quanto riguarda le “vecchie” aliquote di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, c’ è una novità per chi non ha inviato la pratica di fine lavori entro i tempi prestabiliti.

Cosa succede se il contribuente che ha fatto i lavori di riqualificazione nel 2011 non ha inviato tutta la documentazione?
Il contribuente che, completati i lavori di riqualificazione energetica e in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, non l’ha inviata all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori non perde il diritto di fruire della detrazione fiscale del 55% ma paga una sanzione.
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Così recita la norma introdotta all’art. 2, comma 1 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44) cui fanno riferimento gli esperti del Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” dell’Enea che hanno fornito questa precisazione.

L’invio della documentazione all’Enea  deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui sono terminati i lavori.
Finché il sito Enea di invio non consentirà l’immissione della pratica, questa può essere inviata per raccomandata al seguente indirizzo: Enea, U.T. Efficienza Energetica, Via Anguillarese 301, 00123 Roma, ponendo sulla busta la dicitura “Detrazioni fiscali 55%. Anno …” inserendo l’anno in cui si è completato il lavoro.

Per quanto riguarda il versamento della sanzione, l’Enea consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate: visitate il sito www.agenziaentrate.gov.it o chiamate  il numero verde 848 800444.

Redazione Tecnica

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