Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS dal 1° aprile

Domande presentabili dal 1° aprile 2020: come si fa? Chi può effettivamente inoltrare la richiesta?

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Il 27 marzo INPS ha finalmente stabilito la data da cui si potranno inoltrare le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro“: il 1° aprile 2020.

«Da quella data è possibile accedere [e presentare la richiesta] direttamente da qui» dichiara l’ente, che già con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 aveva data alcune linee guida sulle misure e le indennità previste dal decreto Cura Italia a favore dei lavoratori autonomi e delle p.iva.

Non disponete (o non trovate più) la seconda parte del Pin che di norma INPS invia per posta? Nessun problema, si potrà fare domanda anche solo con la prima parte del Pin, ovvero quella che si può ottenere subito via web o al telefono.

Per quanto riguarda professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private? Anche per loro c’è il bonus: >> leggi qui: Bonus 600 euro professionisti e casse private: come ottenerlo

L’ente specifica anche che a breve sarà pubblicata una circolare che definirà i criteri di applicazione dei benefici, le istruzioni operative e che sarà pronta solo in seguito al parere favorevole del Ministero del Lavoro.

Ma nel frattempo il messaggio n. 1288 ha chiarito i destinatari delle indennità dell’importo di 600 euro (esentasse) riconosciute per il mese di marzo 2020.

Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS

Lo scorso 19 marzo INPS, per rassicurare aziende e lavoratori sull’applicazione delle misure contenute nel decreto legge n. 18 del 2020, si era dichiarata «pronta a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia». E, per fortuna, non ci sarà nessun Click day, smentito dal Governo e dall’INPS stessa.

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Come anticipato, con il messaggio n. 1288 del 2020 l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle cinque indennità previste, per il mese di marzo 2020, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Tutte le indennità sono attualmente riconosciute SOLO per marzo, sono pari a 600 euro al mese (esentasse), non sono cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

L’INPS avrà il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa indicati dal Governo, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al MEF. Se dovessero emergere scostamenti rispetto al limite, anche in via previsionale, l’INPS potrà bloccare l’accoglimento delle domande.

Il Governo sta però lavorando a un possibile rifinanziamento della misura in un secondo decreto legge (da emanarsi ad aprile) contando sulle risorse stanziate dall’Europa.

Come si chiede l’indennità?

Per via telematica presentando la domanda all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’ente, www.inps.it.

I moduli per le domande saranno disponibili dal 1° aprile, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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A chi è riconosciuta l’indennità?

>> Art. 27, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi 

L’indennità è riconosciuta ai:
– liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell’INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi e,quindi, alle Casse di previdenza professionale);
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

>> Art. 28, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria 

Si tratta dei lavoratori iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Anche in questo caso, le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

>> Art. 29, indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Vale per tutti i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

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>> Art. 30, lavoratori agricoli

Possono richiedere l’indennità gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
– possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
– non siano titolari di pensione.

L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.

>> Art. 38, lavoratori dello spettacolo

Tali lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo devono avere:
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
– non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

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Foto: iStock/HbrH

Redazione Tecnica

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