Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre?

E per un pergolato assimilabile a una tettoia? Il rilascio del permesso di costruire può sanare una lottizzazione abusiva? Ecco la rassegna sentenze del martedì!

Mario Petrulli 24/03/20
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Tanto permesso di costruire nella rassegna sentenze della settimana! Permesso di costruire, serve per una tettoia e la diversa collocazione delle finestre? E per un pergolato assimilabile a una tettoia? Il rilascio del permesso di costruire può sanare una lottizzazione abusiva?

Basta un’autocertificazione a dimostrare il titolo per l’intervento edilizio se il procedimento è stato sospeso per incertezza sulla legittimazione del richiedente? Il provvedimento di demolizione deve per forza essere preceduto dall’ordine di sospensione dei lavori?

Permesso di costruire, serve per una tettoia e la diversa collocazione delle finestre?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 17 marzo 2020 n. 3329

Serve il permesso di costruire per la tettoia e la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato

La realizzazione di una tettoia, per le dimensioni di rilievo di m.3,30×1,80×2,20h, le caratteristiche costruttive stabili con copertura in coppi, l’utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1d del D.P.R. n.380 del 2001, soggetti al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1c del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr. TAR Lazio, II bis, n.10930 del 2017); dunque correttamente l’Amministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva, ex art.33 del D.P.R. n. 380 del 2001.

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Del pari è a dirsi con riferimento alla diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato, quale intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile, da rimuovere, se abusivo (cfr. in termini anche Corte Cass. penale, III, n.20846 del 2015).

Lottizzazione abusiva, il rilascio del permesso di costruire può sanarla?

TAR Liguria, sez. I, sent. 17 marzo 2020 n. 195

Il rilascio del permesso di costruire non sana la lottizzazione abusiva

Le norme sulla lottizzazione abusiva (da ultimo, art. 30 D.P.R. 6.6.2001, n. 380) mirano a prevenire e reprimere le condotte materiali e giuridiche intese ad infittire la trama dell’edificato sul territorio, senza che sussista una previa pianificazione capace di tener conto delle conseguenze dell’edificazione in termini di esigenza di nuovi servizi ed opere di urbanizzazione, che il costruttore non ha (e non può avere) adeguatamente riscontrato.

Dunque, la fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista dall’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa, sicché alcun rilievo sanante sull’abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (in tal senso cfr. T.A.R. Campania, IV, 10.11.2006, n. 9458, che richiama Cons. di St., V, 26.03.1996 n. 301).

Secondo quanto già più volte affermato in ambito giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, I, 9.10.2009, nn. 9859 e 9860; TAR Puglia-Bari, III, 24.4.2008, n. 1017), la stessa formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 consente di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards.

Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all’amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica.

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Da quanto detto consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (così T.A.R. Bari, III, n. 1017/2008 cit.).

Legittimazione alla richiesta di un titolo edilizio, basta l’autocertificazione?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 16 marzo 2020 n. 224

Non basta un’autocertificazione a dimostrare il titolo per l’intervento edilizio se il procedimento è stato sospeso per incertezza sulla legittimazione del richiedente

Se l’amministrazione sospende la procedura per il rilascio del permesso di costruire per attendere l’esito del giudizio relativo alla proprietà del bene, è contraddittorio il comportamento dell’ufficio che, sulla base di una mera autocertificazione in ordine alla proprietà dell’immobile, rilascia comunque il titolo per l’effettuazione degli interventi edilizi.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), la verifica della legittimazione a richiedere il titolo edilizio riguarda un requisito fondamentale propedeutico.

Provvedimento di demolizione, la preventiva sospensione dei lavori è necessaria?

TAR Toscana, sez. III, sent. 16 marzo 2020 n. 334

Il provvedimento di demolizione non deve necessariamente essere preceduto dall’ordine di sospensione dei lavori

L’Amministrazione competente può sanzionare l’abuso edilizio adottando direttamente, previo svolgimento di adeguata attività istruttoria, il provvedimento di demolizione delle opere abusive, senza la previa adozione del provvedimento di sospensione dei lavori (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 aprile 2015, n. 4970) trattandosi di misura di natura cautelare che non assurge a suo presupposto di legittimità (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 settembre 2019, n. 10766).

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Permesso di costruire, serve per un pergolato assimilabile a una tettoia?

TAR Toscana, sez. III, sent. 16 marzo 2020 n. 341

Serve il permesso di costruire per il pergolato assimilabile ad una tettoia in ragione della stabile copertura

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che una struttura in legno aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, deve essere considerata un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).

Si è in proposito rilevato che quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017).

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per una struttura lignea di 60 mq. che, per caratteristiche costruttive, è assimilabile ad una tettoia e non ad un mero perticato, stabilmente infissa al suolo, non facilmente amovibile e munita di una copertura stabile (e non retrattile), non rilevando che non sia in grado di assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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