Permessi, da quando vale il termine per i ricorsi?

Secondo il Consiglio di Stato deve essere calcolato dalla data di inizio lavori

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7 febbraio 2020, n. 962, ha stabilito che il momento da cui far valere il termine decadenziale di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia è l’inizio dei lavori.

L’appello era stato proposto dai proprietari di fabbricati residenziali in prossimità di un’area di Padova interessata dalla demolizione di un immobile esistente e dalla sua sostituzione con un nuovo edificio, avverso la sentenza di primo grado che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

Fonte: Edilizia e Territorio

Permessi, da quando vale il termine per i ricorsi?

Il ricorso era stato dichiarato inammissibile, confermato la sentenza n. 873 del 5 luglio 2018 del Tar Veneto. Tale sentenza si era appunto pronunciata contro il permesso di costruire con il quale il Comune di Padova aveva autorizzato la demolizione di un immobile costituito da due piani fuori terra e la sua successiva ricostruzione, con contestuale ampliamento realizzato mediante la volumetria residua aumento del lotto e l’aumento di cubatura (bonus volumetrico).

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Contro l’autorizzazione erano insorti i proprietari di alcuni edifici confinanti, chiedendone l’annullamento: l’amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare se l’urbanizzazione primaria esistente fosse sufficiente ad assorbire il maggior carico urbanistico derivante dall’esecuzione dell’intervento di ampliamento, «previa specifica verifica del rispetto matematico delle proporzioni contenute nel D.M. n. 1444/1968».

Il Tar aveva respinto la richiesta per due motivi, prima di tutto perché i ricorrenti non avevano dimostrato «una concreta lesione della loro sfera giuridica», ma anche perché il ricorso era risultato tardivo («i lavori del fabbricato sono iniziati nel 2014, la prima istanza di accesso agli atti è stata presentata nel giugno 2017 ed evasa dal Comune il 13 luglio 2017, il ricorso è stato notificato il 27 ottobre 2017 e cioè oltre il termine decadenziale individuato nel 12 ottobre 2017 »).

Cosa ha deciso il Consiglio di Stato?

I ricorrenti avevano compreso di aver avuto piena conoscenza del permesso di costruire soltanto all’esito della seconda domanda di accesso agli atti e che l’interesse a ricorrere per l’annullamento di un titolo edilizio sarebbe disceso in loro favore dalla “posizione qualificata” di proprietari finitimi all’erigendo edificio, « senza […] effettuare indagini in ordine al concreto pregiudizio che i lavori fossero in grado di produrre».

La sentenza ha respinto queste argomentazioni:
– la “piena conoscenza” idonea a far decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione del provvedimento amministrativo, non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso ( ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 23 maggio 2018, n. 3075 e 6 ottobre 2015, n. 4642 ). Piena conoscenza che nel caso di specie è stata desunta da elementi incontrovertibili quali la residenza degli appellanti in prossimità del luogo di edificazione, la presenza del cartello lavori, il tempo trascorso (circa tre anni fra l’inizio dei lavori nel 2014 e la notifica del ricorso di primo grado il 28 ottobre 2017) e lo stato di avanzamento dei lavori (verbale dei vigili urbani sull’ultimazione degli stessi).

– la sussistenza del requisito della vicinitas – in caso di impugnazione di titoli edilizi – non costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l’interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente ( Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 novembre 2017, n. 5442). Motivo per il quale il ricorrente deve fornire la prova del pregiudizio patito e patiendo (sia di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area) a causa dell’intervento edilizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2017 n. 5908).

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Fonte foto: iStock Naked King

Redazione Tecnica

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