Bonus facciate e isolamento termico: le risposte a tutti i quesiti

Facciamo un rapido recap dopo la pubblicazione della Guida Entrate e della Circolare n.2 del 14 febbraio 2020. Ecco tutte le regole per l’agevolazione

Davide Galfrè 09/03/20
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Come sappiamo da qualche mese, la Legge di Bilancio ha introdotto una nuova agevolazione fiscale che prevede la detrazione da ripartire in dieci anni corrispondente al 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in specifiche zone del piano regolatore comunale.

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Bonus facciate e isolamento termico: leggi le risposte a tutti i quesiti

La detrazione è infatti possibile solo per i fabbricati che si trovano nelle zone che il piano regolatore individua come:
Zone A, centri storici;
Zone B, zona di completamento comprendente aree edificate o parzialmente edificate.

Tra gennaio e febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti tramite la guida pubblicata sul sito e la circolare n. 2 del 14/02/2020 riassumendo grossolanamente che i lavori possono riguardare la manutenzione ed il rifacimento di tutte le superfici opache del fabbricato mentre sono esclusi gli interventi sulle finestre che invece godono della detrazione fiscale per risparmio energetico.

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Bonus facciate, quali interventi sono agevolati?

Di fatto, gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del 90% sono i seguenti:
tinteggiatura della facciata e delle ringhiere;
– rifacimento dei cornicioni, dei basamenti e dei pilastrini;
– rifacimento dell’intonaco;
restauro dei marmi di facciata (ad esempio mensole o altri inserti).

Sono inclusi anche i pluviali e le grondaie, i parapetti ed i cornicioni (considerati elementi caratteristici di una facciata) mentre restano escluse le spese per portare l’illuminazione in facciata o qualunque altro particolare impianto posto lungo in facciata. Se la facciata è prospiciente un cortile interno o una chiostrina la detrazione è possibile solamente se la facciata è visibile dalla pubblica via, altrimenti si perde il diritto alla detrazione.

Cappotto termico, quali regole?

Quando i lavori riguardano il rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superficie disperdente dell’edificio, allora è obbligatorio provvedere ad installare il cappotto termico per diminuire le dispersioni di calore; in tutti gli altri casi, come ad esempio la mera ritinteggiatura, non è obbligatorio installare il cappotto termico ma resta comunque un intervento abbinabile.

Il calcolo del 10% della superficie disperdente va eseguito tenendo conto non solo della facciata su cui si intende intervenire, ma considerando anche le altre superfici disperdenti come ad esempio i pavimenti o il tetto o le eventuali ulteriori facciate su cui non si intende apportare modifiche.

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Chiaramente quando si installa il cappotto termico è necessario rispettare i limiti di trasmittanza indicati nell’Appendice B del Decreto Requisiti Minimi:

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Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione

Dal punto di vista della detrazione del 90% bisogna escludere le spese per l’isolamento termico che possono fruire dell’ecobonus 65% e devono essere contabilizzate separatamente dalle finiture che invece godono del 90% del Bonus Facciata.

Bisognerà comunque rispettare i valori di trasmittanza minima già elencati in precedenza oltre a procedere con la compilazione della pratica ENEA e la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile verificando altresì la necessità della Notifica Preliminare all’ASL nel caso di presenza di due o più imprese.

Infine è bene presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori, quand’anche sia solo una comunicazione di inizio lavori per manutenzione ordinaria della facciata.

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Davide Galfrè

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