Cambio destinazione d’uso da agricolo a produttivo, quale titolo edilizio serve?

Nella rassegna sentenze di oggi molti chiarimenti sul permesso di costruire: serve per un muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra? E per una tendostruttura per finalità commerciali?

Mario Petrulli 03/03/20
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Tra le massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: mutamento di destinazione d’uso da agricolo a produttivo, che titolo edilizio è necessario? E per una tendostruttura per finalità commerciali? Quando un gazebo di rilevanti dimensioni ha carattere di precarietà?

Oltre a queste tematiche: muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra, quale titolo edilizio è necessario? Strutture tubolari di rilevanti dimensioni coperte da telo fisso, sono configurabilità in termini di pergotende?

Cambio destinazione d’uso da agricolo a produttivo, quale titolo edilizio serve?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 febbraio 2020 n. 894

Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da agricolo a produttivo

Secondo condivisibile giurisprudenza, “non è sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, quando il mutamento della destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere” (cfr. T.A.R. Potenza sez. I, 16/04/2019 n. 367, T.A.R. Napoli, sez. VII, 08/04/2019, n.1924, TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 28.08.2015 n. 10957, T.A.R. Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773, T.A.R., Firenze, sez. III, 13/01/2015 , n. 35); è stato infatti sottolineato come “il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona (Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546; Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5539). Tali conclusioni risultano ancor più valide a seguito della modificazione normativa che ha certificato la rilevanza dei mutamenti di destinazione d’uso che interessano la variazione da una all’altra delle categorie individuate dalla legge” (T.A.R. Campania Napoli, VIII, sent. n. 246/2016).

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Tanto premesso, appare evidente come il cambio di destinazione d’uso da agricolo a produttivo di cui alla fattispecie oggetto del presente giudizio non sia configurabile come un cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, in quanto tale compatibile con il regime della SCIA, essendo invece in tal caso necessario il permesso di costruire, non trattandosi di categorie edilizie omogenee; né può assumere alcun rilievo la destinazione d’uso in fatto assunta dal capannone per cui è controversia, come invece sostenuto dal ricorrente, considerato che l’unica destinazione d’uso giuridicamente rilevante di un immobile è quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale, dovendosi del tutto escludere che possa assumere rilievo l’uso di fatto dell’immobile, risultante da circostanze di mero fatto; al riguardo, è stato condivisibilmente osservato che l’uso di fatto, “quantunque si sia protratto nel tempo, è comunque inidoneo a determinare un consolidamento di situazioni ed a modificare ex se la qualificazione giuridica dell’immobile” (cfr. T.A.R. Venezia, sez. II, 23/10/2019, n.1126).

Tendostruttura per finalità commerciali, serve permesso di costruire?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 26 febbraio 2020 n. 352

Una mega tendostruttura di 580 mq., utilizzata per finalità commerciali, richiede il permesso di costruire

Una mega tendostruttura, parte in ferro e tende spaziai e parte in ferro e pannelli coibentati, ancorata saldamente ad un massetto in cemento, costruita a forma rettangolare e suddivisa in due aree, per una superfice coperta di circa 580 mq., utilizzata per esposizione di autovetture in vendita.

A maggior ragione il titolo è necessario laddove sia aggiungano:
due container in materiale coibentato, con regolare porta e finestra, climatizzazione e impianto elettrico collegabile alla rete mediante fili elettrici volanti delle dimensioni di ml 2.95 di larghezza per 5 ml di lunghezza cadauno poggiati su platea di cemento rialzata di 60 cm dalla pavimentazione di cui sopra e misura ml 9.75 lunghezza per 9.40 di larghezza;
– una struttura a metallica con coperture a due falde inclinate, coperta con pannelli in lamiera grecata di ml 8.60 di lunghezza per 7.25 di larghezza con un’altezza variabile di ml 5.60 al colmo e 5ml alla gronda come deposito di pezzi di ricambio di veicoli usati;

– una torretta a forma quadrata alta circa 5,60 ml per 2 ml circa di larghezza, usata per la custodia dei pezzi di ricambio usati derivati dalla rottamazione di veicoli usati;
– quattro enormi cassoni pieni di pezzi di ricambio usati di veicoli demoliti, di dimensione variabile: uno di ml 12,50 di lunghezza per 2.40 di altezza; due cassoni da ml 6,15 di lunghezza per 2.40 di altezza; uno di ml 4,78 di larghezza per 2.40 di altezza;

Si tratta di opere che non possono essere ricondotte al catalogo degli interventi di edilizia libera, perché comportano la creazione di un organismo edilizio del tutto nuovo, in relazione al quale è richiesto il permesso di costruire.

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Gazebo di rilevanti dimensioni, quando ha carattere di precarietà?

TAR Marche, sez. I, sent. 25 febbraio 2020 n. 137

Non è un’opera precaria un gazebo di rilevanti dimensioni in legno avente superficie complessiva di circa 40 mq e altezza di 3 m., utilizzato per la somministrazione di alimenti

Un gazebo in legno avente superficie complessiva di circa 40 mq e altezza di 3 m., utilizzato per la somministrazione di alimenti, deve considerarsi un intervento di nuova costruzione e non un’opera precaria, trattandosi di una struttura “pesante”, stabilmente infissa al suolo.

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo basato la differenza fra le opere c.d. precarie o stagionali e quelle aventi rilievo edilizio non tanto sulle modalità di infissione al suolo, quanto sull’utilizzo che il proprietario ne fa. E soprattutto in tema di manufatti destinati alle attività di ristorazione, di intrattenimento, etc., il principio consolidato è nel senso di affermare la natura non precaria di tutti quei manufatti che vengono utilizzati per l’intero anno o comunque per periodi non limitati e che, dunque, non vengono di fatto rimossi periodicamente (ex multis, Cons. Stato, n. 4438/2013 e n. 2842/2014).

Il gazebo in questione presenta una copertura in legno, delle gronde e delle caditoie, il che comprova vieppiù che esso è stato concepito per restare in situ per un tempo indefinito.

Né il manufatto è qualificabile come pertinenza, visto che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, la nozione di pertinenza urbanistica non coincide con quella civilistica (ex plurimis, Cons. Stato, n. 7822/2003). Il manufatto in questione, in effetti, non è un modesto accessorio dell’immobile adibito a ristorante, ma è un locale autonomo e idoneo ad ampliare in modo permanente la capacità ricettiva del ristorante stesso.

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Muro di contenimento e rilevanti attività di movimento terra, che titolo edilizio è necessario?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 febbraio 2020 n. 266

Serve il permesso di costruire per un muro di contenimento e per rilevanti attività di movimento terra

Per giurisprudenza altrettanto consolidata, il «muro di contenimento in c.a. di lunghezza di m 67,00 circa, spessore m 0,35 ed altezza variabile da m 1,00 a m 4,50» costituisce opera suscettibile di incidere sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, siccome dotata di consistenza e stabilità, e riconducibile, quindi, al novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 380/2001, le quali necessitano, per la loro realizzazione, del previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4169/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10729/2014; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1728/2015; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3996/2016; TAR Molise, Campobasso, n. 317/2017; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 160/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 663/2018).

Allo stesso modo, le attività di movimento di terra, consistite in «sbancamenti valutabili in circa mc 1.500,00» e conseguente abbassamento del piano di campagna «fino m 3,00 circa rispetto alla quota preesistente», non appaiono, di certo, circoscritte all’uso agricolo, essendo, piuttosto, strumentali alla (parziale) fuoriuscita del livello interrato per una maggiore altezza rispetto a quella legittimata ed all’uso abitativo dello stesso (favorito dalla realizzazione di vani porta e di luci).

Siccome stabilmente modificative dell’originaria conformazione naturale dell’area, in vista di un impiego non già meramente contingente, bensì prolungato nel tempo, esse hanno concretato, anche in questo caso, una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, subordinata, come tale, al previo rilascio di apposito permesso di costruire sulla base della definizione generale di cui al citato art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2915/2016; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 876/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2520/2018; TAR Umbria, Perugia, n. 469/2018; Cass. pen., sez. III, n. 4916/2014; n. 48990/2014; n. 1308/2016). Non solo: nel tramutare sostanzialmente l’assentito piano interrato in piano seminterrato, hanno conferito incidenza urbanistica all’ampliamento plano-volumetrico a quest’ultimo apportato.

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Strutture tubolari coperte da telo fisso, sono configurabilità in termini di pergotende?

TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 27 febbraio 2020 n. 317

Non possono essere qualificati come pergotende due strutture tubolari di rilevanti dimensioni, infisse al terreno e coperte da telo fisso

Due strutture in tubolari di acciaio, infisse al terreno e coperte da telo fisso, di dimensioni rispettivamente di mt 6,05 x 5,04 e 5,80 x 6,05, con altezza di circa mt. 3, non sono qualificabili come pergotende, non rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera e necessitano del permesso di costruire.

Depone inequivocabilmente in tal senso la considerazione che, per i manufatti in tubolare con copertura in telo fisso, non si può predicare la funzione accessoria rispetto all’opera principale legittimamente realizzata (chiosco), né la funzionalità ad esigenze meramente temporanee, in ragione:
– delle caratteristiche dimensionali (circa mq 60);
– della loro natura stabile e duratura, essendo stabilmente ancorati al terreno;
– nonché del carattere fisso ed invariabile del telo sovrastante.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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