Contratti d’affitto, cancellata la comunicazione alla Questura

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Se il contratto di locazione o comodato è soggetto a registrazione in termine fisso, non è  più necessaria la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (alla questura). Lo dispone il d.l. 20 giugno 2012 n. 70, all’articolo 2.
Il dpr 131/1986 dispone che sono soggetti a registrazione in termine fisso tutti i contratti di locazione tranne quelli di locazione di immobili. I contratti di comodato sono soggetti a registrazione in termine scritto solo se stipulati per iscritto.

Ripercorriamo la storia della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del contratto di locazione o comodato con registrazione in termine fisso.

Il d.l. 12/1978 disponeva che chiunque cedesse la proprietà o il godimento di un fabbricato (per un minimo di mese) aveva l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza esatta ubicazione del fabbricato e generalità dell’acquirente. La sanzione era di tipo amministrativo (da 103 a 1549 euro).
L’obbligo di comunicazione gravava anche sui soggetti che esercitano attività di mediazione immobiliare.
La comunicazione era stata cancellata in caso di cessione di proprietà di beni immobili allo scopo di semplificare le procedure di trasferimento dei beni stessi: la registrazione dei contratti di trasferimento di immobili assorbe l’obbligo della comunicazione.
La legge è spesso ritornata de i contratti di locazione.
Oggi, il d.l. 70/2012 dice che l’obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione dei contratti (locazione o comodato) soggetti a registrazione in termine fisso.

Redazione Tecnica

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