Bonus facciate, ecco il riassuntone

Leggi questo articolo, non ti servirà altro per ottenere l’agevolazione: lista dei lavori, cappotto agevolato, bonifico parlante, no alla cessione del credito

Lisa De Simone 25/02/20
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Finalmente le istruzioni per il bonus facciate sono arrivate. Con la circolare n.2 di venerdì (>> leggi qui l’approfondimento: Bonus facciate, le novità della Guida Entrate punto per punto) l’Agenzia delle entrate ha messo le regole nero su bianco, scorso alcune buone notizie e qualche indicazione inattesa.

Da un lato, infatti, è ampliata la lista degli interventi che danno diritto al bonus, dall’altro è esclusa la cessione del credito e la possibilità di usufruire dello sconto al posto della detrazione anche quando si tratta di lavori condominiali.

Bonus facciate, ecco il riassuntone

>> Sì al bonus per gli immobili strumentali

L’agevolazione spetta per i lavori su tutti tutti gli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968, ossia nell’ambito del tessuto urbano e della prima periferia.

L’agevolazione, quindi, spetta anche ai soggetti IRES. Non è possibile averla, invece, a chiarito l’Agenzia, per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.

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>> Il perimetro della facciata

I lavori agevolati sono tutti quelli finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna, ossia, ha chiarito l’Agenzia, quelli che riguardano la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, e gli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Restano esclusi, però, gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada, nonché le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

>> La lista dei lavori

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

– su balconi, ornamenti o fregi;
– su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni;
– relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, per esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.

Approfondisci con: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

>> Il “cappotto” agevolato

Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

In questo caso per la detrazione è obbligatorio l’invio della documentazione all’Enea.

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>> Proprietari e inquilini

La detrazione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile in qualità di qualità di proprietario, nudo proprietario usufruttuario, ma anche agli inquilini e ai comodatari che sostengono le spese, a patto di avere un contratto registrato e l’autorizzazione dei rpoprietari ad eseguire i lavori.

Possono fruire della detrazione i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

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>> Sempre bonifico parlante

Per beneficiare del bonus facciate i contribuenti IRPEF non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La circolare chiarisce che può essere utilizzato il bonifico bancario già predisposto dalle banche ai fini dell’ecobonus o ai fini della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto entrambi consentono l’applicazione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) all’atto dell’accredito al beneficiario. I titolari di reddito di impresa, al contrario, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa tipologia di reddito.

Approfondisci: Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare

>> Sì alla detrazione per i lavori avviati nel 2019

La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Per le persone fisiche che pagano IRPEF, si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.

Per le imprese soggette ad IRES si applica il criterio di competenza. In tal caso, quindi, le spese sono da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

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>> No alla cessione del credito

Non sarà invece possibili usufruire né della cessione del credito né della possibilità di avere lo sconto al posto della detrazione in caso di lavori condominiali. Queste opzioni non sono ammesse, chiarisce la circolare, perché non espressamente previsto dalle norme.

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