Antincendio, sì alla regola tecnica per condomini, appartamenti e strutture sanitarie

Modifiche ai capitoli su reazione al fuoco ed esodo: la nuova norma sarà inglobata nel «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015 e riscritto di recente dal decreto dell’Interno del 18 ottobre (entrato in vigore lo scorso 1° novembre)

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Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ha dato il suo ok ufficiale alla bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per i condomìni di altezza (antincendio) superiore a 24 metri.

Il testo del nuovo codice di prevenzione è ora in attesa di notifica da parte della Commissione Ue, che lo tratterrà tre mesi (raddoppiabili nel caso dovessero emergere osservazioni da parte degli Stati membri). Solo in seguito sarà finalmente pronto alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Non sono poche le modifiche intercorse dalla prima bozza dello scorso luglio, e quasi tutte coinvolgono i condomini di altezza antincendio superiore ai 24 metri (>> ne avevamo parlato qui: Antincendio condomini, cosa prescrive la nuova regola tecnica verticale?) e valgono per la progettazione antincendio delle strutture sanitarie (ospedali, ambulatori e residenze sanitarie assistenziali). Ricordiamo che con “altezza antincendio” si intende la massima distanza che intercorre tra il pavimento dell’ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui accedono i soccorsi e si verifica l’esodo degli occupanti (generalmente la strada).

Queste nuove regole tecniche per la sicurezza antincendio dei condomìni sono pertanto al momento facoltative e alternativa alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987). Non manca però molto a quando saranno cogenti: meglio prevenirsi, vediamo tutti i dettagli!

Antincendio, ecco la regola tecnica modificata per condomini e appartamenti

>> Reazione al fuoco ed esodo

Sono di certo più stringenti le norme per la reazione al fuoco: sopra ai 54 metri, nelle vie di esodo e negli spazi calmi devono essere utilizzati materiali almeno del gruppo GM1 di reazione al fuoco.

Per altezze inferiori bisogna invece usare materiali almeno del gruppo GM2 o del gruppo GM3, ma in quest’ultimo caso esclusivamente nei percorsi d’esodo di edifici con massima quota dei piani fino a 54 metri e se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica orizzontale), viene incrementato il livello di prestazione del sistema di rivelazione ed allarme.

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Sono esentati dal seguire i requisiti minimi di reazione al fuoco solo gli appartamenti, mentre per quanto riguarda l’esodo sono obbligatorie due vie d’esodo indipendenti. Vanno infatti previste due vie di esodo indipendenti per piani posti a quote maggiori di 32 metri e inferiori a -5 metri.

Infine, secondo la nuova norma si possono evitare le verifiche delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio continua e finale avente caratteristiche di filtro e massima lunghezza omessa pari a 135 m.

>> Nuove regole per piccole attività di tipo civile: studi professionali, uffici, attività artigiane o commerciali

Per tutte queste attività situate in edifici di altezza fino a 32 metri viene prescritta l’installazione di estintori. Avete un ufficio a quota superiore? Allora dovrete dotarvi di una rete di idranti.

Inoltre, per quote superiori a 32 metri (e fino ad 80 metri) è prevista la segnalazione manuale d’incendio da parte degli occupanti. Due note non banali della Rtv consigliano agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli appartamenti di edifici di tipo HE ed HF (cioè per edifici con massima quota dei piani superiore a 54 metri), dove non presente un Impianto di rivelazione e allarme incendio (Irai), devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

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>> Chi è responsabile? L’amministratore!

Per la nuova norma l’amministratore ha il dovere di adottare e verificare misure volte a prevenire l’innesco di un incendio. Dovrà pertanto verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco.

Dovrà anche valutare il rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di manutenzione, così come la valutazione dei rischio di incendio in caso di modifiche all’attività.

Il decreto del 25 gennaio 2019, già conferiva particolare attenzione alla pianificazione dell’emergenza, con l’obbligo di coordinamento nel caso vi siano più attività e diversi responsabili: «Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie di esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe».

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Antincendio, ecco cosa cambia per le strutture sanitarie

La nuova norma si applica agli ospedali e alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), con più di 25 posti letto, ma anche le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq.

In una nota si specifica che con superficie complessiva «si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima». Se le case di riposo per anziani hanno più di 25 posti letto, bisognerà invece considerare la Rtv dedicata alle attività ricettive turistico-alberghiere (in vigore dal 22 settembre 2016).

>> Attenzione al tipo di prestazioni offerte

Ecco come vengono classificate le attività, ovvero in base:
– alla quota dei piani,
– al numero di posti letto,
– alle destinazioni inserite nella struttura sanitaria,
– alla tipologia delle prestazioni offerte, differenziando in base al tipo di prestazioni erogate (in regime di ricovero ospedaliero, residenziale o ambulatoriale).

In presenza di Rtv, la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista «è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata», come precisato nella Rto. Per le strutture ospedaliere, la norma verticale specifica che la valutazione del rischio di incendio «deve tener conto della necessaria continuità anche in caso di incendio delle cure salvavita eventualmente erogate nell’attività sanitaria». Infine, «Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali», si legge nella bozza approvata.

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>> Prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere

Le aree commerciali non possono superare i 400 mq di superficie lorda, e ogni singola attività commerciale non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell’attività è a prova di fumo.

Viene ammessa un’estensione fino a un massimo di 1000 mq se, in più, l’area commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell’incendio.

Per quanto concerne la progettazione della rete di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale (per applicazione della Uni 10779), valgono i seguenti parametri minimi:
– livello 1 di pericolosità fino a 50 posti letto,
livello 2 se il numero di posti letto è superiore a 50 (per cui è richiesta anche protezione esterna).

Viene prevista inoltre la protezione mediante una rete di idranti all’aperto per eventuali aree esterne, coperte o scoperte, con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi.

>> Strategia d’esodo, le regole

Si fa fede alla Rto, e due solo le prescrizioni:
– le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, adibite ad unità speciali, devono consentire l’esodo orizzontale progressivo;
– nelle zone adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche, deve essere consentito l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito delle stesse aree.

Per rimanere aggiornato:

SCIAvvf antincendio e asseverazione VVF

Frutto di 40 anni di esperienza nel campo della prevenzione incendi, maturata dal prestigioso studio di ingegneria e architettura Luraschi & Associati, fondato nel 1892, questo manuale offre al lettore uno strumento operativo di grandissimo valore pratico. La SCIA antincendio, introdotta dal DPR 151/2011, ha implicato sia nuove responsabilità per alcune delle figure coinvolte nel processo e nella filiera autorizzativa sia nuove procedure prima non previste e forse nemmeno ipotizzabili.Questo libro illustra non solo cosa è la SCIA antincendio, come si compila e quali sono i documenti che la compongono ma anche il suo significato, cosa rappresenta, e le implicazioni ad esso legate che ogni soggetto, per la sua parte, sia assume ed anche quali sono le eventuali conseguenze legali in caso di carenza ed errori di compilazione o in casi più estremi dichiarazioni non veritiere. Il manuale ha dunque proprio lo scopo di chiarire cosa è la SCIA VVF (tempo, documentazione, responsabilità, compensi) così da definire una procedura corretta e fattibile che possa dare il giusto riconoscimento all’operato del tecnico asseveratore.Il volume propone delle “linee guida”, frutto dell’esperienza dell’Autore, che aiutano il professionista laddove la norma di riferimento risulta poco chiara e lascia spazio alle interpretazioni.Davide Luraschi, ingegnere, esperto in sicurezza antincendio, docente di Ingegneria della Sicurezza Antincendio e di Ingegneria della Sicurezza Antincendio Avanzata e Fire Safety Engineering. Consigliere dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e del Collegio Ingegneri e Architetti Milano, partner dello studio Luraschi & Associati Ingegneria e Architettura fondato a Milano nel 1892.

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Redazione Tecnica

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