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Prestazione energetica degli edifici, cos’è il nuovo Portale nazionale?

Lo ha stabilito il decreto di attuazione della direttiva UE 2018/844, e serve a cittadini, imprese e pubblica amministrazione per attestati di prestazione energetica, adempimenti di pratiche e...

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Lo prevede lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica le direttive n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e le n. 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Lo schema di decreto è particolarmente interessante dato che contiene anche l’aggiornamento dei criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con l’inclusione per esempio dell’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e degli interventi di sostituzione degli impianti tecnici.

>> Ne abbiamo parlato qui i giorni scorsi: APE, pronti nuovi parametri per calcolarlo

Prestazione energetica degli edifici, a cosa serve il nuovo Portale nazionale?

Questo decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri n. 26 del 29 gennaio 2020 e istituisce ufficialmente il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici per fornire a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, informazioni su:
– prestazione energetica degli edifici;
– migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
– strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
– attestati di prestazione energetica.

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La bozza del provvedimento individua i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, e prevede norme sull’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), il suo rilascio e affissione.

Cosa cambia per gli APE?

In materia di sanzioni sugli APE le competenze vengono ricondotte alle Regioni. Se nell’ambito delle compravendite e locazioni manca l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio o la relativa dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l’ulteriore obbligo di presentazione, entro 45 giorni, della dichiarazione o della copia dell’APE alla Regione o Provincia autonoma competente.

Come preannunciato, lo schema di decreto inoltre contiene l’aggiornamento dei criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento definisce anche le disposizioni per l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. (>> Leggi in merito: I Regolamenti edilizi vanno modificati, perché?).

Per quanto riguarda la definizione di servizi energetici degli edifici, tra le modifiche viene precisato che in tali servizi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.

Infine, per la disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, viene demandata a un decreto del Presidente della Repubblica che dovrà essere emanato.

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