Abusi edilizi, chi noleggia macchine da cantiere è responsabile

Di cosa? Deve rispondere all’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato. Ecco tutti i dettagli

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Niente permessi per realizzare opere edilizie? Il noleggiatore delle macchine da cantiere, utilizzate è responsabile degli abusi edilizi commessi. È quanto ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza 49022/2019.

Abusi edilizi, è responsabile anche chi noleggia le macchine da cantiere

Ecco il caso: in esame ci sono una serie di interventi abusivi riguardanti la realizzazione dell’ampliamento di un piazzale in una zona vincolata paesaggisticamente, e lo sbancamento di parte di versante di una collina adiacente.

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Il committente, che aveva dato inizio ai lavori senza aver ottenuto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, era stato dichiarato colpevole assieme a chi aveva eseguito materialmente l’opera, ovvero noleggiatore delle macchine da cantiere. A sua discolpa il noleggiatore sosteneva la sua totale estraneità agli illeciti commessi, dato che da contratto, era obbligato solo alla consegna di un mezzo e di un manovratore esperto.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

I giudici hanno spiegato che nei noleggi a caldo (noleggio della macchina da cantiere insieme al manovratore), è il noleggiatore il responsabile unico per la mancata osservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato.

In pratica chi esegue i lavori materiali e presta la sua attività alle dipendenze del costruttore, è responsabile se non accerta preventivamente il rilascio dei titoli abilitativi.

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Quali sono le conseguenze?

Sono previste dall’art. 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), appartenendo alla categoria di reati comuni. La Cassazione ha quindi concluso che l’esecutore materiale dei lavori ha il dovere di controllare che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie e che agisce a “dolo”, contravvenendo la norma (compiendo dunque abuso), se svolge i lavori nonostante la mancanza delle autorizzazioni; a titolo di “colpa” nel caso in cui abbia omesso l’accertamento.

Al noleggiatore è andata relativamente bene, dato che si è dovuto occupare del pagamento di una multa.

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Redazione Tecnica

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