Cemento, c’è sanatoria consegnando in ritardo la documentazione di una costruzione?

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Quando si parla di sanatoria edilizia, gli argomenti correlati sono tanti e svariati: si passa dalla violazione delle norme antisismiche, alla costruzione su suolo inedificabile… Molte sentenze della Cassazione hanno più volte chiarito che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche e non, ad esempio, quelle relative alla disciplina delle costruzioni in zona sismica.

Nel caso in esame nella sentenza n. 51652/2019, la Cassazione risponde invece a un altro dubbio: è possibile la sanatoria dei reati edilizi nel caso di successivo deposito della documentazione relativa alle opere edilizie compiute?

Cemento e costruzioni, vale la sanatoria consegnando successivamente la documentazione?

Il caso in esame nasce dalla pronuncia di condanna di un costruttore per i reati edilizi che sono normati sull’Iso del calcestruzzo.

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L’uomo era infatti stato accusato di aver violato le norme sull’uso del cemento in zona sismica. L’interpellato osservava a sua discolpa di avere depositato tutto la documentazione completa per regolare la situazione dell’opera realizzata, anche se in fase successiva rispetto a quella prescritta.

Non vale però la sanatoria, dato che la Corte ha bocciato la motivazione del costruttore ricordando che tutta la legislazione sul cemento deve essere rispettata sin dall’inizio dell’edificazione dell’immobile. Consegne successive della documentazione, seppur complete e corrette, non saranno per nulla considerate.

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Redazione Tecnica

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