Ascensori per disabili, quali requisiti per l’Iva al 4%?

Il principio vale sia per l’installazione ex novo che per l’ammodernamento di opere finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche. Ecco le regole per usufruire dell’agevolazione Iva

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L’agevolazione Iva al 4% può essere sfruttata nel caso in cui si vogliano superare o eliminare in toto barriere architettoniche. Lo prevede il DPR 26 ottobre 1972, n°633 che dispone che sia assoggettata all’agevolazione la realizzazione di opere di questo tipo, sia che si tratti di installazione ex novo sia di ammodernamento di un ascensore.

Esistono però caratteristiche dell’ascensore necessarie (e molto vincolanti) per ottenere l’Iva agevolata. Quali? Lo chiarisce la risposta n. 3 del 13 gennaio 2020 dell’Agenzia delle entrate.

Ascensori per disabili, quali sono i requisiti per l’Iva al 4%?

Una precisazione importante è che la normativa non si riferisce unicamente ai soggetti in stato di disabilità, in quanto dichiara l’agevolazione valida per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche. Che ci sia o meno soggetto disabile è dunque ininfluente, ed è applicabile indipendentemente dal committente: in pratica l’Iva agevolata si può applicare a tutti i condomini, anche in assenza di un disabile.

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Cosa ha chiarito Entrate?

L’Agenzia dichiara come oggettiva l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

Con tale risoluzione l’Agenzia sottolinea che il legislatore ha voluto muoversi in favore dei trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione. In tal senso ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione, valutando maggiormente la natura del prodotto rispetto all’invalidità del soggetto.

Date queste premesse, l’aliquota al 4% è sempre applicabile a patto che risponda alle specifiche tecniche indicare dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989.

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Quali caratteristiche dovrà avere l’ascensore?

Ecco le principali caratteristiche.

>> Dimensioni
Negli edifici di nuova edificazione e residenziali, la cabina deve avere una profondità di almeno 1,30 metri e una larghezza di almeno 0,95 metri. Nel caso invece di ammodernamento di un impianto già esistente, le dimensioni della cabina dovranno avere almeno 1,20 metri di profondità e una larghezza di 0,80 metri.

>> Porte 

Sia quelle di cabina che di piano dovranno essere a scorrimento automatico. Nell’ipotesi di ammodernamento invece, è sufficiente che sia dotata di un sistema per l’apertura automatica. In entrambi i casi però le porte dovranno rimanere aperte per almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4.

>> Bottoniera di comando
Sia la bottoniera interna che quella esterna dovranno avere i bottoni ad una un’altezza compresa tra 1,10 e 1,40 metri. I pulsanti inoltre dovranno avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille.

>> Allarmi e sicurezza
La cabina dell’ascensore dovrà essere munita sia di un citofono che di un campanello d’allarme.

>> Fermata e ascensore
Il pavimento della cabina dovrà essere complanare con quello del pianerottolo al momento della fermata al piano, per agevolare l’uscita di eventuali carrozzelle.

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