Bonus efficienza energetica: è il fornitore a compensare le accise

Ecco il chiarimento di Entrate sull’utilizzo del credito d’imposta per i lavori degli edifici condominiali

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Agenzia delle Entrate apre il 2020 con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, in merito al caso di un credito ceduto all’impresa che, a sua volta, lo cede al fornitore (art. 13, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) di energia elettrica e/o gas naturale.

Ma questo credito ceduto può essere usato in compensazione con il debito per le accise? Pare di sì, dunque vediamo in dettaglio la risposta di Entrate.

Bonus efficienza energetica, come funziona la compensazione con le accise?

Nel caso in esame l’istante (una società che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica), si rifà all’articolo 14 del Dl n. 63/2013, che stabilisce che l’importo dovuto per interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per l’efficienza energetica, possa essere ceduto all’impresa che esegue l’intervento. In seguito sarà così possibile uno sconto in fattura.

Ricordiamo che tale importo per l’impresa è un credito d’imposta che può usare in compensazione in cinque quote annuali di uguale entità, oppure cedere il credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle stesse condizioni.

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Entrate ha infatti ribadito che «per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 […]. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

Il quesito posto a Entrate

Nella risposta di Entrate, l’impresa cessionaria del credito d’imposta vuole cederlo a sua volta all’istante  (fornitore di energia elettrica e/o gas naturale). La domanda che pone la società è dunque se il credito possa essere utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

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Per Entrate il credito d’imposta per l’efficienza energetica ceduto dall’impresa che ha eseguito i lavori al fornitore può essere utilizzato in compensazione con il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

In pratica è possibile versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.

Non è invece consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

>> Scarica la risposta 1/2020 di Entrate

Redazione Tecnica

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