Responsabilità: il Rup della stazione appaltante e l’Rdp della centrale di committenza

Due condizioni diverse legate a due funzioni diverse e specifiche: da un lato ci sono le responsabilità sull’intero ciclo dell’appalto, dall’altro quelle sulla procedura di gara

Marco Agliata 03/01/20
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Il fondamento normativo dell’individuazione di queste responsabilità è costituito dall’articolo 37, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nel quale viene specificato che la stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili. Per quanto riguarda la centrale di committenza, che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, questa è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al codice e ne è direttamente responsabile.

Responsabilità: il Rup della stazione appaltante e l'Rdp della centrale di committenza rup 1

Ulteriore conferma di quanto affermato è costituita dalla sentenza del Consiglio di Stato, 8 dicembre 2017, n. 1562 nella quale si stabilisce che in caso di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di committenza, tale Organismo è l’unico soggetto responsabile diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di impugnazione.

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Responsabilità del Rup della stazione appaltante

L’articolo 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prescrive che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione, di aggiornamento dei programmi ovvero nell’atto di avvio di ogni intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. In particolare, le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Viene, quindi, confermata la separazione dei ruoli (e delle responsabilità) del Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza già definita (come ricordato) anche dall’articolo 37, commi 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 che definiscono gli ambiti di competenza dei due soggetti.

Quindi, in condizioni normali, sul Rup della stazione appaltante ricade la responsabilità per la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione) – linee guida ANAC 2017, Parte II, punto 5.1.1 – mentre, in presenza di una centrale di committenza, sono demandate al Responsabile del procedimento della stessa centrale di committenza le funzioni e responsabilità esclusive afferenti solo alla procedura di gara.

Nello svolgimento delle mansioni indicate il Rup della stazione appaltante assume una responsabilità a contenuto patrimoniale connessa all’attività di  amministratori o dipendenti pubblici e relativa ai danni causati all’ente nell’ambito del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata. Questa condizione si determina per:

  • condotta dolosa o caratterizzata da un livello di intensità grave;
  • aver procurato un danno pubblico risarcibile;
  • una relazione diretta ed immediata tra la condotta del Rup e il danno verificatosi.

Questo livello di responsabilità ha carattere personale.

Gli eventi che possono determinare la condizione di responsabilità per colpa grave del Rup appena esposta sono:

  • evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio;
  • regole di condotta contrarie al criterio di diligenza normalmente richiesto per le attività che devono essere svolte e pienamente prevedibili in relazione ai compiti assegnati;
  • palese imperizia o imprudenza non motivata da alcun fattore esterno ;
  • grave e carente valutazione delle conseguenze di atti o disposizioni in termini di alterazione o ritardo delle procedure da eseguire.

L’analisi dei livelli di responsabilità e la valutazione della condotta del Rup rientrano nelle competenze esclusive del giudice chiamato ad accertare la dinamica dei fatti.

I possibili fattori di responsabilità nel caso di attività di un Rup di una stazione appaltante con trasferimento delle procedura di gara ad una centrale di committenza sono:

  • mancata o incompleta predisposizione della documentazione propedeutica allo svolgimento del progetto e della gara;
  • inadeguata valutazione (nel caso di opere) dello stato dell’area di intervento, non segnalata o non emersa nel progetto e nella procedura di verifica;
  • carenze o mancato perfezionamento della verifica del progetto o nella stesura del rapporto conclusivo (pareri, autorizzazioni, nulla osta);
  • predisposizione non adeguata del verbale di validazione;
  • mancata o incompleta effettuazione dell’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto e delle risultanze della verifica.

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La responsabilità del Rdp della centrale di committenza

Come già ricordato, l’articolo 37, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che “La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”.

Quindi il codice dei contratti sancisce un rapporto diretto tra lo svolgimento dell’attività di centrale di committenza e la relativa responsabilità che viene trasferita, per le funzioni di competenza al Rdp della stessa centrale di committenza.

Ai fini della conferma della responsabilità esclusiva della centrale di committenza in merito alle procedure di gara gestite dalla stessa, la già richiamata giurisprudenza (C. Stato 5162/2017) ha stabilito che nelle procedure di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di committenza la stessa è l’unico e diretto responsabile della procedura e, pertanto, legittimato dal lato passivo nel conseguente giudizio di impugnazione.

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