Manovra finanziaria 2020, Bonus casa: ecco cos’è stato cancellato

Alcune norme sono state cancellate con un colpo di spugna. No al bonus facciate per i professionisti e i lavoratori autonomi. Detrazione ammessa solo per i lavori avviati nel 2020.

Lisa De Simone 13/12/19
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No al Bonus facciate per i professionisti e i lavoratori autonomi e detrazione ammessa solo per i lavori avviati nel 2020. Queste le novità del testo della Manovra finanziaria che si appresta a diventare legge. Confermata anche la definitiva scomparsa dello sconto in fattura al posto dell’ecobonus. Le norme sono state, infatti, cancellate con un colpo di spugna. Nessuna conferma nel testo, infine, per il Bonus verde.

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Ecco il testo della Manovra finanziaria:

“Sostituire l’articolo 25, con il seguente:

«Art. 25.
1. Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia»”.

Bonus facciate, solo per i lavori avviati nel 2020

Il testo delle norme relative al Bonus facciate precisa, per prima cosa precisa, che la detrazione sarà riconosciuta esclusivamente per le spese sostenute nell’anno 2020. Quanto agli interventi ammessi, confermati solo quelli sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. No, quindi, alla detrazione se si deve intervenire su superfici vetrate o per la semplice sostituzione delle grondaie. Obbligatorio, poi, se si interviene anche sull’intonaco, effettuare interventi per ridurre la trasmittanza termica, ossia applicare il “cappotto”.

Bonus facciate, no agevolazione per le ville isolate

L’agevolazione in ogni caso è limitata agli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, vale a dire agli agglomerati urbani e alle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Niente agevolazione, quindi per le villette isolate, le abitazioni rurali e gli immobili per uso industriale.

Niente bonus facciate per professionisti e autonomi

Infine dal testo finale sparisce la possibilità di ottenere il bonus facciate in quanto tale per i soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo (era previsto fino a ieri). La versione definitiva del testo, infatti, limita le detrazioni ai soggetti IRPEF, precisando che si applicano anche per le facciate, le stesse regole stabilite per la detrazione per ristrutturazione.

Quindi, cos’è il Bonus facciate?

Ecobonus o sismabonus, cancellato sconto in fattura

Infine sparisce del tutto la possibilità di ottenere lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o sismabonus. Il testo della legge cancella infatti totalmente le norme introdotte per questo dal Decreto Crescita. Leggi l’articolo.

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