Verbale di consegna dei lavori, gli elementi da inserire

Quali sono gli elementi prioritari che il direttore dei lavori dovrebbe inserire nel verbale di consegna dei lavori che costituisca un punto fermo?

Marco Agliata 26/11/19
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Verbale di consegna dei lavori: che funzione ha?

La consegna dei lavori costituisce un passaggio indispensabile non solo per l’avvio dell’esecuzione delle opere ma rappresenta anche uno degli atti di maggiore rilevanza ai fini della determinazione complessiva delle condizioni di avvio della fase esecutiva del contratto. Si tratta, in pratica, del trasferimento temporaneo, all’Esecutore delle opere, dell’area o del manufatto oggetto degli interventi previsti dal contratto di appalto.

Per questo motivo tutti gli elementi informativi e i riscontri effettuati in contraddittorio assumono un aspetto rilevante in relazione agli eventi successivi che interesseranno direttamente la realizzazione dei lavori.

In questo senso si ritiene utile indicare una serie di elementi, prioritari, che il direttore dei lavori dovrebbe utilizzare come una sorta di elenco degli aspetti sensibili ai fini della compilazione di un verbale di consegna dei lavori che costituisca un punto di chiarezza, in merito alle problematiche di maggior rilievo, a tutela della stazione appaltante. Si ricorda, inoltre, dopo aver concordato con l’Esecutore una data utile per l’effettuazione della consegna è necessario provvedere alla tempestiva comunicazione, sempre all’Esecutore,  della data convenuta mediante posta certificata.

Nel giorno convenuto per il sopralluogo congiunto e consegna dei lavori, costituisce elemento di assoluta importanza e priorità la predisposizione del verbale di consegna, da parte del direttore dei lavori nel quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili a definire le condizioni effettive di avvio delle opere.

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Gli elementi da inserire nel verbale

Viene riportato, di seguito, un elenco degli elementi utili da verificare o accertare durante la consegna dei lavori registrando gli esiti nel verbale da redigere (e da sottoscrivere) durante lo svolgimento delle verifiche congiunte:

  • verifica dello stato dell’area di intervento – controllo della corrispondenza dell’area con le indicazioni progettuali e con i rilievi effettuati (e quindi assenza espressa di differenze tra le condizioni locali e le prescrizioni del progetto);
  • accertamento della praticabilità dell’area e raggiungibilità di tutte le sue parti – assenza di elementi impeditivi (presenza di persone, cose, manufatti non segnalati o che costituiscono criticità ai fini dell’attuazione del l’intervento) ai fini dello svolgimento dei lavori;
  • dichiarazione e approvazione espressa da parte dell’Esecutore dei lavori in merito all’adeguatezza dell’area e della posizione del cantiere in relazione alle lavorazioni da eseguire;
  • individuazione di eventuali preesistenze con le necessarie considerazioni ai fini del corretto svolgimento delle lavorazioni;
  • verifica dello stato delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento – segnalazione di eventuali prescrizioni da ottemperare;
  • verifica dell’esecuzione e della correttezza dei rilievi; esecuzione dei tracciamenti inclusi gli eventuali fili fissi individuati e accertamento della coerenza con il progetto;
  • analisi di corrispondenza tra indicazioni progettuali e eventuali reti di servizi, strade, punti di interesse archeologico, altre proprietà presenti nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze;
  • indicazioni per l’eventuale spostamento temporaneo o definitivo delle reti di servizi o parti di esse, presenti nell’area di lavoro;
  • consegna del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell’Esecutore dei lavori;
  • indicazione di eventuale subappalto con elenco delle lavorazioni oggetto del subappalto;
  • presentazione, da parte dell’Esecutore, dei documenti su personale e macchinari che saranno presenti in cantiere;
  • dichiarazione espressa del rappresentate dell’Esecutore di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori, della piena consapevolezza degli obblighi assunti, della corrispondenza del progetto allo stato dei luoghi, di assenza di cause ostative, di eseguibilità dei lavori e dell’accettazione, senza riserve, della consegna dei lavori con inizio della decorrenza del termine contrattuale per la realizzazione delle opere;
  • specificazione del fatto che la consegna ha interessato tutta l’area prevista per l’esecuzione delle opere contrattuali (se consegna parziale, specificare in dettaglio le parti sulle quali è possibile dare inizio tempestivo alle lavorazioni) e la presunta tempistica per l’avvio delle opere anche nelle altre parti;
  • fissazione del termine di completamento dei lavori con indicazione della penale applicabile per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale;
  • breve elenco delle lavorazioni urgenti (recinzioni, segnaletica, protezioni …) cui l’Esecutore deve dare prontamente corso;
  • dichiarazione espressa del rappresentate dell’Esecutore di essere edotto che il progetto, i rilievi dell’area, le autorizzazioni acquisite alla data del presente verbale consentono di procedere con l’avvio dei lavori.

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E se l’Esecutore è assente nel giorno della consegna dei lavori?

Qualora, nel giorno fissato per la consegna dei lavori l’Esecutore delle opere, non dovesse essere presente né aver inviato un proprio delegato, con riferimento a quanto prescritto dall’articolo 5 del d.M. 49/2018 in merito a questa eventualità, il direttore procederà come indicato di seguito:

  1. trasmissione all’Esecutore, mediante posta certificata, della comunicazione di mancata presenza nella data fissata per questa attività e assegnazione di un’ulteriore data, entro un termine di 10 giorni dall’invio della Pec, per l’espletamento delle operazioni di consegna dei lavori – la nuova data individuata costituisce termine ultimativo per adempiere;
  2. nella comunicazione indicata al precedente punto “a” è necessario indicare che, in ogni caso, la decorrenza del termine contrattuale resta ferma alla data della prima convocazione;
  3. nel caso l’Esecutore non dovesse presentarsi, ne inviare un suo delegato, anche alla seconda convocazione, il direttore dei lavori procede, in presenza di due testimoni, a redigere un verbale di mancata consegna dei lavori (citando i riferimenti degli invii di posta certificata), indicando lo stato dei luoghi, la perfetta eseguibilità dei lavori, la disponibilità delle autorizzazioni, l’assenza di impedimenti, di qualsiasi natura, al regolare svolgimento delle attività dell’Esecutore e quindi la totale insussistenza di cause ostative all’avvio delle opere;
  4. il verbale indicato al punto “c” dovrà essere trasmesso all’Esecutore a mezzo posta certificata.

Sulla base di questo verbale la stazione appaltante potrà decidere di convocare l’Esecutore per una definizione, in contraddittorio, su come procedere o risolvere il contratto con l’Esecutore e incamerare la cauzione.

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