Veranda: che titolo edilizio è necessario?

Serve il permesso di costruire per una veranda? E il dehor è sempre una struttura precaria? Ecco la rassegna di sentenze della settimana.

Mario Petrulli 26/11/19
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Ecco la consueta selezione delle sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana.

Gli argomenti sono: Dehors, Spazi manovra e di accesso, Veranda, determinazione degli oneri e durata del piano di lottizzazione.

Spazi di manovra e accesso ai parcheggi pertinenziali: sono esenti dagli oneri concessori?

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 22 novembre 2019 n. 1002

Gli spazi di manovra e di accesso ai parcheggi pertinenziali sono esenti dal contributo concessorio

Allo stesso regime giuridico dei parcheggi pertinenziali –esenti dal contributo concessorio – non possono che essere assoggettati anche i relativi spazi di manovra e di accesso ai garage, secondo i normali canoni di interpretazione logica e teleologica (e niente affatto estensiva), per la semplice ragione che senza i corselli di accesso le autorimesse non sarebbe tali.

La giurisprudenza, di recente (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 11 settembre 2017, n. 1087), ha avuto modo di ribadire che ”Dal calcolo dei predetti oneri vanno esclusi anche gli spazi destinati all’accesso e alla manovra dei veicoli, in quanto tecnicamente e logicamente imprescindibili per l’utilizzazione dei parcheggi in relazione alla loro funzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 16 aprile 2015, n. 1957; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 13 luglio 2017, n. 545; TAR Lombardia , Milano, II, 21 luglio 2016, n. 1480)”.

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Dehors: è sempre una struttura precaria?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 novembre 2019 n. 990

Il dehors a servizio di un esercizio commerciale non è una struttura precaria

L’asserita “facile amovibilità” nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehors le caratteristiche di un’opera precaria, atteso che tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).

Al contrario, l’opera ha determinato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione, in ogni periodo dell’anno, del locale interno, e pertanto, per consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 6 maggio 2013, n. 1193).

Veranda: che titolo edilizio è necessario?

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21 novembre 2019 n. 1844

Serve il permesso di costruire per la veranda

Come affermato dalla giurisprudenza (TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 11 marzo 2019, n. 413), “gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016)».

Conseguentemente, due verande di superficie rispettivamente di mq 79 e 32, per le non trascurabili dimensioni delle stesse, oltre che per le modalità costruttive, sono tali da arrecare una visibile alterazione all’edificio e non possono ritenersi sottratte al permesso di costruire.

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Errore nella determinazione degli oneri: c’è possibilità di rettifica?

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21 novembre 2019 n. 1833

L’importo degli oneri concessori può essere rettificato in caso di errore entro l’ordinario termine di prescrizione decennale

Come affermato dai giudici di Palazzo Spada, “La pariteticità dell’atto con cui l’Amministrazione comunale determina la misura dei contributi edilizi e l’assenza di discrezionalità ne legittima, o addirittura ne impone, la revisione ove affetta da errore, con il solo limite della maturata prescrizione del credito; l’originaria determinazione può essere sempre rivisitata, ove la si assuma affetta da errore (e fermo restando la necessità che detta originaria erroneità della determinazione iniziale sussista effettivamente), e ciò sia laddove essa abbia indicato un importo inferiore al dovuto, che laddove abbia quantificato un importo superiore e, pertanto, non dovuto” (Consiglio di Stato n. 4515/2017).

Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi di costruzione debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

Piano di lottizzazione: che durata ha?

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21 novembre 2019 n. 1840

Il piano di lottizzazione ha una durata decennale

Nel sistema urbanistico vigente, il Piano di Lottizzazione – previsto dall’art. 28 della Legge nazionale 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii. – assume la valenza di specifico strumento urbanistico (convenzionato) di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio, destinato in prevalenza a disciplinare (convenzionalmente e sulla base dell’accordo fra parte pubblica e parte privata) interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate.

È stato anche recentemente ribadito che i Piani di Lottizzazione cc.dd. convenzionati “sostituiscono i piani particolareggiati d’esecuzione e rappresentano uno strumento concordato, costituito da un accordo tra i proprietari e da un atto di approvazione del comune” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 22 gennaio 2019, n. 536).

Tale specifico e peculiare strumento attuativo di secondo livello deve ritenersi perfezionato definitivamente con la stipula dell’apposita convenzione (che cristallizza i rispettivi e reciproci diritti e obblighi della parte pubblica e di quella privata), cui resta subordinato lo stesso rilascio dell’autorizzazione edilizia alla realizzazione della lottizzazione stessa.

Ed invero, la convenzione costituisce, di regola, il punto di approdo nel quale si formalizzano a livello negoziale i reciproci obblighi dei lottizzanti e dell’Amministrazione dopo che quest’ultima ha approvato il Piano stesso: detta convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione, sia pure allo stesso accessiva e consequenziale. Essa è atto negoziale tipico, nel quale l’incontro delle volontà trova formalizzazione.

Pertanto, il Piano di Lottizzazione diviene fonte attuale di diritti e di obblighi nei rapporti tra le parti solo quando il procedimento di formazione dello strumento attuativo si è completato con la stipula della relativa convenzione” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 7 ottobre 2014, n. 2444).

Ciò opportunamente premesso, è sufficiente osservare come sia pacifico l’orientamento giurisprudenziale per il quale il Piano di lottizzazione ha durata decennale, di talché decorso infruttuosamente il suddetto termine lo strumento attuativo perde efficacia (Cons. Stato Sez. VI 20/1/2003 n. 200; idem 25/7/2001 n.4073).

La tesi della dedotta ultrattività delle previsioni del Piano di lottizzazione decennale va disattesa in quanto la prosecuzione degli effetti delle previsioni urbanistiche di secondo livello oltre il detto termine decennale confligge con la finalità sottesa alla fissazione del termine de quo coincidente con l‘esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, non potendo le lottizzazioni convenzionate condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura (Cons. Stato Sez. IV 29/11/2010 n.8384; idem 13/4/2005 n. 1543).

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Mario Petrulli

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