Cessione ecobonus, solo da un condominio all’altro

Un sistema un po’ complicato ma l’unico praticabile, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 481 del 13 novembre

Lisa De Simone 21/11/19
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Cessione dell’ecobonus in condominio? Sì, certo, ma il primo passaggio può essere solo da condomino a condomino, anche quando un appartamento è in comproprietà. In compenso il comproprietario che ha ricevuto il bonus potrà poi cederlo a sua volta agli altri. Un sistema un po’ complicato ma l’unico praticabile, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 481 del 13 novembre scorso.

Cessione ecobonus in condominio: le leggi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di cessione dell’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 11/2018, ha poi chiarito che gli “altri soggetti privati” ai quali è possibile cedere l’ecobonus debbono essere comunque persone collegate ai lavori effettuati, come, ad esempio, gli altri condomini.

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Cessione ecobonus in condominio: il quesito

Su questa base è arrivata all’Agenzia la richiesta di un chiarimento in merito alla possibilità, da parte di alcuni comproprietari di un’unità abitativa facente parte di un condominio, di acquisire il credito di un altro condomino corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni. L’obbiettivo era quello di suddividere tra tutti i comproprietari il credito acquisito. Possibile?

No, ha risposto l’Agenzia, perché le norme attuative non lo consentono in prima battuta.

La risposta dell’Agenzia Secondo le Entrate, infatti, nel provvedimento con il quale sono state dettate le istruzioni applicative della cessione dell’ecobonus (provvedimenti 165110/2017 e 100372/2019), si parla sempre di “cessionario”, e “l’utilizzo di questo termine al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta a un solo soggetto (cessionario).

Nel caso in questione, quindi, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante a un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Gli altri passaggi

Successivamente però, spiega ancora l’Agenzia, quando il credito sarà divenuto disponibile “Il condomino (cessionario) potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Quindi, in sostanza, se diversi comproprietari pensano di poter utilizzare il credito ceduto da un condomino saranno necessari più passaggi burocratici per ottenere questo risultato. Una indicazione che, c’è da scommettere, farà desistere molti.

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Lisa De Simone

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