Affidamenti sotto soglia: criterio del minor prezzo e dell’OEPV

La stazione appaltante può applicare il minor prezzo o l’offerta economicamente più vantaggiosa senza esplicitare (per l’OEPV) le ragioni della scelta

Marco Agliata 20/11/19
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Criterio del minor prezzo e dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Nell’ambito dei criteri di affidamento la nuova legge 55/2019 all’articolo 1, comma 20, lettera h), sub-lettera d), punto 6, viene aggiunto il nuovo comma 9-bis all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 che prevede, (con esclusione degli affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3 del codice), che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Rispetto a quanto previsto nel precedente d.L. 32/2019, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18/4/2019 la possibilità di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era condizionato alla ”previa motivazione”, condizione ora non più prevista nel testo definitivo della legge 55/2019.

Si viene, pertanto, a determinare, negli affidamenti sotto soglia, la possibilità, per la stazione appaltante di applicare il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza che si renda necessaria (per l’OEPV) l’esplicitazione delle ragioni che hanno portato a questa scelta.

Sempre nel merito delle procedure di affidamento sotto-soglia, le modifiche previste dalla legge 55/2019 all’articolo 36, comma 2, lettera b) consentono, per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, di procedere anche mediante affidamento diretto (previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e di almeno cinque operatori economici, per i servizi e forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (quindi anche MEPA), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Considerando che per gli importi indicati è consentito procedere con l’affidamento diretto, il fatto che la stazione appaltante possa autonomamente decidere per il criterio del minor prezzo o, senza alcuna motivazione, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia per i lavori che per i servizi, può rappresentare una condizione utile a rendere l’affidamento meno discrezionale nella scelta dell’affidatario.

In effetti l’ampliamento del livello di discrezionalità per l’affidamento diretto tra i 40.000 e i 150.000 euro (in precedenza si applicava una procedura negoziata a 10 operatori per i lavori e 5 operatori per i servizi e forniture) oltre al mino prezzo, potrebbe costituire un elemento di criticità per la trasparenza della procedura che la stazione appaltante può mitigare utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per non limitare gli elementi di valutazione dell’offerta soltanto all’elemento prezzo.

Resta ferma l’obbligatorietà di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi indicati al comma 3 dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 (anche questo integrato dall’articolo 1, comma 20, lettera “t”, punto 1, della legge 55/2019) e qui riportati:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 del codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (questa lettera è stata introdotta dall’articolo 1, comma 20, lettera “t” della legge 55/2019).

In questo senso è importante rilevare l’applicazione della condizione di obbligatorietà del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra gli altri, anche:

  • ai servizi ad alta intensità di manodopera;
  • ai servizi e forniture superiori ai 40.000 euro con notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

Manifestando la volontà, per queste ed altre tipologie “sensibili” di non voler condizionare la scelta dell’affidatario solo sulla base dell’offerta economica.

>> Post Sblocca Cantieri: il criterio del minor prezzo e dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Affidamento congiunto delle progettazione e dell’esecuzione dei lavori

All’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 55/2019 viene introdotta una norma transitoria, fino al 31 dicembre 2020, che sospende l’applicazione dell’articolo 59, comma 1, quarto periodo del codice per quanto riguarda la parte in cui è vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (appalto integrato).

Quindi fino alla data del 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare questo tipo di procedura.

Questa scelta è stata motivata dal legislatore con la volontà di accelerazione delle tempistiche di appalto e facilitare l’apertura di nuovi cantieri.

A questo proposito è necessario esporre alcune considerazioni in merito alla scelta effettuata:

  • l’attuale rallentamento delle procedure progettuali, sia per le piccole che grandi opere, è riconducibile:
  • ai ritardi e al livello di approssimazione con cui le stazioni appaltanti pubbliche gestiscono il processo progettuale;
  • all’incompletezza dei progetti che subiscono, in sede di verifica, prescrizioni rilevanti e conseguenti ritardi;
  • alla lacunosa gestione dell’iter autorizzativo dell’intervento con la mancanza di pareri richiesti;
  • solo in parte minore, al contenzioso successivo alle gare – che però negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria è piuttosto limitato;
  • rispetto a quanto esposto la scelta di affidare direttamente all’impresa la gestione del livello progettuale esecutivo unitamente alla realizzazione delle opere non risolve le criticità indicate;
  • il trasferimento della redazione del livello di progettazione esecutiva riduce il controllo unitario del processo da parte della stazione appaltante generando, inoltre, un rapporto inadeguato tra progettista ed esecutore.

La condizione sospensiva del divieto del dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori è applicabile, comunque, solo ai settori ordinari in quanto l’articolo 59 disciplina esclusivamente tale ambito.

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