Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

In base alle dichiarazioni di Franceschini, secondo il quale il Bonus facciate serve per ridare bellezza agli edifici e alle città, vediamo quali dovrebbero essere gli interventi agevolabili

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Al via ieri al Senato l’esame della Legge di Bilancio 2020, che contiene il nuovo Bonus facciate introdotto per favorire gli interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici. In vigore dal prossimo primo gennaio 2020, il Bonus facciate prevede la detraibilità al 90% dall’imposta lorda delle spese documentate e sostenute nel 2020, senza limiti, per gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, per il recupero o il restauro della facciata degli edifici.

Il Bonus facciate riguarderà tutti gli edifici, dai condomini alle ville, dal casale al rustico. La detrazione sarà inoltre cumulabile con le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni.

Le spese detraibili al 90% includono di fatto, dice il MIBACT, ogni rifacimento delle facciate, inclusi i semplici interventi di tinteggiatura, ripulitura, intonacatura (qui trovi tutti gli interventi agevolabili). Il rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi, impianti di illuminazione, pluviali e cavi portanti televisivi, verranno definiti come agevolazioni in dettaglio da una circolare dell’Agenzia delle Entrate al termine dell’esame parlamentare della manovra.

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Ma, in linea teorica, se teniamo in considerazione le ultime dichiarazioni del Ministro Franceschini, il Bonus facciate dovrebbe essere applicato a tutti gli elementi che, sulla facciata di un edificio, concorrono al suo decoro architettonico. Il decoro architettonico è l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che non solo costituiscono l’elemento caratterizzante dell’edificio ma che gli attribuiscono una fisionomia autonoma, senza che sia necessario che lo stesso abbia un particolare pregio artistico. In altri termini, il decoro architettonico è rappresentato dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che imprimono all’edificio una determinata armonica fisionomia.

Ma cos’ha dichiarato Franceschini? Franceschini ha dichiarato: “Il Bonus facciate prende spunto dalla legge, ancora in vigore, che il ministro della cultura francese Malraux mise a punto negli anni Cinquanta per ripulire gli edifici in quell’epoca anneriti dall’uso del carbone. Le città, a cominciare da Parigi, diventarono più belle. Da noi ne hanno bisogno soprattutto le periferie, perché sei i centri storici possono avere un livello di manutenzione e di conservazione medio-alto, nelle periferie ci sono edifici di 60 anni sui quali non è mai stato fatto alcun intervento”. E ancora: “Le città saranno più belle e si darà uno scossone all’economia”.

In base a queste dichiarazioni possiamo ipotizzare che gli interventi che ricadono nell’ambito del Bonus facciate dovrebbero essere quelli che ripristinano o mantengono il decoro architettonico della facciata. E dal momento che sono proprio gli elementi singoli della facciata a caratterizzarla dal punto di vista estetico (oltre all’elemento colore), dovrebbero essere gli interventi su di essi a rientrare nel Bonus (oltre alla riverniciatura). Quali sono questi elementi? Vediamoli di seguito.

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Il balcone. Elemento non portante della struttura dell’edificio che (in un condominio) non rientra tra le parti comuni dell’edificio ed è di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare relativa. In alcuni casi, il balcone può anche svolgere la funzione sussidiaria di copertura dei locali sottostanti.

I balconi progettati e costruiti in modo simmetrico e armonioso rispetto all’intera facciata, costituiscono parte integrante della facciata, della quale sono elemento decorativo, concorrendo a formare il decoro architettonico dello stabile; conseguentemente, qualora questo sia in condominio, la manutenzione dei relativi frontalini o cornicioni, ovvero dell’intonaco esterno delle balaustre.

Il balcone si compone di vari elementi la cui proprietà varia in relazione alla funzione svolta dagli stessi elementi:
a) i cornicioni, cioè la sporgenza del tetto dal muro perimetrale che ha la doppia funzione di raccogliere e allontanare le acque piovane dal tetto e di completare architettonicamente l’edificio coronandolo.
b) i frontalini, cioè il rivestimento della fronte della soletta dei balconi;
c) impermeabilizzante, proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento relativo;
d) massetto di posa, proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento relativo;
e) pavimento del balcone;
f) parapetto o ringhiera: i parapetti rappresentano da una parte la proiezione della proprietà individuale, perchè consentono il godimento esclusivo del terrazzo e danno la possibilità di affacciarsi, dall’altra sono elementi esterni legati al decoro dell’edificio;
g) il sottobalcone è la parte sottostante del balcone.

Di questi, il parapetto, i frontalini, il sottobalcone e i cornicioni fanno parte della facciata.

In particolare, per quanto riguarda i frontalini, la giurisprudenza ha affermato che le parti esterne e gli elementi verticali dei balconi, soprattutto quando costituiscano elemento caratteristico e principale motivo ornamentale della facciata, rappresentano parte della facciata stessa. E quindi i frontalini fanno parte della facciata. In particolare, la presenza di balconi affiancati e allineati rappresenta di norma il tratto distintivo dei moderni edifici a più piani, tanto che la facciata esterna dello stabile è spesso costituita per l’appunto dagli elementi esterni che delimitano i balconi.

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La finestra fa parte della facciata in quanto è l’insieme del vano incorniciato, aperto in una parete verticale dell’edificio per dare luce ed aria all’ambiente. Dal punto di vista strutturale la finestra è così costituita:
– architrave;
– stipiti;
– davanzale;
– parapetto;
– infisso.

Concorrono alla bellezza della facciata le parti visibili della finestra, che quindi dovrebbero essere le uniche a essere agevolabili con il Bonus facciate.

Altri elementi della facciata sono i seguenti.

Il davanzale è la cornice inferiore della finestra, ne regge gli stipiti (e convoglia all’esterno l’acqua piovana).

L’inferriata, come la grata, è la chiusura di finestre o simili con sbarre di ferro poste a graticolato. Le inferriate assolvono alla funzione di tutela dei condomini (soprattutto quelli abitanti ai piani bassi) i quali proteggono le loro proprietà. Posizionandosi sulle facciate ne fanno parte e possono più o meno provocare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dell’edificio.

La gronda è la parte del tetto che sporge rispetto al piano della facciata.

Sono davvero queste le parti la cui ristrutturazione rientrerà nel Bonus facciate? Quelle contenute in questo articolo sono nostre ipotesi fatte in base alle informazioni che abbiamo finora. Una circolare delle Entrate specificherà di preciso la tipologia degli interventi che rientreranno nel Bonus facciate.

Queste definizioni e informazioni sono tratte da:

Dizionario del Condominio

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Redazione Tecnica

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