Decreto fiscale: appalto e subappalto, cosa cambia

Al giro di boa le ritenute negli appalti con tante novità e nuove misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute, l’utilizzo iniquo dei crediti in compensazione e soprattutto per osteggiare l’utilizzo illecito di manodopera

Monica Greco 06/11/19
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Cambia la rotta del legislatore nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Le novità sono disposte nell’articolo 4 del DL n.124/2019, (cosiddetto Decreto fiscale) approdato in GU il 26 ottobre 2019. Se verrà convertito in legge, dal 2020 in tutti i casi di affidamento a un’impresa di un’opera o di un servizio, il committente sarà obbligato al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio.

La novità apportate sono colme di criticità sul piano giuridico e organizzativo e si auspica, nell’iter di conversione in legge e anche successivamente, un intervento dell’Amministrazione che possa chiarire i punti più ostici.

La novità nello specifico introdotte dal Decreto fiscale riguarda la disciplina prevista dall’articolo 29 del Dlgs n. 276 del 2003 in materia di appalto, anche se possiamo affermare che la stessa non subisce modifiche, in quanto le novità attengono più che altro a un ampliamento dell’ambito applicativo.

Infatti, il soggetto obbligato al versamento delle ritenute fiscali è individuato in un qualsiasi committente, sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato. Pertanto, sono ricompresi in questo calderone non solo gli imprenditori, ma anche gli entri pubblici e gli enti “non commerciali” privati.

APPLICAZIONE PRIMA

DLgs n. 276/2003

NOVITÀ

da DL n. 124/2019

OGGETTO Contratto di appalto Affidamento del compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa.
SOGGETTI OBBLIGATI Committente imprenditore Un qualsiasi committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato.

 

 

Sotto un profilo operativo in materia di Iva, poi, la novità introdotta è finalizzata a contrastare l’omesso versamento iva e l’utilizzo “improprio” dell’eventuale credito.

L’articolo in commento prevede una novità significativa che cambia le regole nel meccanismo dell‘inversione contabile – il cosiddetto reverse charge, in base al quale gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Le novità riguardano l’estensione dell’applicazione del “reverse charge”  alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto – affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati – che prevedono utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive, ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera).

Vediamo con ordine, le principali novità apportate dal decreto fiscale.

Decreto fiscale, appalti: Versamento delle ritenute

Dal 1° gennaio 2020 il committente, sostituto d’imposta e residente nel territorio dello Stato, è il soggetto obbligato al versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici (nel corso di durata del contratto) sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati

Il versamento delle ritenute prevede:

  • provvista: l’importo dovuto deve essere versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
  • versamento: il committente, ricevuta la provvista, esegue il versamento, senza poter utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il giorno 16 del mese di scadenza – mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Per le altre novità del Decreto fiscale in edilizia leggi Decreto fiscale in Gazzetta: le novità in edilizia!

Nuovo adempimento per il committente

Il Decreto fiscale impone nuovi obblighi e l’impresa, appaltatrice o affidataria, e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente – con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento – i dati ricevuti con le trattenute effettuate. Le imprese subappaltatrici comunicano i dati al committente e anche all’impresa appaltatrice.

In particolare la comunicazione da far pervenire dovrà contenere:

  • elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati dal codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio:

– delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

Se poi l’impresa appaltatrice o affidataria vanta dei crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, entro la data prevista per il bonifico, alla comunicazione suindicata si può allegare la richiesta di compensazione, totale o parziale, delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Il committente deve procedere comunque al versamento senza compensazione con proprie posizioni creditorie.

La responsabilità delle parti coinvolte: chi è responsabile e di cosa?

Il Decreto fiscale chiarisce in modo puntuale chi è responsabile e di cosa, diversificando, dunque, gli oneri a carico delle parti interessate. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta determinazione delle ritenute e esecuzione delle stesse, nonché del relativo versamento, senza possibilità di compensazione. Nello specifico sono responsabili quando:

  • non provvedono all’esecuzione del versamento al committente entro il termine di 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento;
  • non trasmettono l’eventuale richiesta di compensazione delle somme dovute;
  • non trasmettono i dati di cui alla comunicazione indicata all’art.4 comma 5 del citato decreto.

Il committente è responsabile se:

  • non versa quanto ricevuto nei termini
  • non versa le ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

La responsabilità è quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti nel termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

La responsabilità, invece, è totale quando:

  • i committenti non comunicano tempestivamente all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti
  • eseguono i pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Stop al pagamento dei corrispettivi

Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria e vincolare le somme a essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio quando le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettono i dati richiesti ovvero non effettuano i bonifici entro il termine stabilito o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviano una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.

In tal caso il committente deve darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Tra l’altro, durante tale termine, si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento, fruendo delle relative sanzioni ridotte.

È vietata all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva avente lo scopo di soddisfare il credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non è eseguito il versamento delle ritenute.

Versamento diretto da parte delle imprese esecutrici

È riservata alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che vantano specifici requisiti la possibilità di eseguire direttamente il versamento delle ritenute. Tale facoltà è ammessa se si comunica al committente tale scelta, entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, allegando una certificazione dei requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza::

  • essere in attività da almeno 5 anni ovvero aver eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La certificazione sarà a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l’autenticità della stessa sarà riscontrabile dal committente grazie a un servizio telematico messo a disposizione sempre dall’Agenzia delle Entrate.

Niente compensazione, multe e reclusione

Non si potranno utilizzare i propri crediti vantanti nei confronti dell’Amministrazione o degli Enti di previdenza per diminuire i versamenti delle ritenute e contributi dovuti. Le imprese esecutrici non si potranno avvalere dell’istituto della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Occhio anche alle sanzioni!

Occhio anche alle sanzioni in quanto la nuova formulazione dell’articolo 17-bis citato, dispone che chi non esegue, in tutto o in parte, e alle prescritte scadenze il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come previsto dell’articolo 10-bis del DLgs n.74/2000, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Le prestazioni con Reverse charge

Per effetto delle novità assistiamo a una nuova formulazione delle categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile. All’articolo 17, comma VI, del Testo Iva è aggiunta la lettera (a-quinquies) che estende il Reverse charge alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma, pertanto, aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni con inversione contabile, quali le prestazioni di:

  • pulizia
  • demolizione
  • installazione di impianti e di completamento degli edifici
  • i subappalti in edilizia.

La diretta conseguenza è che le prestazioni d’opera soggette a IVA verranno:

  • fatturate dalle imprese, senza l’applicazione dell’IVA,
  • integrate con l’imposta, secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.

Questa novità non si estende e, dunque, sono escluse le PA e le agenzie per il lavoro, dietro rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, a norma dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.

Sul Reverse charge leggi  Nuovo Reverse charge in edilizia, quando è obbligatorio? Vale per il forfetario?

Puoi approfondire il tema fiscale per i professionisti:

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Monica Greco

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