Sicurezza impianti sportivi: come fare il documento di valutazione dei rischi?

Ecco un riepilogo su tutto quello che serve sapere a un professionista tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi. Quali sono le norme vincolanti? E al titolare quali obblighi spettano?

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Le nostre giornate sono sempre più cadenzate da ritmi “sportivi” (e frenetici), e non occorre nemmeno andare in palestra per allenare il timing del tragitto casa-lavoro.

Quando però si parla di sport, quello “vero”, allora occorre fare attenzione, specie per ciò che riguarda la sicurezza degli impianti sportivi. A che punto siamo in Italia? Le normative vigenti sono adeguate? E soprattutto: i professionisti tecnici che progettano e si occupano della manutenzione degli impianti e della relativa gestione della sicurezza, sono adeguatamente formati?

Facciamo un utile riepilogo, passando in rassegna le principali normative, gli adempimenti necessari per la valutazione dei rischi, i piani di sicurezza e gli obblighi dei titolari.

Sicurezza impianti sportivi, ecco un’utile guida!

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di “tutela della salute” si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino con riferimento da una parte alla sua sanità personale, sotto il profilo del benessere fisico e mentale, dall’altra, alla salubrità dell’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all’attività sportiva ivi praticata ed essere dotata di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell’attività in condizioni di massima sicurezza ed igiene.

Occorre pertanto che il progettista di un impianto sportivo, nonché i responsabili della sua gestione, predispongano appropriati piani di sicurezza, in grado di fronteggiare i comportamenti anomali, e talvolta violenti, degli spettatori.

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Con l’avvento del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, viene ridisegnata l’intera disciplina mediante il riordino e il coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, nonché in conformità all’art. 117 della Costituzione.

Esso si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche all’impianto sportivo che costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l’atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.

Quanti sono gli impianti sportivi in Italia?

Il primo censimento nazionale degli impianti sportivi, pubblicato con il titolo “Statistica degli impianti sportivi“, fu realizzato dall’ISTAT nel 1956 e aggiornato nel 1959. Nel 1978 il Coni realizzò un proprio Censimento, pubblicato nel 1980, dal quale risultavano 45.494 impianti elementari.

Il censimento nazionale più recente è quello del 1989, realizzato dal Coni, Istat e Istituto per il Credito Sportivo, e l’aggiornamento risale al 1996 (realizzato dagli stessi enti con la collaborazione del Coordinamento degli Assessori Regionali allo Sport e del Centro Interregionale per il Sistema Statistico). Nel 2003, il Cnel in collaborazione con il Ministero Beni e Attività Culturali e il Coni, ha condotto un aggiornamento del censimento con proiezioni dei dati al 2003.

Quali sono gli adempimenti per la sicurezza?

Per programmare, costruire e gestire gli impianti sportivi in genere si fa riferimento al quadro normativo, ed in particolare al D.M. 18 marzo 1996, essendo tali costruzioni per lo più ad uso pubblico e pertanto soggette al controllo e approvazione di enti locali e statali, e naturalmente, al D.lgs.81/2008.

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In generale, le necessità più evidenti sono quelle:

  • di ordine urbanistico:
    • la collocazione nel territorio,
    • il rispetto degli standards,
    • l’inserimento ambientale,
    • i rapporti con le infrastrutture;
  • di ordine sociale:
    • utilità del servizio,
    • utilizzo di denaro pubblico,
    • accessibilità da parte di tutti;
  • di ordine realizzativo:
    • sistema di concessione-appalto,
    • dimensionamento,
    • regole tecniche di costruzione;
  • di sicurezza:
    • strutture statiche,
    • presenza di spettatori,
    • di addetti, di atleti, di operatori vari,
    • garanzie igieniche, e
    • procedure in caso di emergenza, ordine pubblico, impianti tecnologici;

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  • di ordine sportivo:
    • regolamenti di gioco,
    • richieste di spazi e
    • attrezzature adeguate;
  • di ordine gestionale:
    • manutenzioni, amministrazione,
    • organizzazione delle manifestazioni e dell’attività in genere.

La realizzazione di impianti sportivi è pertanto soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale, che riguardano principalmente la collocazione sul territorio, la sicurezza statica, e la sicurezza durante l’uso; inoltre gli impianti sportivi devono rispettare le richieste degli Enti Sportivi (Coni e Federazioni) per quanto riguarda i campi di gara, le attrezzature sportive ed i servizi connessi.

Durante l’iter della progettazione e costruzione dell’impianto sportivo spetta ai progettisti conoscere ed applicare nel progetto tutte le suddette norme, in modo da soddisfare ogni singola richiesta ed ottenere, al momento dei controlli e delle verifiche, le prescritte autorizzazioni, collaudi e omologazioni.

Quali compiti spettano al titolare dell’impianto?

L’esercizio dell’impianto sportivo comporta dei precisi compiti tra cui l’assunzione della responsabilità da parte del gestore in materia di sicurezza e igiene nei confronti degli utenti, siano essi atleti, praticanti o arbitri di gara e cronometristi, pubblico spettatore, stampa, giornalisti, fotografi, addetti alle riprese tv e in generale nei riguardi del personale addetto.

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Il titolare dell’impianto è tenuto a garantire l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia in situazioni normali sia in condizioni di emergenza: dovrà dotarsi di un apposito piano di gestione della sicurezza e di un registro dei controlli periodici su cui annotare gli interventi e gli episodi salienti.

Pertanto il responsabile della gestione dovrà accertarsi preliminarmente che l’impianto a lui affidato abbia tutti i requisiti richiesti dalle normative; dovrà verificare che l’impianto sia stato regolarmente realizzato con un progetto approvato da parte del Comune e regolarmente collaudato sotto l’aspetto statico e tecnico-amministrativo; che sia dotato dei prescritti pareri favorevoli e certificati di conformità, nonché del verbale di omologazione favorevole rilasciato dalla Federazione competente.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza ed il loro mantenimento, è responsabile il titolare dell’impianto o complesso sportivo.

In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro (il titolare dell’impianto o complesso sportivo) le seguenti attività (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008):
– valutazione dei rischi;
– programmazione della prevenzione;
– l’eliminazione e/o riduzione dei rischi;

– l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
– l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
– il controllo sanitario;
– l’informazione e la formazione;

– le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio;
– l’uso di segnali di avvertimento;
– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

Valutazione dei rischi, come si fa?

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell’attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti.

Sono elementi essenziali di questo processo di valutazione:
– stima dei rischi derivanti dall’espletamento di una mansione e connessi all’esistenza o al verificarsi di fattori pericolosi con particolare riguardo ai luoghi e alle attrezzature di lavoro;
– identificazione delle mansioni e delle persone che possono trovarsi esposte ai rischi;
impossibilità da parte dell’imprenditore/datore di lavoro di delegare tale obbligo ad altri soggetti, alcuni dei quali sono chiamati comunque a partecipare (si ricorda che, nell’ambito sportivo, la valutazione dei rischi non può prescindere dal rispetto delle norme tecniche emanate dal Coni e dalle Federazioni sportive, nazionali ed internazionali);

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rinnovo della valutazione in caso di mutamenti o innovazioni del ciclo produttivo, il quale, sempre con riferimento più specifico ad un impianto sportivo, può avvenire in diverse ipotesi, tra le quali:
– acquisto di un nuovo macchinario o di nuovi sistemi computerizzati;
ristrutturazione o modernizzazione dell’impianto sportivo;
– inserimento di una nuova attività;
– utilizzo di innovative metodologie di lavoro e/o allenamento;
– consulenza di professionisti esterni in caso di necessità.

Documento di valutazione dei rischi, come si fa?

Tale processo si esplicita nel documento di valutazione dei rischi, deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e contenere:
– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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