Concordato preventivo: requisiti per partecipare alle gare d’appalto

Quali sono i requisiti richiesti alle imprese in concordato preventivo per la partecipazione ad appalti pubblici?

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Il decreto legge numero 32 del 2019, denominato Sblocca cantieri, ha eliminato i dubbi interpretativi in merito ai requisiti richiesti alle imprese in concordato preventivo per la partecipazione ad appalti pubblici, anticipando il contenuto del nuovo codice della crisi di impresa che entrerà in vigore il prossimo anno. Tale decreto ha modificato l’articolo 186-bis della legge fallimentare, derubricato “concordato con continuità aziendale” e l’articolo 110 del Codice degli appalti allo scopo di accelerare gli effetti del nuovo codice della crisi di impresa.

Come evidenziato dall’Avvocato Tassitani Farfaglia di Padova, l’originario articolo 186-bis della legge fallimentare già prevedeva che la domanda di concordato preventivo non determinasse lo scioglimento dei contratti di appalto già in attuazione, anche se stipulati con la pubblica amministrazione, che potevano pertanto continuare ad essere eseguiti. Tale regola è stata conservata nella nuova formulazione della norma e riportata all’attuale comma tre. Lo stesso effetto era stato esteso anche alle imprese in concordato che cedevano o conferivano l’azienda o un ramo di essa purché fossero munite di avvalimento.

Le modifiche all’articolo 186

Comma 5. Il comma 5 dell’articolo 186-bis della legge fallimentare prevedeva e prevede ancora due requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto pubblico delle imprese in concordato preventivo: l’esibizione di una certificazione di un professionista sulla conformità del piano di risanamento, costituente garanzia delle capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali da parte dell’impresa e il possesso dell’avvalimento rinforzato, ossia la dichiarazione di un soggetto ausiliario attestante il possesso di vari requisiti, per lo più di natura economico-finanziaria, richiesti per l’assunzione dell’appalto, da mettere a disposizione nei confronti dell’appaltante nel caso in cui non fossero soddisfatti dall’impresa in concordato fin da subito o venissero meno durante lo svolgimento del contratto.

La medesima disciplina finora descritta è contenuta altresì nel nuovo Codice della crisi di impresa con la sola modifica, in aggiunta, che la possibilità di proseguire i contratti con le pubbliche amministrazioni per le imprese in concordato preventivo è estesa anche alle imprese ammesse al concordato cosiddetto liquidatorio, che presentino la relazione di un professionista in merito alla circostanza vantaggiosa di proseguire l’esecuzione del contratto per una più proficua liquidazione dell’azienda.

Le modifiche all’articolo 110

Proseguendo con le modifiche apportate all’articolo 110 del codice degli appalti, la nuova formulazione della norma anticipa, come abbiamo già detto, il contenuto del nuovo Codice della crisi d’impresa.

Comma 1. In particolare, il primo comma stabilisce che le stazioni appaltanti, quando l’impresa che ha vinto l’appalto viene dichiarata fallita o viene sottoposta alle procedure di liquidazione coatta e concordato preventivo, si rivolgano alle altre imprese che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, allo scopo di stipulare un nuovo contratto per eseguire o completare l’opera o il servizio oggetto del contratto di appalto.

Comma 6. Il decreto Sblocca cantieri inoltre ha spostato dal comma cinque al comma sei dell’articolo in esame la disciplina dell’avvalimento rinforzato. In quest’ultimo comma si attribuisce all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) la possibilità di subordinare la partecipazione alla gara d’appalto al possesso dell’avvalimento rinforzato solo nel caso in cui l’impresa non presenti determinati requisiti aggiuntivi dalla stessa previsti secondo linee guida.

Comma 4. Nel quarto comma infatti è stabilito che, in via generale, le imprese in concordato preventivo non necessitano di avvalimento per la partecipazione alle gare. Il terzo comma dell’articolo 110 invece fa rifermento all’autorizzazione del giudice per la prosecuzione dei contratti di appalto da parte dell’impresa in concordato. Ciò è stato previsto, sebbene non sia menzionata la necessità di alcuna autorizzazione dalla legge fallimentare, che richiede soltanto il possesso dell’avvalimento rinforzato.

E per chi ha fatto domanda di concordato “in bianco”?

Comma 4, articolo 186-bis. Per le imprese che hanno presentato domanda di concordato “in bianco”, di cui si parla al nuovo comma quattro dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, il tribunale deve autorizzare la procedura di affidamento di contratti pubblici. Quando invece la domanda di ammissione al concordato è già stata accolta è richiesta l’autorizzazione del solo giudice delegato che sia stato consigliato dal commissario giudiziale qualora nominato.

Redazione Tecnica

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