Decreto fiscale, scompare il conto corrente per i professionisti

L’obbligo di aprire il conto corrente dedicato all’attività professionale ERA presente nel Decreto fiscale, ma ora è scomparso.

Lisa De Simone 18/10/19
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Aggiornamento del 18 ottobre 2019. A oggi, nell’ultima bozza del Decreto fiscale, è scomparso l’obbligo di aprire il conto corrente dedicato all’attività professionale da utilizzare solo per le somme da riscuotere nell’esercizio dell’attività e per i prelevamenti per il pagamento delle spese. Nella bozza precedente del Decreto, l’obbligo era presente anche per i contribuenti forfettari. Erano stati “graziati”, però, tutti coloro che iniziano l’attività in quanto l’obbligo di apertura del conto scatta dal secondo anno in poi. Ora però l’obbligo è saltato. (Sotto, i contenuti dell’articolo pubblicato prima della cancellazione dell’obbligo dal Decreto fiscale).

Decreto fiscale: ancora il conto corrente. Perchè?

Ritorno al passato in chiave antievasione

Sicuramente saranno felici di questa novità le banche Poste spa, un po’ meno chi dovrà sostenere anche questo costo aggiuntivo. L’obbiettivo dichiarato del governo è però quello di incrementare il gettito fiscale evitando fenomeni di elusione. Si tratta a tutti gli effetti di un ritorno al passato, perché il conto corrente dedicato all’attività professionale era stato introdotto nel 2006 dal cosiddetto “Decreto Bersani”, obbligo cancellato due anni dopo dal decreto 112/2008 in materia di semplificazioni e competitività.

Ora però il governo ha deciso di adottare di nuovo questa misura puntando sul fatto che l’apertura del conto possa avere un effetto di trasparenza in quanto contribuisce a rendere più chiaro il collegamento tra i proventi dell’attività professionale e i conseguenti flussi di cassa. Un obbligo che si va ad aggiungere alle altre a misure sulla tracciabilità dell’attività quali l’obbligo di trasmissione telematica delle fatture e l’invio telematico dei corrispettivi.

Oltre 70 milioni di gettito in più all’anno

Secondo i calcoli del governo la platea dei soggetti interessati alle nuove disposizioni si compone di 1,4 milioni di contribuenti forfetari e 2,2 milioni di contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria.

Attualmente le persone fisiche titolati di partita IVA assicurano al bilancio pubblico 2,6 miliardi di imposta sostitutiva, 19.1 miliardi di IRPEF, 12.3 miliardi di IVA di competenza e 1.3 miliardi di IRAP. Applicando a tali importi l’incremento di compliance ipotizzato si ottengono la seguenti cifre: 5.2 milioni di imposta sostitutiva, 38.2 milioni di IRPEF, 24.6 milioni di IVA e 2.7 di IRAP, per un totale di 70.7 milioni.

Niente obblighi per le start-up

Potranno comunque evitare le spese in più per il conto dedicato i giovani o comunque coloro che iniziano la professione. Secondo il testo, infatti, l’obbligo dell’apertura scatta solo a partire dal secondo anno di attività.

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Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Lisa De Simone

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