Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

Nella rassegna sentenze di oggi: cambio destinazione da commerciale a direzionale, servono gli oneri di urbanizzazione? Qual è la natura pertinenziale di una piscina di ridotte dimensioni? Queste e altre curiose massime in materia edilizia!

Mario Petrulli 15/10/19
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Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: le foto di Google Earth hanno valore indiziario per l’abuso edilizio? Se cambio destinazione da commerciale a direzionale, devo occuparmi degli oneri di urbanizzazione? Qual è la natura pertinenziale di una piscina di ridotte dimensioni al servizio di un immobile?

E ancora: è legittimo ricalcolare gli oneri concessori? Bastano le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per dimostrare la data di ultimazione di un abuso in vista di sanatoria?

Vediamo i dettagli di queste interessanti sentenze!

Abuso edilizio, le foto di Google Earth hanno valore probatorio?

TAR Sardegna, sez. I, sent. 8 ottobre 2019 n. 779

In materia di abusi edilizi e relativi aspetti probatori, non si può non riconoscere il valore quantomeno indiziario della documentazione fotografica estratta da Google Earth

In materia di abusi edilizi e relativi aspetti probatori, non si può non riconoscere il valore quantomeno indiziario della documentazione fotografica estratta da Google Earth (anche sulla data della rilevazione). Indizio che, pertanto, insieme ad altri elementi, può assurgere a vera e propria prova del fatto ignoto (in tal senso, difatti, anche TAR Sardegna, sez. II, sent. 31 gennaio 2018, n. 54, nel senso che «i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio non possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi (che nel caso di specie l’amministrazione non ha fornito), documenti idonei allo scopo di indicare la data di realizzazione di un abuso […]»).

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Cambio destinazione d’uso da commerciale a direzionale, servono gli oneri di urbanizzazione?

TAR Toscana, sez. III, sent. 8 ottobre 2019 n. 1314

Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per la trasformazione da commerciale a direzionale

Il mutamento di destinazione d’uso, anche solo funzionale, comporta un aggravio di carico urbanistico quando implica un passaggio tra categorie urbanisticamente differenti e deve quindi essere annoverato tra gli interventi di tipo oneroso (TAR Toscana, III, 27.2.2018, n. 309; idem, 23.1.2017, n. 132; idem, 14.10.2015, n. 1387; idem, 8.7.2019, n. 1043; TAR Lazio, Roma, II, 17.5.2013, n. 4994).

Orbene, la trasformazione da commerciale a direzionale concreta il passaggio da una categoria all’altra delle destinazioni d’uso tipizzate dal legislatore (art. 99 della L.R. n. 65/2014): trattasi di passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate da un differente regime contributivo in ragione del diverso carico urbanistico, con la conseguenza che sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.

Quando è legittimo ricalcolare gli oneri concessori?

TAR Lazio, Latina, sent. 7 ottobre 2019 n. 580

Legittimo, entro il termine decennale di decadenza, la correzione dell’errore nella determinazione degli importi dovuti per il rilascio del permesso di costruire (anche in sanatoria)

La determinazione e la liquidazione delle somme dovute all’ente pubblico per l’ottenimento di un permesso di costruire, anche in sanatoria, costituisce proprio esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all’Amministrazione a fronte del rilascio del titolo edilizio, che si caratterizza per la sua onerosità.

Pertanto, la corretta determinazione degli importi a tal fine dovuti dal privato, che siano stati in un primo tempo erroneamente computati, è sempre possibile per l’Amministrazione entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, senza che venga in questione la disciplina sull’autotutela (Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12; sez. IV, 27 settembre 2017 n. 4515; sez. IV, 20 novembre 2012 n. 6033; sez. V, 17 settembre 2010 n. 6950; sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 548; sez. V, 5 luglio 2007 n. 3821).

Approfondisci con: Interventi edilizi dopo calamità naturali, esenzione degli oneri concessori

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio: sono sufficienti ai fini di sanatoria per attestare la data di ultimazione di un’abuso?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 10 ottobre 2019 n. 4815

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono sufficienti a dimostrare la data di ultimazione delle opere abusive allo scopo di fruire dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale in materia di sanatoria edilizia

Secondo costante e condivisa giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, sentt. 10 ottobre 2017, n. 4732 e 27 agosto 2016, n. 4108), spetta al privato richiedente e non all’Amministrazione, l’onere di dimostrare la data di ultimazione delle opere abusive allo scopo di fruire dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale in materia di sanatoria edilizia.

Questo perché, in ossequio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 cod. civ.), solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca in cui l’abuso è stato realizzato.

La prova deve essere rigorosa; a questo fine, non risultano da sole sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di colui che richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso. In difetto di siffatta prova, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2019, n.4769).

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Piscina di dimensioni ridotte al servizio di immobile, è una pertinenza edilizia?

TAR Umbria, sez. I, sent. 7 ottobre 2019 n. 509

Una piscina di ridotte dimensioni, al servizio di un immobile e priva di autonoma utilizzabilità è una pertinenza edilizia

La giurisprudenza ha reiteratamente sancito la natura pertinenziale della piscina di ridotte dimensioni:
– “La realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell’ambito delle pertinenze […] Ciò che rileva, infatti, è che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l’opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell’opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale” (TAR Sicilia, Palermo, III, 13 febbraio 2015 n. 441);

– “Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all’uso effettivo e quotidiano del proprietario dell’immobile principale” (TAR Liguria, Genova, I, 21 luglio 2014 n. 1142; cfr: TAR Puglia, Lecce, I, 1° giugno 2018 n. 931; II, 14 gennaio 2019 n. 40; Consiglio di Stato, V, 16 aprile 2014 n. 1951).

Conseguentemente, una piscina di dimensioni relativamente modeste, adeguata all’uso normale da parte del proprietario dell’abitazione e priva di autonoma utilizzabilità deve considerarsi stabilmente destinata al servizio e/o all’ornamento del fabbricato principale, in modo da integrare una pertinenza di esso.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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