Lo sconto ecobonus cambierà perchè ha distrutto il mercato

Direte, lo sconto al posto dell’Ecobonus è una gran bella cosa per il cliente. Ma per il serramentista è vantaggioso?

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Un Provvedimento del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate rendeva subito operativo lo sconto al posto della detrazione Ecobonus, ma è a partire dal 16 Ottobre che potranno essere effettuate le comunicazioni relative alla cessione del credito di imposta che il credito che il fornitore potrebbe recuperare se praticasse lo sconto in fattura al cliente secondo l’articolo 10 del Decreto Crescita.

L’articolo 10 ha trascinato con sé tante critiche e disappunto soprattutto da parte delle piccole e medie imprese. CNA afferma che la norma ha prodotto il blocco di un mercato importante. In linea con queste critiche, rispondendo al question time al Senato, il ministro Patuanelli ha dichiarato che c’è l’esigenza di migliorare la norma, che era stata ideata per creare risultati positivi, non negativi. Il ministro vuole avviare un percorso insieme alle associazioni di categoria per trovare la soluzione migliore. Bisogna, nella Legge di Bilancio 2020, trovare anche i fondi per la modifica della norma.

La misura ha causato problemi alle Pmi per due motivi:

  • perché i grossi gruppi, in caso di interventi singoli su edifici, riescono ad applicare un prezzo diverso, inferiore, alla piccola impresa;
  • perchè la capienza fiscale, cioè la detrazione in più anni, ha come effetto lo sconto in fattura, l’impresa si trova senza assenza di liquidità immediata e questo causa difficoltà alle piccole e medie imprese.

Sconto sull’Ecobonus, le controindicazioni

Ma entriamo nel dettaglio della norma e dei problemi che ha causato. In particolare l’articolo che riporta “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”, prescrive la possibilità per il soggetto beneficiario della detrazione fiscale di optare, in luogo del recupero fiscale, di uno sconto di pari importo direttamente nella fattura emessa dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Come usufruirne, nel dettaglio?

I vantaggi per il cliente da una parte

Ciò, direte, è una gran bella cosa per il cliente che ne usufruirebbe, non dovrebbe né aspettare di recuperare i soldi in 10 anni avendo lo sconto immediato del 50% e, cosa non da poco, non dovrebbe neanche interessarsi personalmente di effettuare la pratica ENEA. Il che invoglierebbe sicuramente chi ha intenzione di cambiare anche solo i serramenti e riportare un miglioramento da un punto di vista energetico in casa.

Gli svantaggi per il fornitore dall’altro

Ma per il serramentista è vantaggioso? Beh, credo proprio di no. Sicuramente, per quelle piccole imprese, che fanno già fatica a concorrere con le grandi realtà industriali, è una batosta non da poco; soprattutto se si considera che l’economia italiana è sostenuta soprattutto da queste tipologie di imprese.

Quindi con queste modifiche apportate dall’art. 10, il serramentista dovrebbe effettuare lo sconto del 50% nell’immediato al cliente e poi recuperare successivamente la cifra scontata sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Da qui appare abbastanza chiaro che il 100% dei clienti chiederà lo sconto immediato in fattura e che la pratica ENEA verrà accollata al serramentista. Nell’articolo 10 si aggiunge che il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d’imposta a uno dei suoi fornitori di beni e servizi lasciando a lui l’onere del successivo recupero, ma con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimo.

Le polemiche e il loro esito

Da qui sono scaturite le polemiche, anche la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha criticato fortemente l’articolo per lo stesso motivo: danneggia le piccole e medie imprese a favore di quelle di grandi dimensioni. Le prime, non riuscendo ad erogare l’importo degli incentivi pubblici per poi recuperarli nell’arco di cinque anni, si ritrovano tagliate fuori dal mercato della riqualificazione energetica, e verrebbe distorto il meccanismo della concorrenza.

A seguito delle lamentele che si sono susseguite, in data 26 settembre 2019 è stato depositato un ricorso al Tar del Lazio da parte di un gruppo di imprese aderenti alla CNA contro l’Agenzia delle Entrate, per ottenere l’annullamento del provvedimento sullo sconto in fattura.

In tale ricorso si sottolinea che il beneficio fiscale, che si affianca a quello “ordinario” costituito dalla detrazione d’imposta, non risulta conforme ai principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Anche la Regione Toscana ha presentato un precedente ricorso alla Corte costituzionale contro detto articolo e anche altre Regioni si stanno mobilitando a tutela delle piccole imprese. La Regione Umbria, ad esempio, ha deciso di costituirsi in giudizio e di ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere anch’essa l’abrogazione dell’art. 10. Inoltre, è stato lanciato un appello online sulla piattaforma change.org col titolo “Bisogna contare sino a 10”, rivolto a deputati e senatori per ottenere dal Parlamento l’abrogazione dell’articolo incriminato, in cui si mettono in luce tutte le incongruenze e i gravi effetti che sta già avendo sull’intero settore della riqualificazione energetica.

L’art. 10 più che una crescita sta innescando una vera e propria guerra tra imprese impiantistiche, dei serramenti e degli infissi con i propri clienti e i propri fornitori. Le piccole imprese, si ritrovano comunque incastrate tra i clienti da una parte, che, pretendendo lo sconto immediato, minacciano di rivolgersi a qualcun altro qualora non dovessero ottenerlo, e dall’altra i fornitori, che, addirittura in sede di preventivo, specificano che non accetteranno alcuna cessione di crediti fiscali, e quindi le piccole imprese sarebbero le uniche a doversi accollare da sole il pagamento dell’imposta.

Il fornitore, in caso di richiesta del committente, può scegliere di non aderire alla proposta perdendo l’appalto, ma il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare lo sconto come modalità di pagamento. Leggi tutto l’articolo.

Di fatto, quindi, il fornitore – se non vuole perdere l’applto – deve accettare. Potrebbe trovare aiuto sul sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è presente la circolare del 31 luglio scorso in cui vengono definite le Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10. Una volta quindi che l’impresa ha dato il consenso a procedere con lo sconto in fattura, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore, per usufruire del credito d’imposta, deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del cliente avente diritto alla detrazione ed attestare l’effettuazione dello sconto tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’avvenuta conferma, potrà presentare il modello F24 sempre tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, la procedura non verrà accettata e il relativo modello F24 risulterà scartato.

Il provvedimento prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno possa essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. Per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del comma 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 la comunicazione va effettuata dal contribuente interessato dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019, mentre il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, o per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.

Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali la comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’amministratore di condominio.

Fino all’intervento del Ministro

Aspettando la modifica, o l’abrogazione, dell’art. 10 L. 58/2019, ogni azienda potrà comunque inserire una clausola all’interno dei preventivi e dei contratti di fornitura per far assumere al cliente la consapevolezza della non disponibilità ad applicare la normativa introdotta dall’art. 10.

Antonietta Puma

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