Equo compenso bocciato, sì agli incarichi gratis

La sentenza 11411/2019 trattata dai giudici del Tar del Lazio, legittima ufficialmente il lavoro gratis, e i professionisti non possono pretendere, se non stabilito a priori, alcun corrispettivo in denaro

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Si capisce tutto leggendo queste parole, tratte dalla sentenza 11411/2019: «laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non può che essere equo».

In pratica la disciplina dell’equo compenso non salva i professionisti dai bandi gratis della Pubblica Amministrazione, e se non è prevista remunerazione, la norma che ne garantisce l’equità non si applica.

Vediamo in dettaglio le ultime news sull’equo compenso e la sentenza del Tar del Lazio.

Equo compenso bocciato, e quindi?

Il Tar del Lazio si è espresso favorevolmente dichiarando legittimo l’avviso pubblico del Mef dello scorso 27 febbraio, con cui si chiedeva la manifestazione di interesse per incarichi professionali di consulenza a titolo gratuito.

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Secondo i giudici «in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo […]» data la «possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all’incarico in qualunque momento».

Cosa dicono i giudici sul preavviso di 30 giorni?

Hanno risposto che «non militano in senso contrario né il prescritto preavviso di 30 giorni per esercitare tale diritto né la previsione dell’obbligo, per il professionista, di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso».

Tutto ciò perché «per quanto concerne il preavviso, esso obbedisce ad una mera esigenza organizzativa: in altre parole, l’Amministrazione ha necessità di conoscere ex ante sull’apporto di quali professionalità nell’esame di questioni rilevanti può contare in un determinato periodo».

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E ancora: «L’obbligo di concludere l’incarico è funzionale ad un’azione della Pubblica Amministrazione efficace, che persegue il buon andamento: un’interruzione potrebbe, infatti, determinare perdite di tempo e degli apporti qualificati già conferiti dai professionisti che non intendano più portare avanti la consulenza».

In conclusione

Quanto se ne ricava è che «nulla impedisce al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro».

Altre motivazioni del Tar sono che «potrebbe trattarsi di professionisti ancora giovani che, sebbene qualificati, trovino ancora molti stimoli professionali nell’attività descritta nell’avviso e ravvisino altresì nella stessa un’opportunità per arricchire il proprio curriculum».

Quest’ultima dichiarazione è discutibile, così come tutto il caso: in fondo riconoscere il valore economico di una consulenza o comunque di un lavoro professionale, che si tratti di neolaureati o meno, interessa tutti e tutte le materie.

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Scarica qui la sentenza 11411/2019

Redazione Tecnica

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