Licenza per uno spettacolo, un’attrazione o un’allestimento temporaneo: come si fa?

Volete organizzare una sagra nel vostro paese o una festa in un locale, ma non sapete cosa bisogna fare e quali permessi chiedere? Quando serve la firma di un ingegnere o di un architetto per le verifiche di agibilità?

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Ammettiamolo, le sagre e le feste di paese sono un evento imperdibile! Che si tratti di cibo o teatro, che le si voglia organizzare all’aperto o in un locale, servono determinati permessi e spesso autorizzazioni per cui il professionista tecnico è necessario.

Quali adempimenti sono necessari? Quali le norme di sicurezza? Dove si trova un regolamento?

Scopriamolo in questo articolo, ma prima di procedere, due utili definizioni:
– per luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
– per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura).

Licenza per spettacolo, sagra o evento: ecco il regolamento

Qui tratteremo gli art. 11, 13, 14 e 15 del Regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) (art. 141 e seguenti del reg. d’es. del t.u.l.p.s.).

Locali capienza pari o inferiore a 200 persone, cosa serve?

Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri.

Serve una relazione tecnica che deve essere redatta con l’osservanza delle disposizioni di cui d.m. 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e del d.m. 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione Comunale sui locali di pubblico spettacolo che deve esprimere il parere di competenza.

Ricordiamo che per “capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone” deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all’aperto, aree non delimitate da transenne.

Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale del Vigili del fuoco.

E per gli allestimenti temporanei?

La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l’organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l’uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

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Nell’ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l’organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del d.m. 37/2008.

In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l’organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Come fare la domanda di agibilità

Al fine di ottenere l’agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione Comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:
– richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
– modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
richiesta di sopralluogo.

La richiesta di parere deve essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.FF., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare, nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando VV.FF.

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La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposito elaborato che la Commissione Comunale dovrà predisporre in occasione della prima seduta.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l’irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l’integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990.

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Redazione Tecnica

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