Incremento volume tecnico, come la mettiamo con la tutela del paesaggio?

Attenzione all’autorizzazione paesaggistica. E poi dipende dai materiali, dalla tipologia dei lavori… Questo e tanti altri temi nella rassegna settimanale di giurisprudenza in materia di edilizia e urbanistica

Mario Petrulli 17/09/19
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Oggi la rassegna settimanale di sentenze tratterà i seguenti argomenti: volume tecnico, è soggetto al divieto di incremento dei volumi esistenti per tutela del paesaggioPergotenda di rilevanti dimensioni, serve il titolo edilizio? Sono dovuti o no gli oneri di urbanizzazione nel caso di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria? E ancora: per tettoie di dimensioni rilevanti, è necessario il titolo edilizio? E per una veranda chiusa?

Insomma, la carne al fuoco è tanta, vediamo assieme sentenza per sentenza.

Incremento volume tecnico, vige il divieto di incremento dei volumi esistenti?

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 11 settembre 2019 n. 540

Anche per i volumi tecnici vige il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio

L’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, “fatto salvo quanto previsto al comma 4”.

Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato, tra le quali non rientra la realizzazione di un volume tecnico.

Il comma 4 sopra richiamato prevede, invero, che sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica:
– gli interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

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– l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica;
– i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia.

Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume e, per altro verso, l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico (da ultimo, Cons. Stato VI sez. 19/09/2018 n. 5463).

Pergotenda di rilevanti dimensioni, serve il titolo edilizio?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2019 n. 10822

Serve il permesso di costruire per una pergotenda di rilevanti dimensioni utilizzata per finalità commerciali

Un manufatto qualificato come pergotenda e costituito da una struttura costituita da 4 pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le sue dimensioni (mt. 10,50 x 5,00 con altezza variabile da mt. 2,80 a m. 3,20) obiettivamente non esigue, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può, stante l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, rientrare nella categoria della cosiddetta “edilizia libera”, integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, II bis, n. 4030 del 2019).

Per approfondire sul tema

Demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 12 settembre 2019 n. 10887

Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione nel caso di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria

Il presupposto dell’onerosità della trasformazione edilizia è costituito dal maggior carico urbanistico determinato dall’intervento, per cui l’Ente locale deve richiedere il pagamento degli oneri se il peso insediativo aumenta, mentre non deve chiedere alcunché se non si verifica alcuna variazione del carico urbanistico; per tale motivo, nell’ipotesi di ristrutturazione ricostruttiva, intesa quale demolizione e ricostruzione dell’immobile con la medesima volumetria, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

Tettoie di dimensioni rilevanti, che titolo edilizio è necessario?

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 13 settembre 2019 n. 1469

Serve il permesso di costruire per due tettoie di rilevanti dimensioni

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.

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Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016; T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione III, 11/03/2019, n. 413).

Conseguentemente, due tettoie con copertura in pannelli coibentati, aventi superficie l’una pari a mq. 20 e l’altra pari a mq. 40, per le non trascurabili dimensioni, sono tali da arrecare una visibile alterazione all’edificio e non possono ritenersi sottratte al permesso di costruire.

E per una veranda chiusa?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 settembre 2019 n. 1577

Per la veranda chiusa serve il permesso di costruire

Le verande chiuse, con infissi apposte realizzando una stabile perimetrazione degli spazi interni, ossia a guisa di opere non precarie perché stabilmente infisse al suolo, implicano, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria, oltre che di superficie e sagoma, e si rivelano, quindi, suscettibili di arrecare un impatto significativo sul preesistente assetto del territorio; tali manufatti richiedono, pertanto, il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale sono sanzionabili in via esclusivamente demolitoria.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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