Il CTU consegna un giorno in ritardo: ZAC, compenso tagliato!

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In pratica è bastato un solo giorno di ritardo per la consegna della relazione tecnica. Lo ha affermato l’ordinanza n. 22621/2019 della Cassazione, che ha colto l’occasione per stabilire un importante principio di diritto distinguendo i casi in cui il compenso è calcolato a tempo oppure no.

Nel secondo caso in particolare la decurtazione del compenso di un terzo è automatica, secondo quanto previsto dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di giustizia DPR n. 115/2002, seguendo il principio volto a disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.

Ma vediamo in dettaglio il caso oggetto della sentenza.

CTU in ritardo, ecco il caso in cui il compenso è tagliato

La Cassazione infatti ha accolto il motivo del ricorso relativo al compenso del CTU perché fondato. Secondo il comma 2 dell’art. 52 del DPR n. 115/2002 prevede che «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».

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La vicenda

La donna oggetto del caso si era opposta a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso al CTU, un geometra che aveva prestato la sua opera in una causa civile. La ricorrente aveva denunciato l’eccessività della liquidazione, in relazione alle spese da rimborsare e all’onorario richiesto per la consulenza, invocando la riduzione di questi ultimi nella misura di un terzo come previsto dall’art 52 del DPR n. 115/2002, in quanto la relazione è stata depositata in ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice.
Dalla norma si evince che per gli onorari che non vengono calcolati a tempo si applica la riduzione di un terzo, senza che il giudice possa vagliare la sanzione, né il relazione all’entità né al ritardo del deposito, come leggeremo dalla sentenza stessa.

Leggi anche: Rumore di fondo: CTU, i compiti e le responsabilità

Dopo l’entrata in vigore appunto del DPR n. 115/2002 la decurtazione, che prima era fissata nella misura di un quarto, ora è stabilita a un terzo, per «disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del cd. “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione».
In questo modo viene introdotto un dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario che, nel caso si renda conto di non poter rispettare la scadenza fissata dal giudice, è tenuto a presentare un’istanza di differimento.

Cosa ha ribadito la Cassazione?

La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: «La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art 52 del DPR n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine , e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.
E ancora: «In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione».

Puoi scaricare direttamente qui l’ordinanza della Cassazione

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Redazione Tecnica

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