In pratica è bastato un solo giorno di ritardo per la consegna della relazione tecnica. Lo ha affermato l’ordinanza n. 22621/2019 della Cassazione, che ha colto l’occasione per stabilire un importante principio di diritto distinguendo i casi in cui il compenso è calcolato a tempo oppure no.
Nel secondo caso in particolare la decurtazione del compenso di un terzo è automatica, secondo quanto previsto dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di giustizia DPR n. 115/2002, seguendo il principio volto a disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.
Ma vediamo in dettaglio il caso oggetto della sentenza.
CTU in ritardo, ecco il caso in cui il compenso è tagliato
La Cassazione infatti ha accolto il motivo del ricorso relativo al compenso del CTU perché fondato. Secondo il comma 2 dell’art. 52 del DPR n. 115/2002 prevede che «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».
Ti consigliamo
La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio e di parte
I giudizi sull’attività costruttiva-edilizia in sede civile, penale e amministrativa e quelli sulla responsabilità professionale del tecnico (progettista, direttore dei lavori, collaudatore, coordinatore per la sicurezza) nei medesimi ambiti, richiedono l’apporto di accertamenti e/o di valutazioni di tipo tecnico. L’ausilio di un esperto, inoltre, è sempre più richiesto in fase stragiudiziale e nell’approntamento delle domande giudiziali, involgendo accertamenti e valutazioni, vieppiù sempre più specialistiche e complesse. Specialità e complessità, dunque, caratterizzano le attività ausiliarie del perito e dei consulenti tecnici, siano essi del magistrato odelle parti, tanto da connotare una vera e propria specializzazione professionale, anche per il fatto che al suddetto professionista non vengono richiesti soltanto i particolari saperi tecnici, ma anche la conoscenza di procedure, metodi e criteri accertativi e/o valutativi riprodotti o desumibili dai codici di procedura e nelle espressionigiurisprudenziali. Il volume approccia il tema della perizia e della consulenza tecnica, d’ufficio e di parte, in modo sistematico e completo nei vari ambiti (civile, penale, amministrativo e contabile), per offrire un contributo sia al tecnico che al giurista. In particolare, il volume unisce alla tradizionale disamina delle attività peritali e consulenziali la proposizione di criteri e metodiche di svolgimento e di redazione delle relazioni tecniche, ovvero di osservazione alle relazioni del perito o del CTU, anche con esemplificazioni. Il lavoro è stato redatto da due avvocati e un tecnico che abitualmente collaborano in ambito professionale oltre che nel Centro Studi Tecnojus, e questo per fondere, da un lato, gli aspetti tecnici e quelli giuridici, dall’altro per dare, all’occorrenza, maggiore evidenza ora agli aspetti tecnici ora a quelli giuridici. La nuova edizione, oltre agli immancabili e necessari aggiornamenti giurisprudenziali in varie parti del libro, arricchisce la pubblicazione con un nuovo e strutturato capitolo dedicato all’esperto del giudice nell’ambito del processo di esecuzione, in considerazione della rilevanza assunta dai procedimenti esecutivi. Romolo Balasso, è architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web. Elisa Berton, avvocato libero professionista del foro di Treviso. Esperta di diritto penale e processuale penale nell’ambito alimentare, ambientale, urbanistico ed edilizio, igiene e sicurezza sul lavoro, responsabilità del professionista tecnico e responsabilità medica. Relatrice e formatrice in diversi eventi oltre che autrice di pubblicazioni in materia. È vicepresidente del centro studi Tecnojus, per il quale collabora nella cura dei contenuti. Pierfrancesco Zen, è avvocato libero professionista del foro di Padova, esperto di diritto amministrativo e civile nell’ambito edilizio-urbanistico, relatore e formatore in diversi eventi oltre che autore di pubblicazioni in materia. È stato fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di vice-presidente, e per il quale collabora nella cura dei contenuti.
Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen, Elisa Berton | 2019 Maggioli Editore
36.00 € 34.20 €
La vicenda
Leggi anche: Rumore di fondo: CTU, i compiti e le responsabilità
Cosa ha ribadito la Cassazione?
Puoi scaricare direttamente qui l’ordinanza della Cassazione
Potresti approfondire con
Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni
Il testo chiarisce che il recente comma 746 della legge di bilancio 2019, che vorrebbe cambiare il limite della tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile), in realtà non cambia affatto il limite che rimane 3 dB sul rumore di fondo L95. L’autore mostra come eseguire le misurazioni fonometriche per valutare la tollerabilità, con numerosi esempi dettagliati di analisi acustiche, soprattutto nel caso frequente e difficile del rumore intrusivo di livello sonoro basso in camere da letto di notte a finestra chiusa. È anche spiegato quando il fonometro di Classe 1 ai livelli sonori molto bassi vicini al rumore autogenerato in realtà non misura in Classe 1 e viene dichiarato tollerabile un rumore che non lo è. Soprattutto il libro vuole dare risposta alla richiesta di chi acquista l’appartamento e chiede requisiti acustici che garantiscano il comfort e la privacy dal rumore del vicinato, oltre e al di là dei limiti prescritti dalla legge per l’isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/97).Per coloro che svolgono consulenze tecnico-legali di CTU e CTP per immissioni di rumore il testo inquadra la risposta al quesito posto dal Giudice al CTU, non soltanto per la prima parte, se il rumore lamentato dal ricorrente esiste e se supera la tollerabilità, ma anche per la seconda parte di quali siano i rimedi per ridurre il rumore entro la tollerabilità. È spiegato che per determinare l’aumento dell’isolamento acustico necessario per la tollerabilità occorre riferirsi ai descrittori che rappresentano l’effettivo isolamento acustico percepito soggettivamente dalle persone, standardizzato rispetto al tempo di riverberazione, cioè DnT,w e L’nT,w che sono diversi dal potere fonoisolante R’w e dal calpestio normalizzato L’nw prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dalla norma UNI 11367.A integrazione del testo sono resi disponibili in rete, al link accessibile con apposito codice, files di dimostrazioni audio di rumori spiegate nel libro, per sentire quanto è il supero del rumore di fondo, allo scopo di rendersi conto di cosa significhino nella realtà i limiti della tollerabilità giudiziaria e dell’accettabilità amministrativa.Giorgio Campolongo è ingegnere specialista in acustica e vibrazioni, con 40 anni di esperienza di consulenze giudiziarie per immissioni di rumore e per mancanza dei requisiti d’isolamento acustico nelle abitazioni in oltre duemila casi. È stato docente di Acustica Applicata ad Architettura del Politecnico di Milano ed è autore di 6 libri e di 120 articoli tecnici di acustica. È presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore. www.rumoreincasa.it
Giorgio Campolongo | 2019 Maggioli Editore
32.00 € 30.40 €
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento