Gli ISA vanno ricalcolati, lo dice il Mef

Le associazioni dei commercialisti sono sul piede di guerra per le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale apportate con il DM 9 agosto 2019. Di cosa si tratta? Bisognerà davvero rifare i conti?

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I commercialisti avevano chiesto lo slittamento del provvedimento contenente le modifiche agli ISA (Dm 9 agosto 2019), ma il Mef è contrario.

Di fatto il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto, ha preso il post dell’Allegato 10 del Dm 27 febbraio 2019, apportando modifiche ad alcuni dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Ma cosa ha scatenato questo cambio? Quali sono le conseguenze? Vediamo i dettagli.

ISA, perché vanno ricalcolati? Cosa cambia?

A seguito del cambiamento, è stato aggiornato il software messo a punto a giugno dal Fisco per il calcolo degli ISA e che, come lamentano molti professionisti del settore, richiederà il ricalcolo degli Indici di affidabilità fiscale.

Il decreto inoltre pone dei paletti alla libertà di azione del contribuente, che vedrà limitata la possibilità di modificare le variabili fornite da Entrate, come ad esempio l’anno di inizio attività.

Ecco le novità del Dm che non piacciono

«È l’ennesimo strappo perpetrato ai principi di collaborazione e buona fede che dovrebbero governare, in ogni tempo, i rapporti fra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti». Parole dure quelle delle associazioni ADC e ANC, che con un comunicato definiscono il decreto una «violazione delle disposizioni che regolano i rapporti di lealtà e collaborazione che dovrebbero sussistere fra fisco e contribuenti».

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E ancora: «Le rilevanti modifiche apportate, tramite il suddetto decreto, ai dati dei modelli ISA precompilati violano infatti espressamente, fra le altre, le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 3, della legge n.212 del 2000 (cd Statuto del Contribuente) ai sensi delle quali non possono essere apportate modifiche ai modelli e ai software dichiarativi senza lasciare ai contribuenti un termine di almeno sessanta giorni rispetto al termine previsto per l’adempimento. Tali modifiche, poiché sono state rese note soltanto il 17 agosto scorso, non concedono ai contribuenti il termine minimo previsto».

Il problema è che per «effetto delle novità introdotte sarà dunque necessario procedere ad una revisione generale dei calcoli effettuati e ciò non potrà avvenire prima delle opportune modifiche ai software dichiarativi e gestionali. Ciò significa che per gli studi professionali il tempo effettivo a disposizione per ricalcolare tutte le posizioni ISA dei propri clienti sarà meno di un mese. Tenuto conto della pausa estiva, difficilmente le software house renderanno disponibili gli aggiornamenti ai programmi prima dell’inizio del mese di settembre».

Le Associazioni si domandano inoltre: per quale motivo si è atteso il 17 agosto per rendere pubbliche le modifiche e le novità apportate ai calcoli dei modelli ISA precompilati?

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A chi non si applicano i “nuovi” ISA?

Cogliamo l’occasione di pubblicare l’estratto di un quesito posto su FiscoOggi per precisare questa importante informazione: a quali contribuenti non si applicano i nuovi “indici sintetici di affidabilità”?

Le cause di esclusione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) sono previste dall’art. 9-bis del decreto legge n. 50/2017. In particolare gli Isa non si applicano ai periodi di imposta in cui il contribuente:
– ha iniziato o cessato l’attività;
– non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
– dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro;

– si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
– esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superino il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

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Sono esclusi dagli Isa, inoltre:
– le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
– le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
– i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 – e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20 – di cui all’ISA AG72U;
– le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

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Cosa succederà?

ADC e ANC hanno chiesto la totale disapplicazione degli indici Isa per il periodo d’imposta 2018 o, in alternativa, «un congruo slittamento del termine del 30 settembre per i versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto da parte dei contribuenti soggetti ai nuovi modelli ISA».

Peccato che al momento il Mef si sia detto contrario a qualunque slittamento. Vedremo nei prossimi giorni se qualcosa cambierà.

Scarica qui il Decreto Ministeriale 09/08/2019 (Gazzetta ufficiale 17/08/2019 n. 192)
Testo del Decreto
Allegato

 

Redazione Tecnica

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