Prevenzione incendi campeggi e villaggi: è cambiato tutto, vediamo cosa

Ora c’è un quadro radicalmente diverso che delinea una nuova visione in materia di sicurezza antincendi. Vediamo i dettagli

Monica Greco 04/09/19
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Cambia la regola tecnica di prevenzione degli incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Le novità sono già in vigore dallo scorso 13 luglio, all’indomani della pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2019.

Il nuovo decreto modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistiche, disposta e allegata del decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2014 che disciplinava la materia sin dalla primavera del 2014. Il legislatore, però, ha ritenuto opportuno aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, per porre rimedio alle criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria.

Prevenzione incendi campeggi e villaggi: le novità

Il nuovo Decreto approvato, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del DLgs n.139/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 e, in allegato, contiene anche la nuova regola tecnica.

I nuovi dettami accolgono una rivisitazione, anche sotto un profilo normativo, delle disposizioni che attengono alla sicurezza di questi luoghi e, spesso, le modifiche alle regole esistenti sono anche il risultato della maggiore consapevolezza acquisita dal governo ahimè in seguito a eventi tragici.

Di certo, in ogni caso, tutti gli sforzi sono apprezzabili laddove si cerchi di minimizzare le cause di incendio, garantire una maggiore stabilità e sicurezza delle strutture ricettive, limitare la produzione e la propagazione degli incendi e assicurare la possibilità di evacuazione, nonché la possibilità di agevolare le squadre di soccorso affinché possano operare in condizioni di sicurezza.

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Il decreto e la Circolare del 2014

In materia di prevenzione incendi le norme per le strutture turistiche sopracitate sono entrate in vigore il 13 aprile 2014, in seguito al decreto ministeriale del 28 febbraio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014) che, appunto, aveva disposto la regola tecnica di prevenzione incendi per per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Sempre in materia di incendi, in seguito alla pubblicazione del citato decreto, il Dipartimento VVF poi aveva avuto modo, il 12 settembre 2014 con la Circolare n. 11002, di fornire gli opportuni chiarimenti e ogni ulteriore dettaglio ai fini dell’applicazione del Decreto interministeriale del 2014.

Cosa cambia? In dettaglio

Adesso, dallo scorso 13 luglio cambia quanto ormai acquisito come “regola” generale poiché, in allegato al Decreto del 2 luglio 2019, è stata inserita anche la nuova “regola tecnica” da adottare che sostituisce integralmente quella dell’allegato al precedente decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

Come accennavamo in premessa le regole del Decreto del 2 luglio 2019 sostituiscono integralmente le precedenti, dunque, rivedere le norme è opportuno per validare il lavoro fatto o “da fare”. Si segnala in modo sintetico e immediato che per prima cosa come ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del citato decreto del Ministro dell’interno del 2014, è stato sostituito il termine «B.4.4» con quello da «B.4.2».

Per chi è già in regola, non sono previsti nuovi adempimenti con l’entrata in vigore del citato decreto. Possono, dunque, star tranquilli i titolari di quelle attività già “in regola” agli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 2014, come precisato dall’articolo 3 del Decreto del 2 luglio 2019. Nessun adempimento è disposto anche per coloro che hanno già pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel decreto del 2014.

Di conseguenza le nuove disposizioni, posto che il Decreto va a sostituire integralmente l’allegato I del 2014, interessa le seguenti attività:

  • di nuova realizzazione;
  • prive della relativa autorizzazione di prevenzione incendi ;
  • relativa a interventi di modica “sostanziale” di attività esistenti già autorizzate.

La nuova regola tecnica: a chi si applica?

La nuova regola disposta dal Decreto del 2 luglio affronta e riscrive diversi aspetti con riferimento alla sicurezza e in materia di prevenzione, nonché regolamenta in dettaglio le molteplici categorie di insediamenti ricettivi in aria aperta e le differenti misure minime di sicurezza adottabili per le diverse categorie antincendio.

La regola tecnica è suddivisa in 2 macroaree che trattano le principali norme da adottare, distinguendo quelle che regolano le disposizioni generali relative alle strutture da quelle che illustrano il metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio. Volendo esemplificare, possiamo dire, che le principali strutture “in aria aperta” a cui si applicano le disposizioni in materia antincendio sono individuate, secondo la seguente distinzione, in:

  • unità abitative fisse: i bungalow, gli chalet, le case mobili, ecc.;
  • unità abitative prontamente rimovibili: le tende, i caravan, i camper, ecc..

La nuova regola tecnica si applica solo alle strutture turistico-ricettive con capacità ricettiva superiore a 400 persone ovvero quelle catalogate come tipo 2 e 3, cioè quelle con “capacità ricettiva” rispettivamente compresa fra “401 e 3000” ovvero quelle con capacità superiore a 3000 persone.

Il Nuovo Codice di sicurezza antincendio

Le novità non finiscono qui e riguardano moltissime attività. Ricordiamo, infatti, che entreranno in vigore dal prossimo 21 ottobre le nuove disposizioni previste dal “Codice di sicurezza antincendio” – previste dal Decreto interministeriale del 12 aprile 2019. Leggi l’articolo

La data è fra gli appuntamenti da segnare in rosso nel calendario degli addetti ai lavori, visto che il decreto modifica quello del 3 agosto 2015, che disciplinava – tra le altre disposizioni – quelle afferenti l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Le nuove disposizioni sono di particolare rilievo, tra l’altro, per il semplice fatto che la nuova normativa sarà obbligatoria per più della metà delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco – in pratica 42 attività su 80.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice:

  • serviranno maggiori competenze da parte dei professionisti;
  • maggiore sarà il numero delle attività soggette al Codice di prevenzione incendi;
  • alcune attività – ovvero quelle dei musei, biblioteche e archivi – espletate in edifici tutelati potranno adottare anche le nuove norme in alternativa a quelle già preesistenti;
  • sarà obbligatorio applicare il Nuovo Codice per le attività di nuova realizzazione e vi sarà uno specifico trattamento, in materia di applicazione delle norme, nel caso di interventi finalizzati alla modifica ovvero all’ampliamento.

Insomma, un quadro radicalmente diverso che delinea una nuova “visione” in materia di sicurezza antincendi.

Monica Greco

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