Incentivo 2% per manutenzione ordinaria e straordinaria, quando vale?

Presentiamo la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei conti del 9/1/2019 – Sezione delle Autonomie: quali ambiti coinvolge? Quali le attività escluse?

Marco Agliata 31/07/19
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L’assegnazione dell’incentivo del 2% previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti delle stazioni appaltanti ha ricevuto, con le Linee guida ANAC n. 3/2017 una successiva specificazione che ha contribuito a chiarire gli ambiti di attività destinatari di tale riconoscimento economico normato dal codice dei contratti.

Vediamo in dettaglio tutti gli ambiti e le regole per l’incentivo.

Incentivo 2% per manutenzione ordinaria e straordinaria, ecco gli ambiti coinvolti

Gli ambiti sono stati, fino a oggi, i seguenti:
programmazione della spesa per investimenti;
valutazione preventiva dei progetti;
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
– svolgimento delle mansioni di Rup;

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direzione dei lavori;
– direzione dell’esecuzione;
collaudo tecnico amministrativo;
verifica di conformità;
collaudatore statico.

Da tali ambiti sono rimaste, pertanto, escluse dall’applicazione dell’incentivo del 2% le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell’attività del Rup oltre ad una serie di attività di natura tecnica quali le funzioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non inclusi in tale ripartizione.

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Successivamente, il secondo correttivo al codice dei contratti (il d.lgs. 56/2017) aveva introdotto, all’articolo 113, comma 1 del codice, una modifica normativa che estendeva l’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche anche agli appalti di servizi e forniture.

Quali riflessioni sulla nuova condizione?

Questa nuova condizione ha generato una serie di riflessioni sull’applicabilità di tale riconoscimento economico che, fino ad oggi, era stato considerato non erogabile per una serie di attività quali gli interventi di manutenzione che l’articolo 93, comma 7-ter del precedente d.lgs. 163/2006 (ora abrogato) aveva chiaramente escluso dalla possibilità di assegnazione.

Anche le Sezioni regionali della Corte dei conti si sono pronunciate, spesso in modo difforme, sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo per le attività di manutenzione e tale situazione ha portato la Sezione delle Autonomie a ritenere di doversi esprimere (anche in relazione alla richiesta specifica presentata dalla sezione regionale dell’Umbria nel 2018 alla sezione delle Autonomie) su tale fattispecie.

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Prima di tale pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti c’era stata la deliberazione n. 186/2017/PAR del 14 /12/2017 della Sezione di controllo della Toscana in cui si evidenziava la discontinuità della ratio della nuova normativa che è finalizzata a valorizzare e premiare la crescita dei profili tecnici della pubblica amministrazione prevendendo, in coerenza con tale orientamento, l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture.

Incentivo 2% per manutenzione ordinaria e straordinaria, quando vale? tab 3

Di fatto questo è il passaggio che porta gli incentivi per servizi e forniture a configurarsi non più come spesa finalizzata agli investimenti ma come spesa di funzionamento a tutti gli effetti in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 526 della legge di bilancio n. 205/2017 che prevede che gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche vadano imputati nello stesso capitolo di bilancio dei lavori, servizi e forniture.

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Sulla base delle considerazioni esposte e in relazione al fatto che i lavori di manutenzione di una certa complessità, per loro natura, consistono in un’opera che interviene sugli aspetti strutturali, tecnologici e impiantistici di un manufatto, è possibile annoverare tali interventi, a pieno titolo, nella categoria dei lavori e in particolare nel quadro degli appalti pubblici di lavori in quanto negli appalti di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, condizione che si verifica soprattutto nel caso di appalti di particolare complessità.

In questo senso si è pronunciata la Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 9/1/2019 – Sezione delle Autonomie che ha riconosciuto l’erogabilità dell’incentivo anche nel caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilendo, nel disposto della deliberazione indicata, che: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”

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