Codice prevenzione incendi, novità per i progettisti

Dal calcolo del numero degli estintori alla ridefinizione di concetti come gestione della folla e sovraffollamento localizzato. Ecco le modifiche alla regola tecnica (RTO)

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Dalla sua entrata in vigore, il 18 novembre 2015, il Codice di prevenzione incendi non aveva subito grandi rivisitazioni. Come ben sappiamo, contiene le norme tecniche aderenti ai più moderni principi e tecniche antincendio indirizzate verso un approccio “prestazionale”. La novità è che la Regola tecnica orizzontale (RTO), contenente cioè le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Dm, è stata quasi riscritta, giusto in tempo per il prossimo 20 ottobre, data in cui potranno esserci ulteriori rivoluzioni.

Le revisioni si suppone che possano diventare operative entro la data di entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019, che ha determinato l’obbligatorietà del Codice per le attività cosiddette «soggette e non normate».

Queste nuove bozze della RTO sono servite a correggere errori e semplificare il testo, apportando anche esempi. Sono stati anche introdotti nuovi concetti e apportate modifiche ai criteri di progettazione. Vediamo nei prossimi paragrafi il nuovo testo punto per punto.

Codice prevenzione incendi, ecco il nuovo testo

La bozza del nuovo testo è stata inviata definitivamente a giugno in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco, ed è stata poi ulteriormente emendata in base alle modifiche del Ccts. La bozza è passata poi alla Commissione Ue lo scorso 10 luglio per i consueti obblighi informativi.

Il testo, se non ci saranno intoppi, rimarrà congelato a Bruxelles fino all’11 ottobre e poi sarà pronto per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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Metodologia generale, cosa cambia?

Fondamentalmente questa non cambierà, e rimarrà basata sulla valutazione del rischio d’incendio, sull’attribuzione dei profili di rischio, sull’individuazione dei livelli di prestazione per tutte le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali e sull’elaborazione delle soluzioni progettuali, sempre suddivise in conformi, alternative e in deroga.

L’unica novità risiede nel concetto di ritenere la progettazione antincendio come processo iterativo, ovvero definire lo scopo della progettazione, seguire i passaggi che conducono alla definizione della strategia progettuale e verificare che al termine dei vari passaggi il risultato sia compatibile con lo scopo indicato inizialmente. Se così non fosse, si dovrebbe ripartire daccapo.

Inoltre, vengono unificate le varie metodologie ora separate, da seguire per le attività cosiddette «normate» e «non normate».

Gestione della folla, sovraffollamento localizzato e impianto a disponibilità superiore, come vengono considerati?

Tra le nuove definizioni e i nuovi termini, ci sono quelli di «attività», «attività all’aperto» e «ambito». Quest’ultimo è inteso come una porzione di spazio, può riferirsi all’intera attività o a parte di essa, e ha caratteristiche o qualità omogenee in riferimento a determinate misure.

Riguardo al concetto di «esodo», si esplicitano due concetti: «gestione della folla» (crowd management) e sovraffollamento localizzato (crowd crush), che fanno riferimento rispettivamente al movimento ordinato della folla e alla rischio di schiacciamento degli occupanti in caso di esodo. Le due definizioni andranno considerate insieme ad una specifica Rtv (in fase di elaborazione), che espliciterà estesamente il concetto di gestione della folla.

Altro termine introdotto è quello di «sistema o impianto a disponibilità superiore», al momento soltanto citato e che sarà approfondito.

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Prove sperimentali, quale ruolo?

Viene introdotta la possibilità di far ricorso a prove sperimentali per la verifica di soluzioni alternative e del loro livello di prestazione, e l’eventuale relativa attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice.

Le verifiche e le prove sperimentali vanno rigorosamente eseguite da un professionista antincendio (professionista iscritto negli elenchi del ministero dell’Interno quale esperto in campo antincendio). Inoltre, sono da eseguire secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Tabella della velocità caratteristica prevalente dell’incendio, le modifiche in atto

È modificata anche la tabella per la determinazione della velocità caratteristica prevalente dell’incendio, direttamente correlata al rischio vita. Vengono rivisti i criteri utili alla classificazione della velocità caratteristica dell’incendio: faranno riferimento anche al carico di incendio specifico, all’altezza di impilamento dei materiali e alle classi di pericolo definite dalla norma Uni En 12845 per processi e depositi.

Profilo «R» ambiente, quali novità?

Sarà necessario tener conto dell’ubicazione dell’attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e della quantità di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.

In linea di massima, il rischio ambiente è da ritenersi non significativo negli ambiti protetti da impianti o sistemi di completa estinzione degli incendi a disponibilità superiore.

Il caso del compartimento multipiano

Nel caso di edifici multipiano con elementi orizzontali di separazione con resistenza al fuoco adeguata al carico di incendio dell’area sottostante, si calcolano i carichi di incendio specifici per ogni piano, anche se il compartimento è unico. In caso contrario, la superficie lorda del piano di compartimento, da inserire nel calcolo del carico di incendio specifico, è pari all’area della proiezione in pianta del compartimento.

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I piani posti a quota superiore a 12 metri e fino a 32 metri, possono anche essere inseriti in un unico compartimento, purché il massimo dislivello dei piani del compartimento multipiano non superi i 7 metri. Ciò è possibile solo per alcuni profili di rischio vita e attuando prescrizioni antincendio aggiuntive relativamente alla rivelazione e allarme e al controllo dell’incendio.

Inoltre, si indice una semplificazione: se monopiano e di ridotta superficie lorda, il filtro a prova di fumo può essere realizzato come compartimento antincendio con le caratteristiche di un «filtro», purché sia o mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizione di emergenza, oppure dotato di camino per lo smaltimento di fumi e di ripresa d’aria, di sezione non inferiore a 0,10 mq, oppure, ancora, areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 mq.

Come cambia la regola per gli estintori?

Il numero di estintori di classe A e B non è più determinato in base ai metri quadri dell’attività. Il numero di estintori di classe A da installare dipende dalla distanza massima da percorrere per raggiungere l’estintore stesso, che va fissata in 20, 30 o 40 metri, a seconda del profilo del rischio vita. Per calcolare il numero di estintori di classe B si fa invece riferimento alla quantità di liquidi infiammabili stoccata o in lavorazione.

Ventilazione orizzontale forzata, ovvero…

Sono introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof) del fumo e del calore. Sono impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi. Questi possono essere installati anche in sostituzione delle aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza, in particolare in attività complesse dove risulti necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via di accesso libera da fumi e calore sino alla posizione dell’incendio.

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Capitolo «esodo», ecco tutte le corpose modifiche

Novità per le rampe: potranno far parte delle vie di esodo non più fino all’8 per cento, ma entro il 20 per cento, a determinate condizioni.

Viene consentita, sempre a determinate condizioni, anche l’installazione lungo le vie di esodo di tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi. Vengono inoltre aggiornati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo.

Viene anche generalizzato l’obbligo di prevedere almeno due vie d’esodo indipendenti e, contemporaneamente, la possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti. Quanto alla verifica della lunghezza d’esodo, viene introdotta una facilitazione: è ammesso non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro a prova di fumo e le vie di esodo esterne.

Vengono introdotti alcuni accorgimenti che inducono i progettisti a limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato in caso di esodo. Vengono infine inserite nuove indicazioni per la progettazione dell’esodo all’aperto e di scale e marciapiedi mobili d’esodo.

Scarica la bozza del Codice di prevenzione incendi inviata a Bruxelles con le modifiche in evidenza

Scarica la bozza del decreto che accompagna l’allegato

Redazione Tecnica

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