Ecobonus ai genitori, ora si può: le condizioni necessarie

Tutte le condizioni necessarie per poter applicare la cessione del credito per l’Ecobonus ai genitori. Vediamole nel dettaglio.

Lisa De Simone 24/07/19
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Si al trasferimento dell’Ecobonus ai genitori per i lavori sulla casa del figlio se il figlio è incapiente e non può usufruire della detrazione. I soldi per pagare i lavori devono essere dati al figlio sotto forma di prestito e il versamento deve risultare dal suo conto corrente. Un meccanismo un tantino contorto, forse, ma è questa l’indicazione data dall’Agenzia delle entrate a un contribuente che chiedeva chiarimenti in materia.

L’Agenzia, peraltro, fino allo scorso anno aveva negato la possibilità di considerare i familiari tra gli “altri soggetti” ai quali cedere l’ecobonus, ma ora con la risposta 298 del 22 luglio scorso cambia le carte in tavola aprendo a nuove possibilità, dal momento che la formalizzazione del prestito consente di considerare i familiari tra gli “altri soggetti privati” collegati ai lavori ai quali cedere l’Ecobonus.

Ecobonus ai genitori: si può fare

Come funziona la cessione del credito

La possibilità di cedere l’Ecobonus non solo ai fornitori ma anche ad “altri soggetti privati” è stata riconosciuta a tutti i contribuenti a partire dal 2017. Per i soli contribuenti incapienti, ossia nella no tax area (redditi da lavoro fino a 8.000 euro l’anno, da pensione fino a 7.500 e da lavoro autonomo fino a 4.800) c’è anche la possibilità di cedere il credito alle banche. Negli altri casi, invece, l’Ecobonus può essere ceduto solo ai fornitori o ad altri “soggetti privati”.

Cos’è cambiato rispetto a un anno fa

Una indicazione, questa, che era stata vista da molti come una nuova opportunità a livello familiare. “Scambiare” l’agevolazione tra genitori e figli quando i figli abitano a casa loro ma a pagare sono i genitori era sembrata un’ottima idea quando il reddito dei figli era tale da non potersi permettere l’agevolazione.

Poco più di un anno fa, però, con la circolare 11 del maggio 2018 l’Agenzia delle entrate aveva gelato gli entusiasmi. Nel testo era stato infatti precisato che tra i soggetti diversi dai fornitori ai quali è ammessa la cessione del bonus rientravano esclusivamente i soggetti “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”, e quelli collegati in qualche modo all’immobile, come per esempio gli altri condomini nel caso di interventi sui beni comuni. Quindi, se genitori e figli abitano in case diverse, non essendoci alcun legame con l’immobile interessato ai lavori, la cessione del bonus non era ammessa.

Ecobonus ai genitori: si può fare

La soluzione “creativa”

Ora però le cosa cambiano di nuovo grazie alla soluzione prospettata nella risposta 298 del 22 luglio. A interpellare l’Agenzia è stato un contribuente nella no-tax area, proprietario di un immobile nel quale deve effettuare lavori di riqualificazione energetica, ma in situazione di incapienza nel 2018. Per questi lavori, ha scritto il contribuente, potrebbe avere un prestito da parte dei genitori. Sia il prestito sia i pagamenti ai fornitori sarebbero movimentati tramite bonifici sul suo c/c.

Ecobonus ai genitori, si può fare: le condizioni

Genitori finanziatori, figlio incapiente

Possibile, quindi, considerare quello dei genitori come un vero e proprio finanziamento e cedere a loro l’Ecobonus? Ebbene sì, ha risposto l’Agenzia “l’istante può cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. In sostanza è sufficiente che i genitori risultino come “finanziatori” per poter attivare il meccanismo di cessione del credito e che il contribuente interessato risulti incapiente nell’anno precedente a quello di esecuzione dei lavori, e quindi senza possibilità di avere l’agevolazione.

Solo in compensazione con F24 on line

Le modalità di cessione del credito sono libere, come indicato nella risoluzione 84/2018, ma gli adempimenti di comunicazione sono espressamente previsti dal provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2019. In particolare, il soggetto che ha ceduto il credito deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate con l’apposito modello entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Da parte sua il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia.

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Lisa De Simone

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