Rumore di fondo: CTU, i compiti e le responsabilità

Che tipo di verifiche e misurazioni deve fare il CTU per valutare il rumore di fondo, se l’immissione supera (o non supera) i 3 dB?

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Rumore di fondo, il limite di legge dei 3 dB

Per quanto detto finora, nel seguito del libro il limite di legge delle immissioni di rumore nelle abitazioni è la normale tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile: il limite dei 3 dB sul rumore di fondo L95 che in passato e ancora oggi è messo in discussione da parte del partito dei rumoristi. In questo articolo indicheremo che tipo di verifiche e misurazioni deve fare il CTU per valutare il rumore di fondo se l’immissione supera o non supera il limite dei 3 dB sul rumore di fondo L95. Diamo per scontato che il limite delle immissioni sia noto e mi concentro sulla misurazione di verifica del rispetto del limite. E questo contrariamente all’opinione comune di voler dapprima esaminare e discutere le modalità fonometriche e soltanto dopo procedere al confronto del risultato della misurazione con il limite di legge.

Il criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo è semplice e chiaro: significa misurare il rumore di fondo senza il rumore immesso, poi al risultato aggiungere 3 dB, quindi misurare il rumore immesso e sulla registrazione grafica tracciare una riga rossa che rappresenti il limite massimo dei 3 dB sul fondo. Quando la linea del grafico del rumore intrusivo supera la riga rossa supera il limite massimo ed è vietato. Tutto qui!

I casi più semplici sono con immissione che supera di molti dB il limite della tollerabilità. In questi casi il problema della metodologia fonometrica non si pone comunque si effettui la misurazione: anche con un semplice fonometro senza registrazione grafica il limite della tollerabilità rimane sempre chiaramente superato.

Più complicati sono i casi di immissione di rumore fluttuante o sporadico in presenza di rumore di fondo anch’esso fluttuante, prodotto dal traffico stradale o dall’interno dello stesso condominio, perché può essere difficile separare la lettura in dB dell’immissione dal resto della misurazione. E la difficoltà aumenta ai livelli sonori bassi, tipicamente nelle camere da letto di notte a finestra chiusa. Successivamente questi casi verranno esaminati nel dettaglio.

Questo articolo è tratto da

Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni

Il testo chiarisce che il recente comma 746 della legge di bilancio 2019, che vorrebbe cambiare il limite della tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile), in realtà non cambia affatto il limite che rimane 3 dB sul rumore di fondo L95. L’autore mostra come eseguire le misurazioni fonometriche per valutare la tollerabilità, con numerosi esempi dettagliati di analisi acustiche, soprattutto nel caso frequente e difficile del rumore intrusivo di livello sonoro basso in camere da letto di notte a finestra chiusa. È anche spiegato quando il fonometro di Classe 1 ai livelli sonori molto bassi vicini al rumore autogenerato in realtà non misura in Classe 1 e viene dichiarato tollerabile un rumore che non lo è. Soprattutto il libro vuole dare risposta alla richiesta di chi acquista l’appartamento e chiede requisiti acustici che garantiscano il comfort e la privacy dal rumore del vicinato, oltre e al di là dei limiti prescritti dalla legge per l’isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/97).Per coloro che svolgono consulenze tecnico-legali di CTU e CTP per immissioni di rumore il testo inquadra la risposta al quesito posto dal Giudice al CTU, non soltanto per la prima parte, se il rumore lamentato dal ricorrente esiste e se supera la tollerabilità, ma anche per la seconda parte di quali siano i rimedi per ridurre il rumore entro la tollerabilità. È spiegato che per determinare l’aumento dell’isolamento acustico necessario per la tollerabilità occorre riferirsi ai descrittori che rappresentano l’effettivo isolamento acustico percepito soggettivamente dalle persone, standardizzato rispetto al tempo di riverberazione, cioè DnT,w e L’nT,w che sono diversi dal potere fonoisolante R’w e dal calpestio normalizzato L’nw prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dalla norma UNI 11367.A integrazione del testo sono resi disponibili in rete, al link accessibile con apposito codice, files di dimostrazioni audio di rumori spiegate nel libro, per sentire quanto è il supero del rumore di fondo, allo scopo di rendersi conto di cosa significhino nella realtà i limiti della tollerabilità giudiziaria e dell’accettabilità amministrativa.Giorgio Campolongo è ingegnere specialista in acustica e vibrazioni, con 40 anni di esperienza di consulenze giudiziarie per immissioni di rumore e per mancanza dei requisiti d’isolamento acustico nelle abitazioni in oltre duemila casi. È stato docente di Acustica Applicata ad Architettura del Politecnico di Milano ed è autore di 6 libri e di 120 articoli tecnici di acustica. È presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore. www.rumoreincasa.it

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Rumore di fondo: i compiti del CTU

Verificare il limite (L95fondo+3dB)

Per il CTU è vantaggioso partire dal limite di legge e poi fare la misurazione per confrontarne il risultato con il limite, rispetto all’approccio comune di partire con la misurazione per poi confrontarne il risultato con il limite. Il vantaggio è che partendo dal limite appare subito chiaro se l’immissione non lo supera o se lo supera di poco o di molto. E in questo modo si evita di eseguire analisi eccessive e inutili quando il supero del limite è grande e si dedica maggiore attenzione ai casi incerti, di quando l’immissione è piccola, o di quando è appena 1 o 2 dB maggiore del limite della tollerabilità.

E questi sono i più importanti dal punto di vista giudiziario perché significano che il ricorso è rigettato in quanto l’immissione lamentata non supera il limite della tollerabilità. O quantomeno così potrebbe concludere il Giudice su indicazione negligente o non accurata del CTU. In altre parole, occorre che la cassetta degli attrezzi del mestiere di tecnico acustico contenga soprattutto il saper eseguire la misurazione del rumore intrusivo con fluttuazioni minori di quelle del rumore di fondo e soprattutto la misurazione del rumore intrusivo di pochi dB maggiore del rumore di fondo. Quando il tecnico è capace di effettuare queste valutazioni critiche sarà capace di effettuare correttamente la valutazione in tutti gli altri casi.

La capacità professionale del tecnico si misura anche nella sua abilità a eseguire le misurazioni e le relative elaborazioni delle registrazioni ai livelli sonori più bassi e in presenza di rumori estranei al rumore intrusivo lamentato dal ricorrente.

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L’acustico nel ruolo di consulente della persona disturbata dal rumore effettua le misurazioni prima del ricorso allo scopo di fornire la prova del supero della tollerabilità. Ma deve essere cosciente del fatto che le sue misurazioni in molti procedimenti giudiziari saranno le sole “vere” cioè effettuate in condizioni non artefatte dal resistente, che durante le operazioni peritali del CTU fa di tutto per far sembrare il rumore meno forte di quello di prima del ricorso. E questo significa che il consulente del disturbato dovrà cercare di effettuare le sue misurazioni nel modo più documentato ed esaustivo possibile, prevedendo le obiezioni del consulente di parte resistente.

Rumore di fondo: i compiti del CTU

Misurare, ma anche valutare

Il ruolo di CTP resistente alcune volte pone il problema deontologico di conciliare la necessità di negare l’evidenza delle misurazioni del CTP ricorrente con la propria coscienza di professionista serio. E quindi non darsi disponibile ad effettuare interventi di riduzione del rumore dopo la notifica del ricorso, violando lo stato dei luoghi, oppure darsi disponibile ad aumentare artatamente il rumore di fondo durante le misurazioni del CTU.

Il CTU deve avere la capacità professionale di misurare e valutare l’effettivo rumore intrusivo lamentato nel ricorso introduttivo, separandolo correttamente dagli altri rumori estranei, sempre presenti in tutte le abitazioni, anche prodotti dall’interno della stessa abitazione (ad esempio i rumori di orologi e del frigorifero).

Il CTU deve anche essere in grado di riconoscere – e in tal caso segnalare la propria perplessità al Giudice – quando la lamentela del rumore oltre il limite di legge non è motivata perché, ad esempio:
– il rumore non esiste o esiste con livello sonoro molto inferiore al limite della tollerabilità o vicino al limite di udibilità;
– la persona che lamenta il rumore è ipersensibile al rumore o addirittura affetta da acufene;
– il rumore è strumentalizzato da parte del ricorrente in liti tra vicini di casa estranei alla questione del rumore stesso;
– il ricorrente e il suo legale, dopo aver finalmente ottenuto dal CTU il riconoscimento dell’effettivo supero della tollerabilità e dopo aver ottenuto che il rumore sia stato insonorizzato in modo adeguato, ciononostante infieriscono con reiterate richieste talebane sul responsabile del rumore per vendetta, per fargliela pagare.

Tutti, CTU e CTP, devono essere coscienti che le persone normalmente non lamentano mai più di tanto il rumore prodotto in casa propria dal traffico stradale, né dall’esterno (impianti del supermercato, voci dai tavolini del bar, ecc.) né i rumori prodotti all’interno del loro stesso condominio, come l’ascensore o la centrale termica o i vicini rumorosi, né i rumori prodotti all’interno della loro stessa abitazione. Però il CTU e i CTP devono anche essere ben coscienti del fatto che se una persona lamenta il rumore a tal punto da ricorrere all’azione giudiziaria, occorrono quantomeno le misurazioni più serie possibili e l’impegno necessario per arrivare alla valutazione della tollerabilità con la coscienza professionale di aver fatto tutto il possibile, sia pure nei rispettivi ruoli di CTP ricorrente e resistente e di CTU.

Quando il rumore intrusivo ha livello sonoro vicino al limite della tollerabilità oppure è difficile da determinare nei sopralluoghi e nelle indagini a causa del contraddittorio delle parti (spesso per l’ostruzionismo o la mancanza di collaborazione del responsabile del rumore, ma alcune volte anche per le eccessive richieste del disturbato) il CTU deve saper adempiere alle operazioni affidategli che egli ha giurato di adempiere bene e fedelmente senza però incorrere nell’eccesso di zelo di cercare il rumore intrusivo ad ogni costo, al di là del ragionevole. Ma questo destreggiarsi tra le opposte esigenze delle due parti, che litigano, alcune volte è molto difficile. In ogni caso il CTU deve limitarsi a fornire i dati rappresentativi al Giudice e lui, peritus peritorum, (non il CTU) deciderà.

Rumore di fondo: i compiti del CTU

La differenza con i tecnici ARPA

È bene ricordare che il compito di CTU e di CTP non è di applicare – come fanno i tecnici ARPA su incarico del Comune – la metodologia fonometrica del livello equivalente Leq per poi confrontarne i risultati della differenza di Leq tra rumore ambientale e rumore residuo con i limiti del D.P.C.M. 14/11/97. Il compito di CTU è di valutare sulle registrazioni fonometriche (che poi sono le stesse su cui lavorano i tecnici di ARPA) la parte dell’immissione di rumore che costituisce il rumore intrusivo, oggetto del caso in esame che è giudiziario e non amministrativo, cioè il livello sonoro medio dei picchi LA,F,max rappresentativo dell’effettiva molestia che disturba la persona che ha promosso l’azione giudiziaria e confrontarlo con il limite massimo della tollerabilità dei 3 dB sul fondo L95.

Rumore di fondo: i compiti del CTU

Limite dei 3 dB: quando è troppo restrittivo e quando è troppo permissivo?

In alcuni casi il limite dei 3 dB sul fondo è eccessivamente restrittivo, per esempio per il rumore del traffico stradale o ferroviario, in frequenza a larga banda e lamentato soltanto a finestra aperta, o per rumori prodotti dal vicino senza particolari componenti impulsive né tonali e di giorno. All’opposto in altri casi il limite dei 3 dB è eccessivamente blando e tollerante, ad esempio per le voci intrusive del vicino o per la musica o quando un rumore di un certo impianto è presente tutte le notti.

Il CTU deve riportare al Giudice le eventuali connotazioni attenuanti o aggravanti per la tollerabilità dell’immissione, cioè quando il limite dei 3 dB sul fondo è troppo restrittivo o troppo permissivo, ma deve basare le proprie argomentazioni su risultati di misurazioni fonometriche affidabili (5R) e su considerazioni supportate da letteratura tecnica sufficientemente autorevole.

In ogni caso il CTU che dichiara un certo rumore tollerabile, quando invece supera il limite dei 3 dB sul fondo L95, si rende responsabile delle conseguenze neuropsichiatriche che ne possono derivare per la persona che dice di essere fortemente disturbata da quel rumore.

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