Terre e rocce da scavo, come gestirle in cantiere?

Opere di sbancamento, fondazioni, trincee? Ecco come fare per tutte le tipologie di cantiere, dal deposito temporaneo alla classificazione di sottoprodotto

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La gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti da costruzioni e demolizioni è uno tra i temi più delicati presenti sullo scenario normativo nazionale.

Ricordiamo in proposito che con questo termine si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
– rimozione e livellamento di opere in terra.

Il d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in vigore dal 22 agosto 2017, rappresenta l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti dai cantieri.

Data la complessità del tema, vediamo la normativa e alcuni esempi esplicativi punto per punto.

Terre e rocce da scavo, come si classificano in cantiere?

Vediamo anche la definizione di terre e rocce da scavo secondo l’art. 2 c. 1 lett. c):
il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

Attraverso i 31 articoli e i 10 allegati del Regolamento viene effettuato un riordino della disciplina (anche mediante abrogazione del d.m. 161/2012, dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 41 c. 2 e 41-bis del Decreto del fare d.l. 69/2013), con particolare riferimento a:
– gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (Titolo II – artt. 4÷22)
– deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (Titolo III – art. 23)
– utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (Titolo IV – art. 24);
– gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V – artt. 25, 26).

Questo articolo è tratto da

Manutenzione, ricostruzione e risparmio energetico

Questo manuale è una riedizione, aggiornata e ampliata, del volume “Demolizioni e Ricostruzioni” resa necessaria per rispondere alla crescente attenzione verso i temi della sostenibilità, del consumo di suolo, della riqualificazione dell’esistente, della sicurezza strutturale e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici da parte del legislatore, dei tecnici e della committenza. L’opera è aggiornata alla disciplina degli interventi di demolizione/decostruzione e ricostruzione, così come stabilito dal Testo Unico delle Costruzioni (d.P.R. 380/2001 da ultimo modificato dal d.lgs. 222/2016), e presenta un ampio approfondimento sui moduli standardizzati ed unificati predisposti per gli interventi eseguibili con la SCIA edilizia. Alle procedure di sicurezza viene inoltre affiancato un capitolo sulle tecniche di demolizione che, passando anche attraverso l’illustrazione delle attrezzature impiegabili, dedica attenzione alle verifiche di sicurezza da compiere all’inizio delle attività lavorative, sulla base della conoscenza delle caratteristiche di resistenza dei materiali costituenti gli elementi strutturali. Il volume viene completato con i capitoli dedicati all’interazione edificio/ impianto (che ben rappresenta il fulcro attorno al quale gravitano i settori della sostenibilità am- bientale e dell’efficientamento energetico) ed al mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali dei componenti e dei sistemi edilizi (progettazione e gestione della manutenzione in edilizia), per concludere con un “focus” sull’architettura dell’abitare.Nicola Mordà, Ingegnere civile, autore di numerose pubblicazioni di carattere tecnico.Titolare di uno studio di progettazione strutturale e sismica con sedi a Torino e all’estero. Ha collaborato e seguito importanti progetti; si occupa di temi di carattere normativo, con particolare riferimento alle strutture e di nuove tecnologie in ingegneria civile.Chiara Carlucci, Architetto, laureata presso il Politecnico di Torino. Dal 2014 si occupa di temi relativi allo spazio urbano e alla progettazione partecipata; dopo aver acquisito conoscenze sul tema nella città di Berlino, oggi si impegna a diffondere, in altri contesti ed altre città, buone pratiche berlinesi in cui la dimensione spaziale e quella sociale si incontrano promuovendo un legame più forte tra abitante e città. Attualmente svolge attività professionale a Torino nel settore della progettazione in Italia e all’estero.Carmine De Simone, Ingegnere, CTU, attivo nella progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di insediamenti civili, commerciali ed industriali; esperto nella conduzione del processo edilizio e nella gestione del patrimonio immobiliare.Monica Stroscia, Architetto, laureata presso il Politecnico di Torino, si occupa di progettazione architettonica, progettazione di interni e management. Dopo un’iniziale attività lavorativa in Italia si sposta all’estero dove inizia a collaborare con importanti studi di progettazione; attualmente è titolare di uno studio di progettazione a Torino dove sviluppa progetti di vario tipo, ripercorrendo l’intero iter progettuale, dalla fase di concept al collaudo finale.Volumi collegati• Efficienza energetica negli impianti tecnologici, E. Pacini, I ed. 2019• La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d. Madia 2 e il d.P.R. 31/2017, C. Belcari, I ed. 2019• Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali,A. Mezzina, I ed. 2017

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La qualificazione come sottoprodotti è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui all’art. 4, validi per tutte le tipologie di cantiere, la cui sussistenza deve essere comprovata dal piano di utilizzo (o dalla dichiarazione di utilizzo di cui all’art. 21, per cantieri di piccole dimensioni) e dal documento di avvenuto utilizzo, come da estratti normativi riportati a seguire (art. 4 cc. 2, 3, 4):

D.P.R. 120/2017
Art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)
(omissis)
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o
della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’Allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le
metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Leggi anche: Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di produzione
delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici
naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica
per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 al presente regolamento.
Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.
(omissis)

Cosa significa deposito intermedio?

L’art. 5 introduce il termine di deposito intermedio (in sostituzione di
quanto già disciplinato dall’art. 10 del d.m. 161/2012, mediante la nozione di
deposito in attesa di utilizzo), chiarendone le modalità di effettuazione nel
sito di produzione, di destinazione o altro sito:

D.P.R. 120/2017
Art. 5 (Deposito intermedio)
1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni
urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna
A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;
c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o
della dichiarazione di cui all’articolo 21;
d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica
posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito
di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del
piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21.

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

Approfondisci anche con: Terre e rocce da scavo: la gestione nei cantieri grandi e piccoli

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla
dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti,
nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano in Piano di utilizzo rispettivamente nei casi di terre e rocce:
conformi alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne
A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006);
conformi ai valori di fondo naturale (previa presentazione del Piano di
indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere);
prodotte in un sito oggetto di bonifica (previa validazione dell’Agenzia competente dei requisiti di qualità ambientale, sulla base dei risultati della caratterizzazione art. 242 d.lgs. 152/2006).

L’art. 13 introduce il Controllo equipollente, ovvero la possibilità di effettuare le attività di controllo e verifica (oltre che da parte degli enti preposti) anche da parte di altri organi dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

L’art. 14 stabilisce la durata del Piano di Utilizzo, oltre che la perdita dello status di sottoprodotto (con conseguente automatica qualificazione come rifiuto) in caso di violazione delle relative tempistiche.

D.P.R. 120/2017
Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo)
1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica
di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come
rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(omissis)

Come funzionano le categorie di rifiuti?

Particolare attenzione merita, tra gli allegati, la Metodologia per la qualificazione
dei materiali di origine antropica di cui all’art. 4 comma 3 (Allegato 10).
La composizione dei rifiuti varia da paese a paese e in relazione alla tipologia
di immobile in fase di demolizione.

Con riferimento a costruzioni ordinarie presenti in Italia la composizione media dei rifiuti di demolizione è indicata nella tabella seguente:

Terre e rocce da scavo, come gestirle in cantiere? tabella 1
Composizione residui di demolizione

Le disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti sono contenute nell’art. 23:

D.P.R. 120/2017
Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti
17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, lettera
bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento
e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
sono gestite conformemente al predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera
tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare
un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle
acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

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Ricordiamo infine che il modulo SCIA necessario prevede la casistica per la quale le opere comportino la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6.000 mc, pertanto soggette a VIA o AIA e, di conseguenza, alla realizzazione del Piano di Utilizzo.

Redazione Tecnica

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