Bonus casa, niente detrazione se l’immobile è in costruzione

Valgono esclusivamente i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione sugli immobili esistenti; esclusi i bonus in presenza di lavori di completamento

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Periodo caldo e periodo di dichiarazione dei redditi. Può capitare di sbagliare qualcosa… Prendiamo il caso di un contribuente che, proprio nel momento della dichiarazione, ha avanzato la richiesta di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia. Fin qui nulla di strano. Il problema, su cui ha dovuto poi metter mano la Cassazione, è che l’immobile oggetto degli interventi era accatastato nella categoria F3, ovvero immobile in costruzione. E quindi? Vediamo in dettaglio come funziona e cosa bisogna fare in casi come questo.

Bonus casa, cosa succede se l’immobile è in costruzione?

La Cassazione ha dichiarato con l’ordinanza 13043/2019, che i bonus sono validi esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli immobili esistenti, mentre sono esclusi in presenza di lavori di completamento.

Da come si era espressa Agenzia delle Entrate, nel momento in cui era stata inoltrata la richiesta di benefici fiscali nella dichiarazione annuale, gli interventi non erano stati effettuati su immobili esistenti, ma su porzioni di questi non conformi a destinazione residenziale.

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A sua difesa il contribuente aveva affermato che l’immobile era già dotato di energia elettrica, che tutto era stato sottoscritto con regolare contratto, e che a testimonianza della veridicità della sua dichiarazione (ovvero di pre-esistenza dell’immobile), il proprietario precedente aveva avanzato richiesta per un condono edilizio. I lavori eseguiti dal contribuente non avevano toccato né modificato volumetria o sagoma dell’edificio, e proprio per questo a sua detta erano classificabili come ristrutturazioni.

Cosa ha deciso la Cassazione?

In primis, la presenza di energia elettrica non è assolutamente “prova” valida, poiché necessaria in qualunque fase di cantiere, e dunque di lavori in corso.

Inoltre, a seguito di numerosi accertamenti, la visura catastale del’immobile ha riportato la categoria in fase di costruzione: il contribuente, non avendo a disposizione la data di fine lavori, non ha potuto difendere la propria posizione e di conseguenza, non ha potuto contestare la categoria catastale F3.

La definizione di ristrutturazione edilizia, ripresa dai giudici, designa il recupero di costruzioni già esistenti. Chiaro è quindi che tale dicitura non può comprendere un immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali. Le motivazioni del contribuente sono state pertanto respinte.

Agenzia delle Entrate a seguito della dichiarazione della Cassazione ha aggiunto che gli interventi edilizi oggetto di agevolazione devono essere di tipo conservativo rispetto al patrimonio immobiliare esistente, e che qualificare i tipi di interventi è compito del Comune o dell’ente territoriale preposto per l’ambito delle classificazioni urbanistiche.

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Altra specificazione da parte del Fisco: la detrazione è concepita soltanto per spese di ristrutturazione dell’edificio esistente e non per quelle di eventuale ampliamento.

Infine, nel caso in cui non si rispetti l’intervento conservativo in toto, ovvero si proceda ad esempio a demolizione e fedele ricostruzione, rispettando però la volumetria dell’edificio preesistente, non ci sarà alcuna detrazione poiché determina che l’immobile vada considerato come “nuova costruzione”.

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Redazione Tecnica

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